Sentenza n. 156 del 1991

 

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SENTENZA N. 156

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                       “

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 442 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1990 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da INAIL contro Tempesti Remo iscritta al n. 744 del registro ordinanze 1990 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione di Tempesti Remo e dell'INAIL, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Giorgio Bellotti per Tempesti Remo, Saverio Muccio per l'INAIL e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel giudizio sul ricorso per Cassazione proposto dall'INAIL contro la sentenza del Tribunale di Firenze 8 ottobre 1988 che, confermando la sentenza di primo grado, aveva condannato l'istituto a corrispondere al signor Renzo Tempesti la rendita per malattia professionale con la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali sulla somma rivalutata, la Corte di cassazione, con ordinanza del 12 ottobre 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. "nella parte in cui, non includendo nel rinvio da esso operato anche la norma dell'art. 429, terzo comma, cod. prov. civ., non assicura - nelle ipotesi in cui le somme per prestazioni previdenziali siano destinande essenzialmente alle comuni esigenze di vita - oltre l'adeguamento dell'entità della prestazione alle variazioni del valore della moneta, anche un ristoro del pregiudizio subito per la mancata disponibilità della somma dovuta fin dal giorno della maturazione del diritto".

Il giudice remittente rileva che l'orientamento consolidato delle Sezioni unità della Corte di cassazione nega l'estensibilità ai crediti previdenziali della norma di diritto sostanziale contenuta nell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto il rinvio operato dall'art. 442 alle disposizioni relative alle controversie di lavoro deve intendersi limitato alle norme di natura processuale. Ne consegue che per i crediti previdenziali il danno da svalutazione monetaria, imputabile al ritardo del pagamento, è regolato dall'art. 1224 cod. civ., a stregua del quale - diversamente dal trattamento privilegiato dell'art. 429 cod. proc. civ. - non è ammissibile il cumulo della rivalutazione con gli interessi legali di mora.

Così interpretata, la norma denunciata contrasterebbe col principio di eguaglianza perché esclude dalla tutela speciale, prevista dall'art. 429 cod. proc. civ. per i crediti di lavoro, situazioni soggettive non dissimili, quali i crediti previdenziali aventi per oggetto prestazioni destinate alle comuni esigenze di vita.

Sarebbe violato anche l'art. 38, secondo comma, Cost. perché "il mancato riconoscimento della suddetta forma di tutela incide sulla garanzia del trattamento previdenziale fissato dal legislatore al livello ritenuto idoneo ad assicurare all'interessato mezzi adeguati di vita".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il resistente ribadendo le argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione e concludendo per una pronuncia di fondatezza.

Si è costituito anche l'INAIL con atto successivamente integrato da ampia memoria, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata. Inammissibile, perché nel giudizio di merito non sono state fatte indagini in ordine al credito previdenziale di cui è causa, le quali consentano di stabilire se il titolare abbia o no la qualità di "modesto consumatore", e comunque perché il titolare di una rendita INAIL non potrebbe in alcun modo essere annoverato in tale categoria, attesa la natura indennitaria e non alimentare della prestazione. Infondata, perché le differenze strutturali che separano i crediti previdenziali dai crediti di lavoro, e in particolare mancanza di un nesso di corrispettività tra prestazioni e contributi, escludono che la limitazione ai crediti di lavoro della tutela dell'art. 429 possa ritenersi contraria al principio di eguaglianza.

Del resto, anche sotto il profilo funzionale è venuta meno la regione di fondo per la quale nella sentenza di questa Corte n. 408 del 1988 si è adombrata la possibilità che la differenza di trattamento delle due categorie di crediti possa apparire ingiustificata. La ragione era ravvisata nella diversa portata della tutela automatica attribuita ai crediti previdenziali dalla norma generale dell'art. 1224, primo comma, cod. civ. rispetto alla tutela prevista dall'art. 429 cod. proc. civ. per i crediti di lavoro, la prima limitata agli interessi legali, la seconda comprendente anche la rivalutazione monetaria. Questa ragione è venuta meno in seguito alla legge 26 novembre 1990, n. 353, il cui art. 1 ha elevato ai dieci per cento annuo il saggio degli interessi legali. A giudizio dell'INAIL, dopo questo provvedimento è l'art. 429, terzo comma, che suscita sospetti di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 3, considerata l'esorbitanza della tutela ora accordata ai crediti di lavoro dal cumulo irrazionale di due strumenti di copertura dell'inflazione, che invece dovrebbero essere alternativi.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Inammissibile, sia perché posta in termini astratti con riguardo alla categoria dei soggetti definibili come modesti consumatori, senza precisare se tale categoria sia applicabile al titolare della prestazione previdenziale di cui è causa, sia perché tende ad una pronunzia manipolativa del sistema legislativo previdenziale prospettando l'introduzione di una regola valoristica attualmente estranea, ai crediti vantati verso l'ente pubblico erogatore, per di più - con ulteriore scelta di merito - limitata a una sola categoria di fruitori da individuare attraverso il riferimento alla labile nozione di "modesto consumatore", finora utilizzata dalla giurisprudenza a soli fini probatori nei giudizi relativi al risarcimento del maggior danno.

Infondata, perché la rivalutazione monetaria a norma dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ. - praticamente automatica, grazie alla presunzione del giudice collegata alla qualità di modesto consumatore - rappresenta l'intero ammontare del danno patito dal creditore, onde non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 38 Cost. Tanto meno risulta violato l'art. 3, quando si consideri che pretendere il pagamento degli interessi legali sulla somma rivalutata significa "supporre ad un tempo, del tutto contraddittoriamente, che la somma oggetto del credito originario, ove ricevuta tempestivamente, da un lato sarebbe stata spesa in beni di consumo, così da giustificare il riconoscimento di un credito accessorio ed aggiuntivo pari alla differenza dei valori monetari riscontrabile sino al momento della relativa liquidazione, dall'altro sarebbe stata risparmiata così da fruire degli interessi".

 

Considerato in diritto

 

1. - La Corte di cassazione ritiene contrastante con gli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione l'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui, non includendo nel rinvio ivi disposto la norma sostanziale di cui all'art. 429, terzo comma, dello stesso codice, ne esclude l'applicabilità ai crediti per prestazioni previdenziali destinati a "soggetti definibili come modesti consumatori".

2. - Vanno respinte preliminarmente le eccezioni di inammissibilità opposte dall'INAIL e dall'avvocatura dello Stato. Si obietta anzitutto che la questione è stata sollevata in termini astratti con riguardo ai soggetti definibili come "modesti consumatori", senza precisare se tale categoria sia applicabile in concreto al creditore della prestazione previdenziale di cui è causa (rendita per infortunio), e anzi, aggiunge l'INAIL, senza tenere conto che l'applicabilità è esclusa a ragione della "natura indennitaria e non alimentare delle prestazioni INAIL". In secondo luogo si obietta che il giudice remittente "tende a una pronunzia palesemente manipolativa del sistema legislativo in materia" prospettando la trasformazione di una categoria meramente probatoria in presupposto sostanziale di una regola di rivalutazione automatica, la cui applicazione ai crediti previdenziali sarebbe cosi rimessa a un apprezzamento discrezionale del giudice guidato da un criterio impreciso quale la labile nozione di "modesto consumatore".

La Corte osserva in contrario che il dispositivo dell'ordinanza di rimessione deve essere interpretato alla luce della motivazione. In essa è precisato che "la classificazione del creditore tra i modesti consumatori ha una rilevanza esclusivamente probatoria, dal momento che tale categoria non si differenzia dalle altre per una diversità della disciplina giuridica dell'inadempimento", cioè serve a facilitare la prova per presunzioni del maggior danno da svalutazione monetaria, di cui sia chiesto il risarcimento a norma dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ. Tale classificazione perde perciò rilevanza quando la disciplina generale del codice civile sia sostituita da una regola speciale di rivalutazione automatica operante indipendentemente dalla prova del danno, onde il richiamo, nel dispositivo dell'ordinanza, della categoria del modesto consumatore non va inteso come limite del petitum, ma soltanto come una coloritura riferita all'ipotesi sociologicamente di gran lunga più importante.

3. - La questione è fondata.

Le sezioni unite della Corte di cassazione interpretano l'art. 442 cod. proc. civ. nel senso che il rinvio alle disposizioni di cui al capo precedente del medesimo titolo, essendo previsto in funzione della disciplina dei "procedimenti", riguarda le sole disposizioni di natura processuale, restano esclusa l'applicabilità nelle controversie relative a prestazioni previdenziali della norma sostanziale contenuta nell'art. 429, terzo comma. La disparità di disciplina che l'art. 442 così interpretato comporta tra crediti previdenziali e crediti di lavoro in ordine al risarcimento del danno da svalutazione monetaria - regolato per i primi dalla norma generale dell'art. 1224 cod. civ., per i secondi dalla norma speciale dell'art. 429 cod. proc. civ. - è ritenuta lesiva del principio di eguaglianza non tanto sotto il profilo dell'onere della prova (fortemente attenuato, e anzi praticamente rimosso per i crediti previdenziali di modesta entità, dalle presunzioni del giudice elaborate in tema di art. 1224, secondo comma, cod. civ.), quanto sotto il profilo del diritto agli interessi legali. Mentre l'art. 429 ammette il cumulo della rivalutazione (automatica) del credito con gli interessi legali, da calcolarsi, secondo l'opinione prevalsa, sulla somma rivalutata, invece il risarcimento nella forma della rivalutazione del credito è previsto dall'art. 1224, secondo comma, in alternativa al risarcimento forfettario nella forma degli interessi legali di cui al primo comma (cfr. Cass., Sez. un. n. 5299 del 1989). La differenza di trattamento si è ulteriormente accentuata in seguito alla recente legge 26 novembre 1990, n. 353, che ha elevato al dieci per cento annuo il saggio degli interessi legali, né la Corte può tenere conto nel presente giudizio sospetti di illegittimità costituzionale che, ad avviso dell'INAIL, graverebbero ora sullo stesso art. 429, terzo comma, in relazione al principio di razionalità di cui all'art. 3 Cost.

La valutazione comparativa del giudice a quo procede dal punto di vista funzionale, dal quale i crediti previdenziali sono assimilabili ai crediti di retribuzione in ragione della comune finalità di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia, prospettandosi cosi anche per i secondi la ratio sottesa al più volte citato art. 429, cioè l'esigenza di difendere il potere di acquisto destinato a tale finalità commisurando ai nuovi valori della moneta le somme spettanti al lavoratore e inoltre compensandolo, nella misura degli interessi legali, del pregiudizio sofferto per la mancata tempestiva disponibilità.

Più esattamente - tenendo conto del caso di specie, in cui si tratta di una prestazione previdenziale alla quale una parte della giurisprudenza attribuisce natura indennitaria e non alimentare - ciò che avvicina, sotto l'aspetto funzionale, le prestazioni previdenziali ai crediti di retribuzione non è tanto la finalità alimentare o di sostentamento del lavoratore del lavoratore e della sua famiglia (che in certi casi, o oltre una certa misura, può mancare), quanto la funzione di surrogare o integrare un reddito di lavoro cessato o ridotto a causa di uno degli aventi considerati dall'art. 38, secondo comma, Cost. Per il tramite e nella misura di questa norma si rende applicabile anche alla prestazioni previdenziali l'art. 36, primo comma, quale parametro della "esigenze di vita" del lavoratore (cfr. sent. n. 119 del 1991); e poiché l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. è un modo di attuazione dell'art. 36 (sent. n. 204 del 1989), appare fondata la valutazione del giudice remittente che nella mancata previsione di una regola analoga per i crediti previdenziali ravvisa una violazione non solo dell'art. 3 Cost., ma altresì dell'art. 38.

4. - L'avvocatura dello Stato obietta, alla stregua della sentenza n. 46 del 1983, che "ai fini dell'art. 3 Cost. è determinante, per impedire una valutazione comparativa, la diversità strutturale delle prestazioni raffrontate" più volte riconosciute da questa Corte (sentenze nn. 350 del 1990 e 55 del 1991) e non superabile con l'argomento della coincidenza di finalità. Ma il criterio enunciato dalla sentenza n. 46 del 1983 non può essere assolutizzato. In quel contesto era in discussione la disparità dei presupposti di fatto di due attribuzioni aventi finalità analoghe: poiché la fattispecie appartiene alla struttura di un determinato istituto, ben s'intende come la Corte abbia considerata decisiva, ai fini dell'art. 3 Cost., la diversità strutturale delle attribuzioni messe a confronto. Nel presente giudizio, invece, è in discussione non una diversità di fattispecie, ma una diversità di disciplina dei crediti retributivi e dei crediti previdenziali per quanto riguarda il risarcimento del danno causato dal ritardo dell'adempimento. Vale perciò l'opposto criterio, enunciato dalla sentenza n. 1045 del 1988, per cui, ai fini della valutazione comparativa di due discipline alla stregua del principio di eguaglianza, "rileva piuttosto il profilo funzionale che quello strutturale".

5. - La regola della rivalutazione automatica non può essere estesa ai crediti previdenziali in termini ricalcati integralmente sul testo dell'art. 429.

Posto che tra questa norma e l'art. 1224 cod. civ. "intercorre un rapporto di specialità" (Cass., ord. n. 74 del 1990, alla quale è largamente improntata l'ordinanza introduttiva del presente giudizio incidentale), essa trae dal sistema della responsabilità contrattuale del codice civile, in cui si inserisce come norma speciale, il criterio di determinazione del dies a quo della rivalutazione e degli interessi legali. Tale criterio è dato dall'art. 1219, secondo comma, n. 3, applicabile ai crediti di lavoro, per cui il debitore è automaticamente in mora, ossia risponde del ritardo dell'adempimento, fin dal giorno della maturazione del diritto;

Questa regola è incompatibile con le esigenze organizzative e di gestione degli enti pubblici previdenziali, nei confronti dei quali i crediti alle rispettive prestazioni non possono diventare esigibili se non in conseguenza di un provvedimento amministrativo (da tenersi distinto dai procedimenti contabili afferenti all'emissione del mandato di pagamento). Su questi crediti gli interessi legali e la rivalutazione delle somme dovute decorrono dalla data del provvedimento di reiezione della domanda oppure dopo centoventi giorni dalla presentazione della medesima senza l'istituto si sia pronunciato (arg. ex artt. 47, quarto comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, e 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533, in relazione all'art. 1219, secondo comma, n. 2, cod. civ.).

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell'istituto o ente debitore per il ritardo dell'adempimento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1991.