Ordinanza n. 324 del 1993

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ORDINANZA N. 324

 

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 36, punto X, n.3, della legge 1° aprile 1981, n.121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, l'Aquila, sui ricorsi riuniti preposti da Fontana Osvaldo ed altro contro il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, iscritta al n. 742 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1992.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

 

Ritenuto che due appuntati scelti della guardia di finanza, da tempo risultati idonei per il conferimento del grado di vice brigadiere, ma non nominati in detto grado per carenza di posti, hanno contestato il mancato inquadramento favorevole da essi richiesto in applicazione della normativa relativa al nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza (d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336 - art. 16), all'uopo impugnando i provvedimenti negativi emessi nei loro confronti dall'amministrazione di appartenenza;

 

che, nel corso del relativo giudizio, il TAR per l'Abruzzo, con ordinanza del 20 maggio 1992, dopo aver rilevato che il nuovo ordinamento della Polizia di Stato ha previsto l'inquadramento nella seconda qualifica del ruolo dei sovrintendenti, (corrispondente all'ex grado di brigadiere) anche in soprannumero, degli appuntati del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che si trovavano - a suo dire - nelle stesse condizioni dei ricorrenti, solleva questione di legittimità costituzionale degli artt.16 (che contempla nelle "forze di polizia" anche il Corpo della guardia di finanza) e 36, punto X, n. 3 (che riconosce lo scorrimento ad un grado superiore per taluni appartenenti alla Polizia di Stato) della legge 1° aprile 1981 n. 121 - nell'assunto che dette norme non possono, allo stato, essere estese al personale della guardia di finanza - "nella parte in cui [esse] non prevedono la possibilità di inquadramento nel grado di vicebrigadiere [recte: brigadiere] degli appuntati appartenenti al Corpo della guardia di finanza che risultano in possesso dell'idoneità al grado superiore";

 

che viene denunciato il contrasto delle norme impugnate con l'art. 3 della Costituzione, a causa del diverso trattamento che sarebbe riservato a dipendenti di pari posizione in relazione al corpo o all'amministrazione di appartenenza, nonchè con l'art. 97 della Costituzione, per violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione;

 

che non si sono costituite le parti private, mentre è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio di ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza del ricorso in ragione della oggettiva diversità delle situazioni prese a raffronto.

 

Considerato che va preliminarmente rilevata nell'ordinanza di rimessione la non conformità tra il dispositivo, ove si lamenta la mancata previsione dell'inquadramento nel grado di "vicebrigadiere", e la motivazione, che viceversa in più punti si riferisce all'avanzamento al grado di "brigadiere";

 

che peraltro è possibile intendere nel suo esatto senso la locuzione adoperata nel dispositivo dell'ordinanza, all'uopo rettificandola, poichè la norma transitoria presa a raffronto per il personale della Polizia di Stato fa riferimento alla "seconda qualifica del ruolo dei sovrintendenti", corrispondente, secondo la tabella di equiparazione allegata alla legge n.121 del 1981, al grado di brigadiere sia del disciolto corpo della guardia di pubblica sicurezza che delle altre forze di poli zia, ed è perciò da ritenersi che a tale grado il giudice a quo abbia inteso riferirsi;

 

che, ai fini della comprensione della questione nei suoi esatti termini, occorre ricordare che la legge n. 121 del 1981 ha operato un radicale mutamento dello stato giuridico del personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che è stato smilitarizzato ed è stato dotato di un ordinamento speciale (art. 3), adottando nel contempo una disciplina transitoria, destinata ad esaurire i propri effetti in breve tempo, intesa a salvaguardare professionalità e posizioni specifiche di talune categorie di personale coinvolto nella modifica ordinamentale;

 

che la stessa legge n. 121 del 1981 - pur avendo "normativamente unificato dal punto di vista funzionale" le forze di polizia (art. 16), ivi compresa la guardia di finanza, in ragione della specificità del servizio, cui tutte sono destinate, il che giustifica l'attribuzione del "trattamento economico stabilito con riferimento a quelle funzioni e secondo le medesime modalità" (ord. n. 91 del 1993) - ha nello stesso tempo lasciati immutati i "rispettivi ordinamenti e dipendenze", nell'evidente presupposto della disomogeneità del personale facente parte di quelle forze, alcune delle quali, come appunto l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza, mantengono lo status militare, mentre altre per effetto della smilitarizzazione hanno acquisito lo status di personale civile (come la Polizia di Stato e, da ultimo, per effetto della legge 15 dicembre 1990 n.395, il corpo di polizia penitenziaria a seguito dello scioglimento del corpo degli agenti di custodia);

 

che, una volta fatti salvi i rispettivi ordinamenti delle varie forze di polizia, permangono necessariamente differenti sistemi di avanzamento che la legge n. 121 del 1981 non ha inteso in alcun modo rendere uniformi, essendosi limitata ad "estendere" il trattamento economico dell'una categoria di personale alle altre, previa un'operazione di equiparazione sulla base del "criterio funzionale" che è il "solo idoneo a rendere omogeneo, sotto il denominatore comune delle funzioni, il trattamento economico del personale inquadrato nei rispettivi apparati secondo articolazioni diverse" (sentenza n.277 del 1991);

 

che la questione di legittimità costituzionale ora proposta coinvolge invece il sistema di avanzamento di parte del personale della guardia di Finanza, che si vorrebbe assimilare a quello previsto per alcune categorie del personale della Polizia di Stato, in sede di prima applicazione della nuova disciplina e quindi, in via transitoria, per regolare il passaggio al nuovo ordinamento;

 

che, pertanto, il petitum rivolto a questa Corte tende ad una pronuncia additiva che estenda agli appartenenti al Corpo della guardia di finanza una delle disposizioni transitorie della legge concernente la polizia di Stato, per consentire loro il passaggio da un ruolo (quello degli appuntati) ad un altro (quello dei sottufficiali) e per di più non al grado iniziale di questo (vicebrigadiere), bensì a quello successivo (brigadiere), venendosi così ad incidere in una materia (quella dell'inquadramento e della progressione in carriera dei dipendenti pubblici), per la quale questa Corte ha già più volte riconosciuto un'ampia discrezionalità al legislatore (sent.nn. 219 del 1993, 964 del 1988, 524 del 1987 99 del 1986, 81 del 1983), nella specie, non irragionevolmente esercitata in relazione alla specificità del mutamento ordinamentale della Polizia di Stato;

 

che, inoltre, si è in presenza di situazioni non comparabili poichè, mentre l'ordinamento della guardia di finanza prevede che il personale, non appartenente alle categorie degli ufficiali, sia inquadrato in due ruoli, rispettivamente quello dei sottufficiali e quello degli appuntati e finanzieri, per la Polizia di Stato l'art. 36 della legge n. 121 del 1981 (e i conseguenti provvedimenti attuativi costituiti dai d.P.R. 24 aprile 1982 nn. 335 e 336) ha disposto, in luogo dei due ruoli di personale sottoordinato (già sottufficiali ed appuntati e guardie), l'istituzione di quattro distinti ruoli, rispettivamente degli agenti, degli assistenti (poi riuniti in un unico ruolo dall'art. 1 della legge 12 agosto 1982 n. 569), dei sovrintendenti e degli ispettori, ai quali ultimi sono stati per di più attribuiti compiti e funzioni del tutto nuovi in quanto "diretti collaboratori dei commissari e dei dirigenti" (art. 26 d.P.R. n. 335 del 1982 cit.);

 

che, quanto ai sistemi di avanzamento, il d.P.R. 26 agosto 1959 n. 1088 aveva previsto per la progressione in carriera dei sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza la formazione di quadri di avanzamento ad anzianità e a scelta, secondo la comune disciplina vigente per il personale militare, e le leggi che si sono succedute (legge 11 dicembre 1975 n.627:art. 1 e 15; legge 10 maggio 1983 n.212: art. 1,4,24 e titolo III), pur recando significative modifiche, hanno mantenuto il sistema dei quadri di avanzamento per la progressione in carriera dei sottufficiali, confermandone il reclutamento, al grado iniziale di vicebrigadiere, tramite pubblico concorso, cui ammettere, per una certa percentuale dei posti disponibili, gli appuntati e gli appuntati scelti, fino alla legge 1 febbraio 1989 n. 53 che, nel prevedere "per il personale appartenente al ruolo finanzieri e appuntati" l'avanzamento ad anzianità e a ruolo aperto (art. 13), ha ribadito per la progressione degli appuntati scelti il sistema del concorso pubblico per titoli ed esami riservando ad essi tre decimi dei posti disponibili in organico, e disponendo che la promozione abbia luogo dopo la frequenza di un corso speciale di sei mesi;

 

che, per il soppresso Corpo della guardia di pubblica sicurezza, la legge 3 aprile 1958 n. 460 (con le modifiche successivamente introdotte) aveva previsto il conferimento del grado di vicebrigadiere (artt. 76 e seg.) mediante concorso per esami o esame di idoneità o scrutinio ad anzianità congiunta al merito, secondo le percentuali dei posti disponibili ivi specificate, per le diverse categorie di appuntati e guardie, ed ora, per la Polizia di Stato, la legge n. 121 del 1981 ha dettato norme che si conformano, per la progressione in carriera dei dipendenti, a quelle in vigore per il personale civile dello Stato;

 

che, quindi, non sussiste il presupposto della omogeneità di situazioni e di sistemi su cui si basa la ordinanza di rimessione;

 

che la questione è pertanto manifestamente infondata sia in relazione all'art. 3 della Costituzione, essendo il diverso trattamento giuridico giustificato da situazioni difformi, sia in riferimento all'art. 97 della Costituzione, perchè non può invocarsi la violazione del principio di imparzialità in presenza di discipline, che pur diverse, non sono nè incongrue, nè arbitrarie (sent. n. 331 del 1988).

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 36, punto X, n. 3 della legge 1 aprile 1981 n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, l'Aquila, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 21/07/93.