Ordinanza n. 91 del 1993

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ORDINANZA N. 91

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472, promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Santoro Antonio Natalino contro il comando della terza Legione della guardia di finanza di Milano, iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1992.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

 

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un maresciallo capo della guardia di finanza avente ad oggetto la corresponsione dell'assegno funzionale previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n.472, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con ordinanza del 10 dicembre 1991 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del la norma ora citata, nella parte in cui attribuisce ai sottufficiali dei corpi di polizia dello Stato e della guardia di finanza, nonchè dell'arma dei carabinieri, un assegno funzionale pensionabile al compimento di un certo numero di anni di servizio "prestato senza demerito";

 

che il tribunale, dopo aver premesso che al sottufficiale l'assegno in parola era stato negato avendo egli per una parte di quegli anni riportato la qualifica di "inferiore alla media", ha osservato che detta condizione del servizio "prestato senza demerito", cui è sottoposto il diritto all'assegno, è prevista soltanto per i sottufficiali appartenenti alle forze di polizia e non anche per gli appartenenti alle forze armate (esercito, marina ed aeronautica), i quali lo conseguono - ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto legge 16 settembre 1987 n. 379, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468 - sulla base del solo espletamento del servizio pluriennale d'istituto, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento fra le due categorie di sottufficiali;

 

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, ha chiesto che venga dichiarata la inammissibilità o la non fondatezza della questione, essendo la denunciata diversità di trattamento giustificata dalla non equiparabilità del servizio prestato nelle forze armate a quello prestato nelle forze di polizia, e dovendosi comunque tener conto, nell'operarsi il raffronto, del complesso delle rispettive retribuzioni e non delle loro singole voci.

 

Considerato che la previsione dello specifico requisito del servizio prestato "senza demerito", richiesta per la concessione dell'assegno in parola ai sottufficiali appartenenti alle forze di poli zia, assolve all'esigenza di assicurare permanentemente lo svolgimento del servizio di polizia in relazione alla sua specificità, con quell'impegno che le sue finalità richiedono;

 

che tale specificità dà luogo a discipline comuni per tutte le forze di polizia normativamente unificate dal punto di vista funzionale (sent. n. 277 del 1991), e ciò giustifica che anche al personale, pur appartenente alle forze armate - ivi compreso il Corpo della guardia di finanza che di esse "fa parte integrante" ai sensi dell'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189 - ma svolgente funzioni di polizia sia attribuito il trattamento economico stabilito con riferimento a quelle funzioni e secondo le medesime modalità;

 

che la denunciata difformità della disciplina prevista per le forze di polizia, ancorchè appartenenti alle forze armate, rispetto a quella propria del personale delle forze armate non costituisce una scelta arbitraria del legislatore, ma si collega alla diversità delle funzioni svolte dalle due categorie di personale;

 

che, d'altronde, tra le dette categorie di dipendenti pubblici (personale delle "forze di poli zia", come individuato dall'art. 16 della legge n.121 del 1981, da una parte, e personale delle forze armate, dall'altra) sussistono differenziati regimi retributivi e normativi per cui non è possibile operare una comparazione alla stregua del principio di eguaglianza (sent. n. 191 del 1990 e ord. n. 583 del 1988), trattandosi di situazioni tra loro non omogenee e che quindi non sono confrontabili;

 

che la questione è perciò manifestamente in fondata, perchè prende a riferimento come termine di paragone la disciplina prevista per una categoria di personale, senza tener conto del trattamento normativo e di quello economico complessivo che risente di tale obbiettiva diversità.

 

Visti gli artt. 2, secondo comma, della legge marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto legge 21 settembre 1987, n387 (Copertura finanziaria del decreto del Presi dente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/03/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 15/03/93.