Sentenza n. 964 del 1988

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SENTENZA N. 964

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 commi 1 e 2 l. reg. Lombardia 28 giugno 1982 n. 30, recante: "Norme integrative delle ll. reg. 6 ottobre 1979 n. 54 e 7 luglio 1981 n. 38", promossi con le seguenti ordinanze:

ordinanza emessa il 12 luglio 1984 dal T.A.R. per la Lombardia sul ricorso proposto da Panella Antonio ed altri contro la Regione Lombardia ed altro, iscritta al n. 904 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1° s.s. dell'anno 1986;

ordinanza emessa il 14 marzo 1985 dal T.A.R. per la Lombardia sul ricorso proposto da Lo Verso Francesco ed altri contro la regione Lombardia ed altra, iscritta al n. 309 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, 1° s.s. dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione di Lo Verso Francesco ed altri nonché gli atti di intervento della Regione Lombardia;

udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

uditi gli avv. Dario Ammassari per Lo Verso Francesco ed altri e Fabio Lorenzoni per la Regione Lombardia.

 

Considerato in diritto

 

1. - La decisione dei giudizi promossi con le due ordinanze in esame dipende dalla risoluzione di identiche questioni di diritto: i giudizi, pertanto, devono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - Nell'ordinanza di rinvio del 12 luglio 1984 il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia rileva come l'art. 1 comma 2 l. reg. 30 giugno 1982 n. 30 abbia inibito la partecipazione a concorsi riservati, per titoli ed esami, per l'accesso al settimo livello funzionale a quei dipendenti regionali che sono giunti al sesto livello a seguito della particolare procedura concorsuale regolata dall'art. 54 l. reg. n. 54 del 1979: procedura caratterizzata da un duplice ordine di agevolazioni a favore dei concorrenti già inseriti nei ruoli regionali e consistenti sia nella riserva, ai candidati interni, dalla quota del 35 % dei posti messi a concorso, sia nella possibilità, per tali candidati, di sostituire il requisito del titolo di studio richiesto per l'accesso al livello in concorso con il possesso del titolo di studio richiesto per il livello inferiore unito ad un'anzianità di servizio di almeno un anno nello stesso livello.

In tale successione di norme di favore e di sfavore il giudice rimettente ha individuato una "doppia parzialità" del legislatore regionale, la seconda delle quali - concretatasi attraverso la norma impugnata - sarebbe stata posta in essere per compensare la prima, operata con l'art. 54 l. reg. n. 54 del 1979.

La norma impugnata introdurrebbe, pertanto - sempre ad avviso del giudice a quo - un arbitrario criterio di delimitazione dei concorrenti ai posti di settimo livello, risultando così lesiva sia dei canoni di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione pubblica dettati dall'art. 97 Cost. sia dei principi contenuti negli artt. 3, 4 e 51 Cost.

3. - Lo stesso Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, con ord. del 17 marzo 1985, ha prospettato un'ulteriore questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 1 comma 2 l. reg. n. 30 del 1982, nella parte in cui esclude dalla partecipazione ai concorsi per il settimo livello i dipendenti regionali pervenuti al sesto livello in attuazione dell'art. 51 commi da 3 a8 l. reg. n. 54 del 1979.

Secondo il giudice rimettente l'esclusione sancita dalla norma denunciata nei confronti dei dipendenti regionali già inquadrati nel sesto livello a seguito della procedura regolata dall'art. 51 l. reg. n. 54 del 1979 - procedura consistente in un concorso per soli titoli riservato al personale appartenente al livello funzionale immediatamente inferiore ed in possesso di una anzianità effettiva di otto anni di servizio - incorrerebbe negli stessi vizi di costituzionalità già denunciati con la precedente ord. del 12 luglio 1984, in relazione ad altra parte dello stesso art. 1 comma 2 leg. Reg. n. 30 del 1982.

4. - Le questioni non sono fondate.

Questa Corte ha già avuto modo di sottolineare (cfr. sent. n. 81 del 1983) l'ampia discrezionalità che va riconosciuta al legislatore nella scelta dei sistemi e delle procedure destinate a regolare la progressione in carriera dei dipendenti pubblici. Tale discrezionalità trova il suo limite fondamentale nell'art. 97 comma 1 Cost., da cui deriva la necessità che la legislazione, statale e regionale, sia sempre informata al fine di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione: principio questo che, ove venga applicato all'ipotesi della progressione in carriera, può essere realizzato attraverso una valutazione congrua e razionale dell'attività pregressa del dipendente "sì da trarne utili elementi per ritenere che egli possa bene svolgere anche le funzioni superiori".

Ora non sembra che, con riferimento al caso in esame, la Regione Lombardia abbia esercitato la sua discrezionalità legislativa in termini non conformi al principio appena ricordato.

In proposito va ricordato che la l. reg. 28 giugno 1982 n. 30 ha previsto, all'art. 1 comma 1 la partecipazione ad appositi concorsi riservati per l'accesso al settimo livello funzionale del "personale regionale che abbia conseguito la nomina a seguito di concorsi a posti di livello funzionale sesto nel periodo di validità dell'accordo relativo al contratto nazionale 1979/1981 per i dipendenti delle Regioni a statuto ordinario". Il secondo comma dello stesso articolo ha poi sancito le due esclusioni sulle quali si sono appuntate le censure di legittimità costituzionale prospettate dal T.A.R. della Lombardia.

Da un esame della normativa della Regione Lombardia in tema di inquadramento nei ruoli regionali si desume che l'istituzione di concorsi riservati per posti di settimo livello ha rappresentato ilo modo prescelto dal legislatore regionale per garantire che anche i dipendenti giunti al sesto livello nel periodo di validità dell'articolo relativo al contratto nazionale 1979/1981 potessero fruire di vantaggi analoghi a quelli che erano stati in precedenza assicurati ai dipendenti già inquadrati nel sesto livello attraverso la regola del c.d. "triennio dinamico", in forza della quale il personale in servizio alla data del 30 settembre 1978, appartenente all'ex qualifica sesta, poteva essere inquadrato nel livello settimo al momento in cui avesse maturato un'anzianità di servizio di tre anni (cfr. art. 51 comma 2 l. reg. n. 54 del 1979). L'unica variazione introdotta, rispetto a tale regola, dalla l. n. 30 del 1982 é stata espressa nella previsione di "concorsi riservati", che hanno sostituito il criterio automatico dell'anzianità triennale contemplato nella l. n. 54 del 1979.

Escludendo dai suindicati concorsi riservati i dipendenti giunti all'inquadramento nel sesto livello in virtù delle particolari agevolazioni previste dagli artt. 51 commi da 3 a 8, e 54 l. n. 54 del 1979, il legislatore regionale, da un lato, ha voluto far salva la peculiare finalità riequilibratrice assegnata a tali concorsi, mentre, dall'altro, ha inteso evitare che si realizzasse, a favore dei dipendenti già avvantaggiati dalla l. n. 54 del 1979, una moltiplicazione dei benefici tale da determinare una artificiosa accelerazione nella loro professione in carriera.

Le scelte operate dal legislatore regionale nel dettare la disciplina dei concorsi di cui é causa non appaiono, pertanto, in contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, ma rappresentano al contrario una razionale manifestazione della discrezionalità spettante alla Regione nella regolamentazione delle carriere dei propri dipendenti.

Nelle norme impugnate non é poi ravvisabile una violazione del principio di uguaglianza, stante la peculiarità della posizione propria dei dipendenti che avevano già goduto di speciali agevolazione per l'accesso al sesto livello, mentre inconferente appare il richiamo agli artt. 4 e 51 Cost., che non attengono direttamente alla disciplina dei percorsi professionali e della progressione in carriera dei pubblici dipendenti.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 2 l. reg. Lombardia 30 giugno 1982 n. 30, recante "Norme integrative delle ll. reg. 6 ottobre 1979 n. 54 e 7 luglio 1981 n. 38", nella parte in cui esclude dalla partecipazione ai concorsi per il settimo livello i dipendenti regionali pervenuti al sesto livello in applicazione dell'art. 51 commi da 3 a 8, e 54 l. reg. 6 ottobre 1979 n. 54, sollevata, in riferimento agli artt. 97, 3, 4 e 51 Cost., dal T.A.R. della Lombardia, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/10/1988.

 

Francesco SAJA - Enzo CHELI

Depositata in cancelleria il 13/10/1988.