Sentenza n. 113 del 1993

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SENTENZA N. 113

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Giudici

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso della Regione siciliana notificato l'11 maggio 1992, depositato in Cancelleria il 16 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della decisione del 12 marzo 1992, n. 58, resa dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - laddove si è ritenuto che "il ricorso giurisdizionale avverso le operazioni delle elezioni regionali sia immediatamente proponibile avverso la proclamazione degli eletti" anzichè avverso la delibera di convalida effettuata dall'Assemblea regionale siciliana - ed iscritto al n. 19 del registro conflitti 1992.

 

Udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

 

uditi gli avvocati Francesco Castaldi e Salvatore Pensabene Lionti per la Regione siciliana.

 

Ritenuto in fatto

 

l. Con ricorso notificato l'11 maggio 1992, la Regione siciliana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in ordine alla decisione n. 58 del 12 marzo 1992 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con la quale si è ritenuto che il ricorso giurisdizionale avverso le operazioni delle elezioni regionali sia immediatamente proponibile avverso la proclamazione degli eletti anzichè avverso la delibera di convalida effettuata dall'Assemblea regionale siciliana; ed ha chiesto, pertanto, che questa Corte dichiari che "non spetta allo Stato, e per esso al giudice amministrativo, conoscere e pronunciarsi direttamente sulle operazioni delle elezioni regionali siciliane anteriormente al giudizio definitivo sulla convalida delle elezioni espresso dall'Assemblea regionale siciliana", con conseguente annullamento della decisione impugnata.

 

La ricorrente premette che l'art. 3 dello Statuto della Regione siciliana attribuisce all'Assemblea regionale legislazione esclusiva in tema di elezioni regionali < < in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche>>. Ed in attuazione della norma di rango costituzionale, già con il d.l. 25 marzo 1947, n. 204 veniva attribuita all'Assemblea regionale siciliana la convalida dei deputati eletti .

 

Quindi con l'organica normativa di attuazione (Regolamento interno, artt.40 - 61 e legge regionale 20 marzo 1951, n. 29) si è previsto che "L'ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri" (art.56 della citata legge regionale), mentre all'art. 61 della medesima legge si è disposto che: "All'Assemblea regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti.

 

Essa pronunzia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste, e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale circoscrizionale durante la loro attività o posteriormente".

 

Ciò posto - prosegue la ricorrente -, è avvenuto che in occasione dell'impugnazione della sentenza parziale ed interlocutoria del T.A.R. Sicilia - prima sezione staccata di Catania - n. 845/91, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con la succitata decisione n. 58/92, nel respingere l'appello proposto dal candidato Canzoniere Salvatore, ha ritenuto ammissibile il ricorso giurisdizionale proposto dal candidato D'Urso Carmelo (secondo dei non eletti della lista n. 1 della circoscrizione di Catania) direttamente avverso la graduatoria dei candidati determinata dall'ufficio centrale circoscrizionale di Catania nelle ultime elezioni per il rinnovo dell'A.R.S., svoltesi il 10 giugno 1991.

 

Sostanzialmente il Consiglio di giustizia amministrativa è pervenuto a tale conclusione affermando che:

 

1) secondo il più recente orientamento giurisprudenziale è consentita l'immediata impugnabilità degli atti lesivi pur aventi natura infraprocedi mentale, ciò anche in aderenza alla tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione;

 

2) l'assenza della previsione di un termine certo entro il quale dovrebbe intervenire il definitivo giudizio di convalida vulnererebbe il diritto di accesso alle cariche politiche (art. 51 della Costituzione);

 

3) riconosciuta dall'art. 20 della legge n. 1034 del 1971 la facoltatività dei ricorsi amministrativi, sarebbe venuto meno il principio dell'esperibilità del rimedio giurisdizionale unicamente avverso gli atti definitivi;

 

4) risulterebbe violato il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, dato che per le regioni a statuto ordinario il giudizio di convalida è riservato solamente per le cause di ineleggibilità e di incompatibilità (art. 17 legge n. 108 del 1968), laddove per la Sicilia la delibera di convalida da parte dell'A.R.S. si estende anche alla regolarità delle operazioni elettorali.

 

Le anzidette statuizioni, afferma la ricorrente, rappresentano una menomazione delle attribuzioni ad essa costituzionalmente garantite e risultano, pertanto, invasive delle competenze regionali perle seguenti considerazioni.

 

L'affermazione del Consiglio di giustizia amministrativa circa la diretta impugnabilità della proclamazione degli eletti non si risolve in un errore di diritto, avendo il medesimo giudice collegato detta immediata impugnabilità con la facoltà di adire, alternativamente, il giudice o l'Assemblea regionale; sicchè la decisione si risolve in una sottrazione di competenza attribuita alla regione in subiecta materia (art. 3 Statuto siciliano ed artt. 116 e 5 della Costituzione) e, quindi, in una "invasione della sua sfera di autonomia perpetrata dal giudice con assoluta esorbitanza dalla giurisdizione" (Corte cost. sent.n. 175 del 1991). Infatti con l'impugnata decisione è stata eliminata la parte finale dell'iter procedimentale, cioè "la convalida della elezione dei propri componenti" ("riservata all'Assemblea regionale": art. 61 della ripetuta legge regionale n. 29 del 1951), che costituisce "la fase conclusiva del complesso procedimento elettorale" (sent. n. 115 del 1972).

 

La normativa che assicura alla Regione siciliana (per di più ad autonomia differenziata) il potere di convalida costituisce un'applicazione del più generale principio giuspubblicistico secondo cui tutti gli organi elettivi hanno il diritto-dovere di pronunciarsi sulla propria legittima composizione.

 

Orbene, se ciò vale in generale per tutti quei collegi dotati di quella particolare autonomia che deriva loro dal voto popolare, per quanto concerne segnatamente le elezioni regionali siciliane, questa Corte, con la citata sentenza n.115 del 1972, nell'affermare che nella materia di specie va assicurata una necessaria coerenza fra Statuto siciliano e Costituzione, ha fissato i seguenti principi: a) che la convalida è l'atto conclusivo di un unico complesso procedimento elettorale; b) che la convalida si annovera fra gli atti definitivi "nel senso che questi concludono, appunto, quel procedimento"; c) che va sempre data un'interpretazione delle norme statutarie che ne assicuri la compatibilità con la Costituzione.

 

Ed alla stregua dei sopradetti insegnamenti, il richiamo dell'art. 3 dello Statuto "ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche", è stato armonizzato secondo criteri di ragionevolezza da questa Corte, la quale ha dichiarato l'indeclinabile presuppositività della delibera di convalida e, quindi, del giudizio definitivo sui reclami elettorali, quale intangibile prerogativa dell'organo politico in apicibus della Regione siciliana, cioè l'Assemblea regionale; fermo restando che quest'ultima non essendo un organo "supremo" (quali, per converso, sono le Camere) è privo di autodichia, sicchè avverso le determinazioni finali dell'A.R.S. è sempre assicurata la tutela giurisdizionale.

 

Ebbene, l'unico modo di assicurare "la necessaria coerenza fra Statuto siciliano e Costituzione" consiste nell'individuare la delibera di convalida come quell'atto "definitivo", in quanto atto terminale del complesso procedimento, ed, in quanto tale, unico atto impugnabile.

 

L'avere, dunque, disapplicato (da parte del Consiglio di giustizia amministrativa) la legge regionale ed il regolamento assembleare attuativi dello Statuto (Corte cost. sent. n. 285 del 1990), eliminando la fase conclusiva del procedimento, e, quindi, facendo leva sulla circostanza che pur gli atti non definitivi risultano impugnabili, rappresenta oggettivamente un palese travisamento della sequenza procedimentale così come risulta prefigurata dalla legge e, quindi, un esautoramento delle prerogative regionali.

 

Ne discende, dunque, per la questione in esame, l'ingiustificata assimilazione - operata dal giudice amministrativo - alla tematica della immediata ricorribilità degli atti non definitivi, dato che per questi ultimi - come è noto - non necessariamente debbono intervenire i successivi atti definitivi. In buona sostanza l'ottica - per così dire - di tipo impugnatorio ha "spinto" il giudice a disapplicare la normativa regionale, di tal chè conclude affermando che l'interessato potrà adire facoltativamente o la via giurisdizionale o quella amministrativa, "ferma restando la naturale prevalenza del momento (e della decisione) giurisdizionale sul momento (e la decisione) amministrativa".

 

In tal modo il Consiglio di giustizia amministrativa ha sostanzialmente configurato la convalida delle elezioni quasi come una sorta di ricorso gerarchico improprio, alla stregua di un atto che conclude un procedimento di secondo grado e non, per converso, come l'ineludibile atto dell'unico procedimento elettorale, che riguarda, comunque, tutti i deputati proclamati dagli uffici centrali circoscrizionali.

 

Del resto, dallo straripamento posto in essere con la pronuncia impugnata, conseguirebbe un sindacato da parte del giudice in un procedimento non ancora concluso, non dando così all'Assemblea regionale la possibilità di adottare preliminarmente le proprie determinazioni. L'atto terminale obbligatorio e necessario per legge finirebbe, dunque, con l'essere svuotato di significato, risultando in definitiva una mera presa d'atto delle antecedenti statuizioni del giudice.

 

Non può, allora, disconoscersi il travolgimento operato con l'impugnata decisione dei principi affermati da questa Corte con la più volte ripetuta sentenza n. 115 del 1972 (ulteriormente ribaditi con la sentenza n. 167 del 1985) e la contestuale sottrazione delle attribuzioni spettanti all'organo politico (cfr. sentt. nn. 175 e 99 del 1991). Ciò in violazione, altresì, degli artt. 113, 101, 102, 104, 116 e 118 della Costituzione.

 

Quanto poi alla asserita mancanza nella normativa regionale di un termine certo e perentorio entro il quale deve essere concluso il procedimento amministrativo di verifica dei poteri, la ricorrente osserva che è indiscutibile che l'art.61 del Regolamento interno dell'Assemblea prevede il termine di un anno per la definizione delle operazioni attinenti alla convalida. Peraltro, in caso di inerzia, l'interessato potrebbe sempre attivare la procedura del silenzio-rifiuto secondo l'inequivoco orientamento di questa Corte (sent. n.167 del 1985). Infine, circa l'asserita prospettazione della violazione dell'art. 3 della Costituzione per il fatto che all'Assemblea regionale siciliana (così come alle altre regioni a statuto speciale) è riservata anche la convalida sulla regolarità delle operazioni elettorali, laddove nelle altre regioni a statuto ordinario concerne soltanto le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la ricorrente osserva, da un lato, che la posizione differenziata prevista dalla Costituzione per le regioni a statuto speciale rende queste ultime non omogenee a quelle a statuto ordinario (v. sent. n.134 del 1975), e, dall'altro, che, se l'esistenza della de libera di convalida nelle Regioni a statuto ordinario in tema di eleggibilità viene considerata un indeclinabile presupposto processuale dell'azione per adire il giudice ordinario - malgrado si tratti di far valere diritti soggettivi -, allora non può certamente ritenersi ingiustificata la prerogativa attribuita all'Assemblea regionale siciliana (con norme di rango costituzionale) di essere titolare, nella fase conclusiva del procedimento, del potere di convalida anche per le operazioni elettorali (che riguardano, ben vero, posizioni di interesse legittimo), considerata, peraltro, l'intangibile tutela giurisdizionale, comunque successivamente assicurata avanti il giudice amministrativo.

 

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito in giudizio.

 

Considerato in diritto

 

l. La Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato in ordine alla decisione n. 58 del 12 marzo 1992 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con la quale è stato affermato che il ricorso giurisdizionale avverso le operazioni delle elezioni regionali è immediatamente proponibile nei confronti dell'atto di proclamazione degli eletti adottato dall'ufficio elettorale circoscrizionale.

 

Ad avviso della ricorrente, con tale statuizione è stata eliminata la parte finale dell'iter procedimentale, cioé la convalida della elezione dei propri componenti da parte dell'Assemblea regionale, a questa riservata dall'art. 3 dello Statuto regionale (approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), dall'art. 4, lett. a), delle norme di attuazione del medesimo (approvate con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 204), nonchè dalla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 (art. 61) e dal Regolamento interno dell'Assemblea regionale (artt. da 40 a 61). La decisione impugnata si risolverebbe in una sottrazione di competenza costituzionalmente attribuita alla Regione in materia e quindi in una invasione della sua sfera di autonomia perpetrata dal giudice con assoluta esorbitanza dalla giurisdizione, con violazione altresì degli artt. 5, 101, 102, 104, 113, 116 e 118 della Costituzione.

 

2. Così come è stato prospettato dalla ricorrente il conflitto è ammissibile.

 

La Regione, infatti, non censura il modo in cui il giudice amministrativo ha in concreto esercitato la giurisdizione, ma, in definitiva, il fatto in sè di averla esercitata nei confronti di un atto che sarebbe alla giurisdizione stessa sottratto in virtù delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla ricorrente; tanto basta, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. nn. 289 del 1974, 183 del 1981, 70 del 1985, 285 del 1990, 99 e 175 del 1991), agli effetti dell'ammissibilità del conflitto.

 

3. Nel merito deve essere riconosciuta la competenza del giudice amministrativo, ed il ricorso deve essere respinto sotto ogni profilo.

 

Lo Statuto di autonomia speciale della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 - prima ancora, come è noto, delle elezioni dell'Assemblea Costituente - attribuisce (art. 3) alla Regione stessa la potestà legislativa in materia di elezione dell'Assemblea regionale col solo limite del suffragio universale diretto e segreto e dei principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche. L'art. 42 dello Statuto prevedeva che le prime elezioni si tenessero "in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato"; le elezioni furono indette per il 20 aprile 1947 con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 456, applicando le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, relative all'elezione dell'Assemblea Costituente.

 

L'Assemblea regionale si dette poi, ai sensi delle citate norme statutarie, la propria legge elettorale (legge regionale 20 marzo 1951, n. 29).

 

Nel primo periodo di vita dell'autonomia speciale si ritenne da parte della Regione siciliana che la posizione costituzionale dell'Assemblea regionale fosse equiparabile a quella delle due Camere del Parlamento. Ma fino dalla sentenza n. 66 del 1964 questa Corte ricondusse tale posizione nei termini compatibili con l'ordinamento costituzionale: escluse ogni possibile estensione all'Assemblea regionale dei poteri e delle prerogative tipiche del Parlamento, e ribadì che le norme in tema di giurisdizione sono di assoluta ed esclusiva competenza statale. Con la successiva sentenza n. 115 del 1972, sul tema specifico del contenzioso elettorale, la Corte ha nuovamente affermato "che alle Regioni, anche se a statuto speciale, non spetta competenza alcuna in tema di giurisdizione...

 

E perciò non può revocarsi in dubbio che, in applicazione di tale principio, come non sono ammissibili leggi regionali sulla giurisdizione, così non è ammissibile che leggi regionali escludano la giurisdizione".

 

Conseguentemente la Corte ha ritenuto che "le disposizioni contenute nella legge statale che disciplinò le prime elezioni regionali (D.L.C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204), nella legislazione regionale (legge regionale 20 marzo 1951, n. 29) e nel Regolamento interno dell'Assemblea (specialmente nell'art. 41) devono essere interpretate in un modo che le renda compatibili con la Costituzione: di tal che < il giudizio definitivo> sui reclami elettorali, la < convalida delle elezioni>, la < incontestabilità> della pronunzia finale e così via sono tutte espressioni che correttamente vanno riferite alla fase conclusiva del complesso procedimento elettorale e che qualificano come definitivi gli atti relativi nel senso che questi concludono, appunto, quel procedimento: non certo nel senso della preclusione di una successiva fase giurisdizionale, nella quale le situazioni subiettive degli interessati possano trovare quella tutela che la Costituzione a tutti riconosce" (citata sent. n. 115 del 1972).

 

4. Del resto la Regione ricorrente non pone in discussione la esperibilità della tutela giurisdizionale (sia dinanzi al giudice ordinario, sia dinanzi al giudice amministrativo) in ordine alle elezioni dell'Assemblea regionale, ma sostiene che detta tutela non possa esperirsi se non nei confronti della deliberazione di convalida degli eletti da parte dell'Assemblea, considerata come atto definitivo che conclude il complesso procedimento elettorale.

 

Tale assunto sarebbe suffragato dalla citata sentenza n.115 del 1972 di questa Corte e da una più recente pronunzia sulla medesima materia, la n. 167 del 1985.

 

Ma - come è stato già detto - la tesi della Regione non può essere accolta.

 

Una attenta e corretta lettura delle pronunce surrichiamate dimostra che i principi in esse affermati - dai quali questa Corte non intende discostarsi - conducono a conclusioni antitetiche rispetto all'assunto della Regione siciliana.

 

Invero, partendo dalle premesse poste in tema di giurisdizione dalla sentenza n. 66 del 1964 e confermate dalla sentenza n. 115 del 1972, la quale interpreta le disposizioni concernenti l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana e in particolare quelle relative al procedimento di convalida degli eletti in modo conforme a Costituzione, si evince che "il giudizio definitivo" riservato all'Assemblea regionale, "sulle contestazioni, le proteste, e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale circoscrizionale durante la loro attività o posteriormente" - previsto dall'art. 61 del la legge regionale n. 29 del 1951 - ha carattere puramente amministrativo. Altrettanto va detto, ovviamente, per il contenzioso disciplinato dagli artt. 40 - 61 del Regolamento interno dell'Assemblea medesima.

 

Quanto, poi, alla sentenza n. 167 del 1985, va considerato che con essa la Corte dichiarò inammissibile per irrilevanza la questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 61 della più volte menzionata legge regionale n. 29 del 1951 concernente le elezioni dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana.

 

A tale conclusione la Corte pervenne osservando che lo stesso T.A.R. remittente aveva affermato che "la pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza del momento conclusivo del procedimento elettorale, si appalesa fondata" ed aveva aggiunto che l'effetto conclusivo del procedimento non può essere attribuito all'atto di proclamazione, al quale quindi non può essere riconosciuto carattere di definitività, deducendone infine "la intempestività del rimedio giurisdizionale". É pertanto evidente che la Corte non poteva che prendere atto di una irrilevanza manifestata ex ore suo dal giudice remittente e dichiarare di conseguenza la inammissibilità della questione.

 

Esattamente quindi il Consiglio di giustizia amministrativa, ponendosi il problema della sentenza n. 167 del 1985, ne ha sottolineato il carattere di declaratoria di inammissibilità per irrilevanza, osservando che la questione della diretta impugnabilità dell'atto dell'ufficio elettorale circoscrizionale non aveva formato oggetto di specifico esame della Corte, cui non può pertanto essere ricondotta la tesi che l'unico atto impugnabile in sede giurisdizionale sia l'atto di convalida adottato dalla stessa Assemblea regionale.

 

5. Tanto chiarito, devono essere coerentemente sviluppate le conseguenze che derivano dal carattere amministrativo delle decisioni finali dell'Assemblea, anche se adottate in seguito a reclami, proteste o ricorsi.

 

Ribadito che alle regioni, anche se a statuto speciale, non spetta competenza alcuna in tema di giurisdizione e che, in applicazione di tale principio, come non sono ammissibili leggi regionali sulla giurisdizione, così non è ammissibile che leggi regionali escludano la giurisdizione, va anche affermato che le modalità di esercizio del fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale non possono essere diverse in una regione rispetto al restante territorio nazionale, soprattutto quando la diversità verrebbe a tradursi in un sostanziale indebolimento della tutela stessa.

 

Ora, non può esservi dubbio che anche per quanto riguarda il contenzioso elettorale riservato alla competenza del giudice amministrativo, nella materia delle operazioni elettorali, debba valere la regola sancita dagli artt. 2 e 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che ha eliminato il requisito della definitività dell'atto amministrativo quale condizione necessaria per la proponibilità del ricorso giurisdizionale; tale principio è stato confermato in via generale dalla recente sentenza n.42 del 1991 di questa Corte, la quale ha sottolineato "l'esigenza di uniformità della tutela, in ordine a situazioni soggettive di identica natura". Occorre inoltre considerare che detta esigenza appare assolutamente evidente nei ricorsi concernenti le operazioni elettorali, dato che l'ufficio elettorale circoscrizionale con l'atto di proclamazione degli eletti assegna i seggi e attribuisce agli eletti medesimi il diritto a ricoprire la carica elettiva, nonchè definisce la graduatoria dei candidati ad ogni effetto che possa derivarne anche per i non eletti, ove si verifichino successivamente vacanze per qualsiasi causa.

 

Condizionare all'esaurimento del procedimento amministrativo elettorale, di cui la convalida degli eletti costituisce l'atto conclusivo, la proponibilità del ricorso giurisdizionale per chi si ritenga leso dall'atto di proclamazione dei risultati, darebbe luogo ad una grave limitazione del fondamentale diritto di ogni persona di agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni soggettive.

 

6. Correttamente dunque il Consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto che "le norme regionali in questione, alla luce dell'indicata evoluzione dell'ordinamento, vadano interpretate nel senso che il ricorso giurisdizionale avverso le operazioni delle elezioni regionali sia immediatamente proponibile avverso la proclamazione degli eletti".

 

A questa conclusione il giudice è pervenuto, del resto, in via ermeneutica, limitandosi ad interpretare la normativa sottoposta al suo esame alla luce dei principi costituzionali: non può, quindi, certamente parlarsi, come sostiene la ricorrente, di "disapplicazione" delle norme regionali, ben diverso essendo il caso - richiamato dalla Regione - della sent. n. 285 del 1990, in cui era stato esercitato dichiaratamente un abnorme potere di disapplicazione di leggi regionali (trattate alla stregua di atti amministrativi) per presunta incostituzionalità.

 

Al sistema generale di tutela giurisdizionale in materia di elezioni, si contrappone quale unica eccezione, ai sensi dell'art. 66 della Costituzione, la riserva di competenza esclusiva del Parlamento a giudicare sui titoli di ammissione dei propri componenti.

 

Una volta escluso, come è stato ricordato al punto 3, che all'Assemblea regionale siciliana possa estendersi detta riserva, che solo per il Parlamento è prevista in Costituzione e solo per il Parlamento trova giustificazione storica e sistematica, non vi è ragione alcuna su cui fondare l'attribuzione alla Regione, seppure dotata di autonomia speciale, di una disciplina particolare e diversa in tema di tutela giurisdizionale, quale sarebbe quella della condizione della definitività dell'atto (nella specie il provvedimento di convalida degli eletti) per la proponibilità del ricorso al giudice. Va pertanto riconosciuto che il Consiglio di giustizia amministrativa ha esercitato la giurisdizione di propria spettanza senza invadere o ledere, con la decisione nei cui confronti è stato sollevato conflitto di attribuzione, competenze costituzionalmente garantite alla Regione siciliana.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara che spetta allo Stato e per esso al giudice amministrativo giudicare sui ricorsi in materia di operazioni elettorali per l'elezione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana direttamente proposti avverso l'atto di proclamazione degli eletti adottato dall'Ufficio elettorale circoscrizionale.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/93.

 

Giuseppe BALDASSARRE, Presidente

 

Mauro FERRI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 26/03/93.