Sentenza n. 134 del 1975
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SENTENZA N. 134

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, lett. b, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1973 dal tribunale di Torino sui ricorsi elettorali riuniti di Grosso Sergio, Schiavi Alfredo e Magliano Terenzio contro Calleri di Sala Edoardo, iscritta al n. 164 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'11 luglio 1973.

Visti gli atti di costituzione di Calleri di Sala Edoardo, di Grosso Sergio e di Schiavi Alfredo;

udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1975 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;

uditi l'avv. Massimo Severo Giannini, per Calleri di Sala Edoardo, e l'avv. Umberto Coronas, per Grosso Sergio e per Schiavi Alfredo.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorsi notificati il 26 gennaio 1972, i sigg. Sergio Grosso e Alfredo Schiavi, elettori del Piemonte, chiedevano al tribunale di Torino che fosse dichiarata la decadenza dalla carica di consigliere regionale del dott. Edoardo Calleri di Sala per sopravvenuta ineleggibilità derivante dalla assunzione da parte del Calleri della carica di consigliere di amministrazione della Cassa di Risparmio di Torino che svolge i servizi di esattoria e di tesoreria del Comune di Torino.

Dopo la riunione della causa con altra di analogo contenuto proposta dal sig. Terenzio Magliano, il tribunale di Torino, accogliendo l'eccezione del resistente Calleri, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, lett. b, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, contenente norme sulla elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale.

Secondo il giudice a quo, é ravvisabile una disparità di trattamento tra le cause di ineleggibilità previste dalla legge impugnata e le cause di ineleggibilità previste in analoga materia dalle leggi elettorali delle Regioni a statuto speciale, in quanto mentre queste ultime limitano l'ineleggibilità solo a coloro che hanno maneggio del denaro della Regione, la norma impugnata la estende anche a coloro che hanno maneggio del danaro di tutti gli enti locali sottoposti al controllo della Regione.

L'ordinanza é stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si é costituito il dott. Edoardo Calleri di Sala sostenendo la illegittimità costituzionale dedotta dal tribunale di Torino.

La difesa del Calleri osserva innanzi tutto che la norma impugnata, riferendosi a coloro che hanno maneggio di danaro della Regione e degli enti locali sottoposti a controllo della Regione, non trova alcuna corrispondenza nelle leggi elettorali delle Regioni a statuto speciale: dal che dovrebbe desumersi una violazione dell'art. 3 della Costituzione, alla stregua dei criteri già accolti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Inoltre, la norma censurata sarebbe priva di ragionevolezza, in quanto, in base alla normativa vigente, la Regione non avrebbe alcun potere nei confronti del tesoriere del Comune e tanto meno nei confronti di un consigliere di amministrazione di un'azienda di credito che svolga le funzioni di tesoriere di un Comune, o di esattore o di esattore tesoriere. La norma impugnata, quindi, non riguardando possibili casi di conflitti di interessi o, inversamente, possibili collusioni di interessi, sarebbe in contrasto con il principio costituzionale sancito dall'art. 51 della Costituzione.

3. - Si sono costituiti altresì i ricorrenti Sergio Grosso e Alfredo Schiavi chiedendo che la Corte dichiari infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, lett. b, della legge 17 febbraio 1968, n. 108. Secondo i ricorrenti, la varietà delle discipline adottate dalle Regioni a statuto speciale e da quelle a statuto ordinario trova la sua giustificazione nella diversità della fonte normativa e nella necessità che regioni di tipo diverso abbiano ordinamenti fra loro diversificati, in relazione alle specifiche e differenti esigenze che esistono anche in tema di determinazione dei casi di ineleggibiltà a consigliere regionale.

Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza in epigrafe viene proposta questione di costituzionalità dell'art. 5, comma quinto, lett. b, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, contenente norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale.

Secondo l'ordinanza di rinvio, la norma denunziata sarebbe illegittima in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, perché sancisce la ineleggibilità a consigliere regionale non solo di coloro che hanno maneggio del denaro della Regione, ma altresì di quelli che hanno maneggio del denaro degli enti locali sottoposti al controllo della Regione; laddove nelle leggi elettorali delle Regioni a statuto speciale la ineleggibilità é prevista solo nel primo caso e non anche per il secondo. La illegittimità deriverebbe dalla diversità di trattamento usato dal legislatore in situazioni formalmente e sostanzialmente eguali ed in una materia che non dovrebbe ammettere di per sé alcuna differenza di regolamentazione, giacché l'art. 51, ribadendo il principio dell'art. 3, stabilisce che tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

2. - La questione non é fondata.

Occorre innanzi tutto premettere che, nelle leggi istitutive delle Regioni a statuto speciale, la competenza a disciplinare la materia elettorale é variamente regolata, nel senso che per due di esse (Sicilia e Trentino-Alto Adige) é stabilito che debba provvedersi con legge regionale, mentre per le altre tre é disposto che debba provvedervi con proprie leggi lo Stato, così come in base all'art. 122 Cost., primo comma, é la legge statale competente a disciplinare le elezioni nelle Regioni a statuto ordinario.

Ne consegue che é lo stesso sistema costituzionale che, richiedendo leggi particolari per le singole Regioni a statuto speciale (secondo i casi, legge regionale o statale) da un lato e una legge (statale) per quelle a statuto ordinario, implica necessariamente la possibilità di regolamentazioni differenziate anche per quanto riguarda i casi di ineleggibilità: di tal che, di per sé, tale differenziazione non può implicare violazione di quel principio di eguaglianza che, affermato in via generale nell'art. 3, viene ribadito nel primo comma dell'articolo 51 della Costituzione. Non può pertanto esser sufficiente ragione di illegittimità costituzionale la circostanza che le disposizioni della legge statale che disciplinano le elezioni dei Consigli regionali a statuto ordinario siano difformi dalle corrispondenti norme dettate dalle singole leggi che regolano la stessa materia per le Regioni a statuto speciale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, lett. b, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, contenente norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale, questione proposta, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1975.