Sentenza n.167 del 1985

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SENTENZA N. 167

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 61 della legge regionale siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana) e successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1976 dal T.A.R. per la Sicilia sul ricorso proposto da Augello Giacomo Sebastiano contro Regione siciliana ed altri, iscritta al n. 67 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 dell'anno 1977.

Visto l'atto di costituzione di Augello Giacomo nonché l'atto di intervento del Presidente della Regione Sicilia;

udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice relatore Leopoldo Elia;

udito l'Avvocato dello Stato Dante Corti per il Presidente della Regione Sicilia.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ricorso notificato il 5 agosto 1976, il dr. Giacomo Sebastiano Augello impugnava davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia l'atto del Presidente dell'ufficio Centrale circoscrizionale di Caltanissetta con il quale erano stati proclamati gli eletti della lista n. 3 (D.C.) alle elezioni per il rinnovo della Assemblea Regionale siciliana.

Il ricorrente, candidato nella lista suddetta ma risultato non eletto, assumeva che le operazioni elettorali erano inficiate da gravi irregolarità, essenzialmente determinate dalla confusione ingenerata dalle coeve elezioni nazionali.

Il Presidente della Regione siciliana, costituendosi in giudizio, eccepiva in via preliminare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 61 della legge Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29, per non essere ancora intervenuta la delibera di convalida degli eletti da parte dell'Assemblea regionale.

Con ordinanza in data 20 ottobre 1976, il T.A.R. adito ha ritenuto fondata la così proposta eccezione preliminare e, richiamando i principi già affermati dalla Corte costituzionale (con sent. n. 115 del 1972) e dalla Corte di cassazione (con sent. n. 674 del 1971), ha rilevato che il giudizio definitivo dell'Assemblea Regionale sulle contestazioni, proteste e reclami presentati alle singole sezioni elettorali ed all'ufficio centrale circoscrizionale costituisce l'atto conclusivo del procedimento amministrativo elettorale sul quale soltanto può esercitarsi il successivo controllo giurisdizionale di legittimità. Lo stesso Tribunale ha però sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale del citato art. 61 della legge elettorale siciliana n. 29 del 1951, nonché del precedente art. 56 che attribuisce natura provvisoria alla pronuncia dell'ufficio centrale circoscrizionale sopra gli incidenti relativi alle operazioni elettorali, in quanto né l'una né l'altra norma pone un termine entro il quale il procedimento amministrativo di verifica dei poteri deve essere completato dalla Assemblea regionale. La mancata prescrizione di siffatto termine, prestandosi a lungaggini che possono indefinitivamente ritardare l'esercizio della tutela giurisdizionale, se non addirittura vanificarlo, é apparsa, al giudice a quo, in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Ulteriore motivo di illegittimità costituzionale, per contrasto col principio di eguaglianza, é stato dal T.A.R. individuato nel fatto che mentre i poteri di convalida dell'Assemblea regionale siciliana si estendono al controllo della regolarità delle operazioni elettorali, nelle Regioni a statuto ordinario la convalida ad opera del Consiglio Regionale concerne soltanto le cause di ineleggibilità e di incompatibilità degli eletti. Ne deriverebbe una disparità di trattamento tra gli aspiranti all’elezione nei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario e nell'Assemblea regionale siciliana: i primi possono ricorrere alla tutela giurisdizionale subito dopo la proclamazione degli eletti; gli altri devono attendere la delibera di convalida dell'Assemblea.

2. - L'ordinanza é stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 1977.

Dinanzi alla Corte costituzionale si é costituito il dr. Giacomo Sebastiano Augello, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Alessandro Pace. É intervenuto il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato.

3. - Nel chiedere in via principale che la Corte accolga l'eccezione di illegittimità costituzionale promossa dal T.A.R. per la Sicilia, la difesa del dott. Augello prospetta anche la possibilità di una soluzione interpretativa della questione, nel senso che la convalida definisca il procedimento elettorale sotto il profilo meramente amministrativo e non sia pregiudiziale al ricorso in sede giurisdizionale.

4. - A sua volta, l'Avvocatura dello Stato eccepisce l'inammissibilità della questione per irrilevanza ex actis, risultando dagli atti di causa che il dott. Augello non aveva presentato né agli uffici elettorali, né all'Assemblea alcun ricorso, atto dal quale e solo dal quale possono decorrere i termini la cui mancanza viene lamentata dall'ordinanza di rinvio.

Nel merito, l'Avvocatura osserva che il procedimento di convalida in quanto tale é già stato ritenuto legittimo dalla sentenza n. 115 del 1972 di questa Corte e che nelle Regioni Trentino-Alto Adige, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, ad ordinamento speciale e fornite di competenza esclusiva in materia elettorale come la Sicilia, la convalida riguarda tanto la eleggibilità e la compatibilità degli eletti quanto la regolarità del procedimento elettorale, senza che alcun termine sia prescritto per il compimento di tale procedura.

 

Considerato in diritto

 

Prima di passare al merito della questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 61 della legge Regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29 (sollevata dal T.A.R. per la Sicilia in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 113, primo comma, Cost.), occorre esaminare la eccezione di inammissibilità avanzata dalla Avvocatura dello Stato nell'atto di intervento per il Presidente della Regione siciliana. L'eccezione pregiudiziale si fonda sulla mancanza del momento conclusivo del procedimento elettorale (convalida da parte dell'Assemblea regionale siciliana.

L'eccezione é palesemente fondata. Infatti il T.A.R. per la Sicilia, non soltanto tace del tutto sul requisito della rilevanza, ma inizia il considerato in diritto dell'ordinanza con queste testuali parole: "La pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza del momento conclusivo del procedimento elettorale, si appalesa fondata". Dopo di che, con motivi validissimi, si afferma che nella Regione siciliana l'effetto conclusivo del procedimento non può essere attribuito all'atto di proclamazione, negandosi pertanto che a tale atto dell'ufficio elettorale possa attribuirsi carattere di definitività.

La stessa ordinanza conferma poi la "intempestività" del rimedio giurisdizionale, così come é stato proposto dal ricorrente, "non essendo ancora intervenuta la delibera di convalida degli eletti". Si può aggiungere che, se mai, il ricorso avrebbe dovuto dirigersi contro il silenzio-rifiuto dell'Assemblea, accertato nei modi di legge.

Date le premesse, era da attendersi una pronuncia d’inammissibilità del ricorso davanti al T.A.R.. Invece l'ordinanza, dopo le motivatissime affermazioni sopra riportate, entra inopinatamente nel merito, rilevando che il procedimento di convalida delle elezioni, previsto dalla richiamata legge regionale n. 29 del 1951, "mal si concilia con la speditezza che é propria delle norme sul contenzioso elettorale".

La questione proposta deve perciò dichiararsi inammissibile per irrilevanza.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 61 della legge della Regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, sollevata dal T.A.R. per la Sicilia con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 113, primo comma della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.

Leopoldo ELIA

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1985.