SENTENZA N. 438
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
- Prof. Giuseppe BORZELLINO
- Dott. Francesco GRECO
- Prof. Gabriele PESCATORE
- Avv. Ugo SPAGNOLI
- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
- Prof. Antonio BALDASSARRE
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1992 dal Pretore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Borello Tommaso e l'I.N.P.S., iscritta al n. 386 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, titolare di pensione di vecchiaia erogata dal Fondo di previdenza della Cassa nazionale per la previdenza marinara -- integrata al minimo -- aveva richiesto l'integrazione al minimo anche di un secondo trattamento di riversibilità che percepiva dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il Pretore di La Spezia, con ordinanza del 23 aprile 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui preclude la detta integrazione.
Osserva il giudice a quo che all'ipotesi di contitolarità in argomento non possono applicarsi le precedenti declaratorie d'illegittimità -- alle quali il Pretore si richiama -- con cui questa Corte ha sanzionato la norma impugnata, con riferimento ad altri casi di cumulo, peraltro del tutto assimilabili concettualmente alla fattispecie di causa.
Considerato in diritto
1. -- Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell'art.1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), con riguardo all'ipotesi di preclusione dell'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri in caso di cumulo con pensioni di vecchiaia erogata dal Fondo di previdenza della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
2. -- La questione è fondata.
La norma impugnata è stata più volte dichiarata, sotto altri profili, illegittima in applicazione del principio che esclude -- sino alla data del 1 ottobre 1983 -- ogni preclusione dell'integrazione al minimo in caso di titolarità di più trattamenti (cfr. sentenze nn. 69, 70 e 547 del 1990, 373 e 488 del 1989, 184 e 1144 del 1988 e 102 del 1982, nonchè, da ultimo, sentenza n. 165 del 1992).
Anche nel caso de quo va eliminata la residua area di operatività della norma.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, in caso di cumulo con pensione diretta erogata dal Fondo di previdenza della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/11/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Francesco Paolo CASAVOLA, Redattore
Depositata in cancelleria il 13/11/92.