Sentenza n. 70 del 1990

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SENTENZA N.70

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Per la correzione di errori materiali occorsi nella presente sentenza, vedi ord. n. 231 del 1990).

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso con ordinanza emessa il 19 luglio 1989 dal Pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Berger Johanna e l'I.N.P.S., iscritta al n. 483 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Enzo Cheli.

Ritenuto in fatto

Nel corso del procedimento civile vertente tra Berger Johanna e l'I.N.P.S., avente ad oggetto l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale coltivatori diretti fruita dall'attore, già titolare di pensione diretta* a carico della Gestione speciale commercianti, il Pretore di Bolzano, con ordinanza del 19 luglio 1989 (R.0. n. 483/1989), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente la detta integrazione, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito.

Considerato in diritto

Questa Corte ha, in varie occasioni, dichiarata incostituzionale la preclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di più pensioni, quando per effetto del cumulo venga superato il trattamento minimo garantito, rendendo così possibile la titolarità di più integrazioni al minimo sino all'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia (cfr. sentt. nn. 102 del 1982; 1086 e 1144 del 1988; 81, 179, 250, 373, 488, 502 del 1989).

La medesima ratio, già seguita nelle richiamate sentenze, deve trovare applicazione, in ossequio al principio di eguaglianza, anche nei casi che non hanno ancora formato oggetto di esame da parte di questa Corte. É pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della [legge n. 1 del 1963], * nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione coltivatori diretti per chi sia titolare anche di pensione diretta gravante sulla Gestione commercianti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, [n. 1] (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti ai titolari di pensione diretta a carico della Gestione speciale commercianti, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Enzo CHELI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 22/02/90.

* Adde: di vecchiaia (vedi ordinanza per la correzione di errori materiali n. 231 del 1990).