SENTENZA N.179
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudice:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali e ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal Pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Muzzi Mimy e l'I.N.P.S., iscritta al n. 734 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.
Considerato in diritto
1.-Il Pretore di Siena prospetta l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico della medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo anzidetto.
A suo parere, risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione, per l'irrazionale disparità di trattamento che si determina rispetto ai titolari di analoghe situazioni che non implicano, sebbene si verifichi cumulo di più trattamenti pensionistici, l'esclusione dell'integrazione al trattamento minimo, anche per effetto di sopravvenute declaratorie di illegittimità costituzionale degli originari divieti.
2. - La questione é fondata.
La norma censurata é stata oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale in riferimento ai diversi casi del divieto di integrazione per la pensione di vecchiaia erogata dalla gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione diretta a carico dello Stato, delle Ferrovie o della C.P.D.E.L. o, in genere, con un qualsiasi trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (sentenza n. 184 del 1988), nonché dell'analogo divieto concernente la pensione di reversibilità erogata dalla medesima Gestione ai titolari di pensione diretta I.N.P.S. (sentenza n. 1086 del 1988) e la pensione di invalidità, in caso di cumulo con pensione diretta statale (sentenza n. 102 del 1982).
Nelle decisioni citate, nonché in numerose altre pronunzie, la Corte ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione all'integrazione al minimo per i titolari di più pensioni (allorché per effetto del cumulo venisse superato il trattamento minimo garantito), così rendendo possibile la titolarità di più integrazioni sino all'entrata in vigore del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia e che é stato in parte qua anche riconosciuto costituzionalmente legittimo (sentenza n. 184 del 1988).
Anche nel caso in esame opera la medesima ratio, in quanto le residue applicazioni della norma denunziata risultano chiaramente incompatibili con il principio di uguaglianza.
La stessa norma, pertanto, va dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui, negli indicati limiti temporali, esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari anche di pensione diretta a carico della medesima Gestione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali e ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico della medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/04/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 12/04/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE