Sentenza n. 81 del 1989

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SENTENZA N.81

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari) e dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 2 settembre 1988 dal Pretore di Siena nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Caroni Giuliana ed altro e l'I.N.P.S., iscritta al n. 576 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 2 settembre 1988 dal Pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Sbardellati Nello e l'I.N.P.S., iscritta al n. 598 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

 

Considerato in diritto

 

 

Le due questioni, attesa la sostanziale analogia, possono essere riunite.

1. - Con la prima di esse il giudice a quo propone a questa Corte una delle molteplici, possibili combinazioni di cumulo di due pensioni, individuando nella persistente vigenza dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), con riguardo all'ipotesi considerata, l'ostacolo all'integrazione al minimo del trattamento indiretto.

La questione é fondata.

La norma censurata é stata oggetto di declaratoria d'illegittimità costituzionale in riferimento al diverso caso di cumulo tra pensione di riversibilità erogata dalla Gestione artigiani e pensione diretta a carico dello Stato (sentenza n. 184 del 1988).

Nella decisione citata, nonché in numerose altre pronunce, la Corte ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione all'integrazione al minimo per i titolari di più pensioni (allorché per effetto del cumulo venisse superato il trattamento minimo garantito)

2. - L'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), denunciato con la seconda ordinanza nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nell'ipotesi di contitolarità di pensione diretta a carico dello stesso Fondo, é stato già dichiarato illegittimo con sentenza n. 1144 del 1988.

La relativa questione é pertanto manifestamente inammissibile.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale per gli artigiani nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale, sotto ogni profilo residuo, dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339;

3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 1144 del 1988.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/02/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 03/03/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE