SENTENZA N.373
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signor Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 febbraio 1989 dal Pretore di Pavia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Battezzi Giuseppe ed altra e l'I.N.P.S., iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Pretore di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Giomarelli Leonetto e l'I.N.P.S., iscritta al n. 159 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Considerato in diritto
1. -I Pretori rimettenti dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
I due giudizi, attesa l'identità dell'oggetto, possono essere riuniti.
2. - La questione é fondata.
La norma impugnata é stata oggetto di ben tre declaratorie di illegittimità costituzionale, con riguardo alle ipotesi di divieto dell'integrazione al minimo: a) della pensione d'invalidità erogata dal Fondo de quo in caso di cumulo con pensione diretta dello Stato (cfr. sentenza n. 102 del 1982); b) della pensione di vecchiaia sempre a carico dello stesso Fondo in caso di contitolarità di pensione diretta a carico dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L., della Regione siciliana (cfr. sentenza n. 184 del 1988); c) della pensione di riversibilità in presenza d'invalidità a carico della stessa gestione (cfr. sentenza n. 1144 del 1988).
La copiosa giurisprudenza della Corte sul punto ha costantemente perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di più pensioni (allorché, per effetto del cumulo, venisse superato il trattamento minimo garantito), cosi rendendo possibile la titolarità di più integrazioni fino all'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia (cfr. per una declaratoria di non fondatezza in parte qua sentenza n. 184 del 1988).
Anche l'ipotesi in argomento e del tutto assimilabile alla fattispecie oggetto dei precedenti giudizi, di talché la residua operatività della norma per il caso in questione risulta chiaramente incompatibile con il principio di eguaglianza.
L'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, va quindi dichiarato illegittimo per quanto concerne il divieto dell’integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti per chi sia anche titolare di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
Rileva peraltro la Corte che la formulazione testuale della norma é tale da vietare l'integrazione dei trattamenti corrisposti dal Fondo in caso di cumulo con pensioni corrisposte da un lato dall'assicurazione generale obbligatoria e dai regimi esclusivi ed esonerativi della stessa e dall'altro dalla Gestione speciale per gli artigiani. E' chiaro perciò come nell'endiadi rappresentata da tale espressione, vada ricompresa ogni ipotesi di trattamenti tra loro cumulabili. Una volta ribadito il principio-che consente, negli anzidetti limiti temporali, la cumulabilità di più integrazioni-in riferimento a trattamenti diretti ed indiretti, l'interprete deve attenersi ad una lettura della norma che, in applicazione dell'eadem ratio, consenta di riconoscere il diritto all'integrazione anche in tutte le ulteriori, possibili combinazioni di trattamenti pensionistici che, presentandosi del tutto analoghe a quelle oggetto delle citate decisioni, altro non sono che applicazioni di un divieto definitivamente espunto dall'ordinamento.
In particolare la Corte non può non auspicare che l'I.N.P.S., con proprie specifiche direttive interne - ed avuto altresì riguardo alla definizione dei giudizi pendenti-tenga conto di tale consolidato corso giurisprudenziale, dell'ormai acquisito criterio che ne deriva e della sua affermata, generale valenza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/07/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 06/07/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE