SENTENZA N.488
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1989 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Giorda Domenico e l'I.N.P.S., iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Considerato in diritto
1. - II Pretore rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo del trattamento superstiti a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti in caso di contitolarità di pensione erogata dalla Gestione speciale artigiana.
2. - La questione é fondata.
Il divieto di cui alla presente questione, seppure assimilabile ad una ratio identica a quella sottesa ad analoghe preclusioni, già dichiarate illegittime (cfr. sentenze n. 373 del 1989; n. 1144 del 1988; n. 184 del 1988; n. 102 del 1982), risulta tuttora vigente e non riconducibile ad alcuna delle menzionate declaratorie.
Con la propria, copiosa giurisprudenza sul punto, la Corte ha conferito generale portata al principio che consente la cumulabilità di più integrazioni, sottolineando altresì che le Gestioni speciali <afferiscono pur sempre all'ordinamento previdenziale generale> onde <la loro peculiarità risiede solo in aspetti contabili - finanziari> (cfr. sentenza n. 355 del 1989).
Anche in parte qua la norma impugnata contrasta con il principio d'eguaglianza e va quindi dichiarata illegittima, ribadendosi l'auspicio, già formulato nella sentenza n. 373 del 1989, circa un sollecito adeguamento da parte dell' I.N.P.S. alle ormai consolidate affermazioni in materia.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in caso di cumulo con pensione d'invalidità a carico della Gestione speciale artigiani, qualora, per effetto del cumulo, il trattamento complessivo risulti superiore al minimo anzidetto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/10/89.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 07/11/89.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE