Ordinanza n. 382 del 1991

 

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ORDINANZA N. 382

 

ANNO 1991

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 681 del codice di procedura penale e 69, nono comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promossi con n. 4 ordinanze emesse il 21 novembre 1990 e 9 gennaio 1991 dal Magistrato di sorveglianza di Mantova iscritte rispettivamente ai nn. 201, 202, 203 e 204 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con quattro ordinanze di identico contenuto (in data 21 novembre 1990 e 9 gennaio 1991), emesse in sede di parere nel corso di altrettanti procedimenti relativi a domande di grazia, il Magistrato di sorveglianza di Mantova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 681 del codice di procedura penale, e, qualora non lo si consideri implicitamente abrogato da tale disposizione, anche dell'art. 69, comma 9, della legge sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche);

che ad avviso del giudice a quo, le disposizioni impugnate violerebbe gli artt. 98, comma 3, 101, 104 e 138 della Costituzione nella parte in cui, prevedendo, nel procedimento per la concessione della grazia, il compimento di attività istruttoria e la formulazione di un parere motivato da parte del magistrato di sorveglianza, porrebbero quest'ultimo in posizioni di subordinazione funzionale rispetto al Ministro di grazia e giustizia, e, obbligandolo a partecipare ad una funzione di carattere politico, mediante un giudizio espresso in base a meri criteri di opportunità, determinerebbero una situazione di dipendenza e confusione tra poteri dello Stato, modificando l'ordinamento costituzionale senza il rispetto delle relative procedure di revisione;

che, peraltro l'art. 681 del codice di procedura penale è autonomamente denunciato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata diversità dei procedimenti che da esso deriverebbe a seconda dell'organo cui viene presentata l'istanza per la grazia, o a seconda dello stato di detenzione o libertà dell'interessato;

che nel giudizio così promosso ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato ritenendo le questioni sollevate in via preliminare, inammissibili per difetto di legittimazione del giudice a quo, e, comunque, infondate nel merito.

Considerato che le questioni sono state sollevate nel corso di un procedimento relativo alla domanda di grazia, nel quale, al magistrato di sorveglianza non spetta assumere alcun provvedimento di carattere decisorio, ma soltanto acquisire elementi di giudizio utili ed esprimere un parere, strumentale alla decisione definitiva che altra autorità adotterà nell'esercizio di una funzione non giurisdizionale;

che, secondo quanto questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare, anche in relazione a fattispecie procedimentali analoghe (vedi sentt. nn. 81 del 1970, 224 del 1974, 8 e 74 del 1979), il giudice a quo, cui non compete alcun potere decisionale in applicazione delle norme impugnate, non ha veste per poter sollevare le relative questioni di legittimità costituzionale;

che pertanto, non sussistendo nella specie poteri decisori (vedi ancora sentt. nn. 112 del 1964, 13 del 1966, 74 del 1971, 17 del 1980, 116 del 1983) propri del giudice che ha sollevato le questioni, le stesse vanno dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 681 del codice di procedura penale e 69, comma 9, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) come modificata dalle leggi 12 gennaio 1977, n. 1 e, 10 ottobre 1986, n. 663, sollevate in riferimento agli artt. 3, 98, 101, 104 e 138 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Mantova, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1991.