Sentenza n. 44 del 1991

 

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SENTENZA N.44

 

ANNO 1991

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Giovanni CONSO                                              Presidente

Prof. Ettore GALLO                                                   Giudice

Dott. Aldo CORASANITI                                              “

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 201 del codice di procedura penale abrogato (così modificato dall'ultima parte dell'art. 511, stesso codice, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1988, n. 535, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, concernente interventi urgenti a tutela del diritto di difesa) promosso con ordinanza emessa il 31 luglio 1989 dalla Corte d'Appello di Roma - Sezione istruttoria nel procedimento penale a carico di Abatangelo Pasquale ed altri, iscritta al n. 601 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Carotti Fausto ed altri, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1991 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Uditi l'avv. Itala Mannias per Carotti Fausto ed altri e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

 

Ritenuto in fatto

 

 

1. - Con ordinanza 31 luglio 1989 (pervenuta, però, a questa Corte soltanto il 17 settembre 1990), la Sezione Istruttoria presso la Corte d'Appello di Roma sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 201 cod. proc. pen. abrogato (asseritamente modificato dall'ultima parte - rectius dall'ultimo periodo del primo comma - dell'art. 511 cod. proc. pen. abrogato, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1988, n. 535), con riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

A tal fine, sospendeva il processo penale n. 64 del 1984 contro Abatangelo Pasquale e molti altri, già definito in primo grado con sentenza 12 ottobre 1988 della II Sezione della Corte d'Assise di Roma.

La Sezione Istruttoria era stata investita a seguito dell'istanza, diretta peraltro alla Corte d'Assise, presentata da due difensori di diciassette degli imputati appellanti, mentre ancora era pendente il termine di venti giorni, fissato per la presentazione dei motivi del gravame dall'art. 201 cod. proc. pen.: termine, peraltro, raddoppiato appunto dalla citata modifica apportata all'art. 511 cod. proc. pen. per consentire la presentazione di motivi nuovi od aggiunti, quando la sentenza dibattimentale - come nella specie - sia stata depositata oltre i novanta giorni dalla pronunzia. Va precisato, tuttavia, che la possibilità di siffatta ulteriore presentazione è subordinata al deposito di ammissibili motivi principali entro i primi venti giorni.

Nella istanza chiedevano i difensori, in via principale, una congrua proroga dell'anzidetto termine di giorni venti fissato dall'art. 201 cod. proc. pen. per la presentazione dei motivi principali, eccependo in subordine - per l'ipotesi di reiezione dell'istanza di proroga - l'illegittimità costituzionale tanto dell'art. 201 quanto dell'art. 511, comma primo, cod. proc. pen. abrogato, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, nonché con l'art. 6, n. 3, lett. B della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, per la quale il riferimento veniva esteso agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Come si è visto, però, l'ordinanza di rimessione ha limitato il riferimento della sollevata questione esclusivamente alla legge fondamentale dello Stato.

2. - La Sezione Istruttoria esclude che lo stato attuale della legislazione consenta al giudice di concedere la proroga del termine, invocata in via principale. Riconosce, invece, che la questione di legittimità costituzionale effettivamente si pone nei confronti dell'art. 201 cod. proc. pen. proprio perché non contempla la possibilità (per il giudice a quo o per quello ad quem) di accordare detta proroga ogniqualvolta il modesto ma perentorio termine ex lege venga in conflitto con il diritto di difesa, che l'art. 24 della Costituzione proclama inviolabile in ogni stato e grado del processo, elevandolo così a principio fondamentale dell'ordinamento giuridico democratico.

Secondo l'ordinanza, anzi, il problema sarebbe di attualità anche nei confronti dell'art. 585 del codice processuale vigente.

Ammette, tuttavia, l'ordinanza che anche il diritto di difesa debba sottostare a regole tassative ed a precisi termini per contemperarlo con l'esigenza di speditezza dell'attività processuale, la quale pure è rilevante sul piano costituzionale quale garanzia per il cittadino, sia esso imputato o parte offesa: a patto, però, che essa non si risolva nella compressione del diritto fondamentale in parola.

Ebbene, con riferimento a processi di grande complessità e con rilevante numero d'imputati (come i cosidetti "maxi processi"), l'ordinanza ritiene che la difesa, a fronte di motivazioni estese talvolta per migliaia di pagine, resti sacrificata nell'esercizio del diritto costituzionalmente garantito, risultando virtualmente impossibile mettere a punto un'adeguata censura della sentenza entro il breve termine fissato dall'art. 201 cod. proc. pen. abrogato. Nemmeno l'iniziativa del legislatore di accordare ulteriore venti giorni per motivi nuovi od aggiunti, quando la motivazione della sentenza venisse depositata oltre il novantesimo giorno dalla pronunzia (e sempre che i motivi principali siano stati depositati nei termini e siano ammissibili), risolverebbe il problema, nonostante l'ordinanza ne definisca lodevole l'intenzione.

E ciò sia perché il riferimento al deposito oltre il novantesimo giorno non sempre corrisponderebbe alla reale difficoltà del processo, potendo dipendere da fattori estranei ad essa: sia perché l'ulteriore angusto limite temporale non sarebbe adeguato per lo studio e l'analisi di migliaia di pagine di motivazione, e altrettante - se non più, come nella specie - di verbali di dibattimento e di documenti.

A questo punto l'ordinanza sembra assumere a "tertium comparationis" l'art. 372 cod. proc. pen. abrogato che lascia al prudente apprezzamento del giudice istruttore la facoltà di concedere, per giusta causa, la proroga del termine per presentare memorie e istanze dopo il deposito degli atti della formale istruttoria, per quel tempo che egli ritiene assolutamente indispensabile.

Afferma, infatti, il giudice a quo che la comparazione fra la situazione ex art. 201 cod. proc. pen. e quella inerente all'istruttoria sottolinea il contrasto con l'art. 24 della Costituzione, dato che nell'un caso si tratta della sentenza che ha definito il giudizio di primo grado mentre nell'altro, ampiamente garantito, si tratta di un processo ancora in fieri; tale, perciò, da consentire alla difesa di ripresentare le istanze al giudice del dibattimento senza le perentorie decadenze imposte alla presentazione dei motivi d'impugnazione (inammissibilità, principio di devoluzione etc.).

3. - Si sono costituiti innanzi a questa Corte otto degli appellanti, rappresentati e difesi dagli avvocati Eduardo M. Di Giovanni e Itala Mannias, che hanno ritualmente depositato ampia memoria difensiva, nella quale vengono ribadite e sviluppate le ragioni esposte nell'ordinanza di rimessione.

In particolare, ricorda la memoria che la sentenza impugnata consta di ben 2.840 pagine e che i verbali di dibattimento di primo grado ammontano a centinaia di migliaia di pagine, trattandosi di processo celebratosi per circa due anni e mezzo: del resto, la stesura della sentenza ha impegnato l'estensore per otto mesi.

Molti argomenti traggono poi i difensori sia dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, sia dallo spirito che governa il codice di procedura penale vigente, benché poi si dubiti che la difesa sia attualmente garantita dal regime di cui all'art. 585 codice vigente.

4. - È pure intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto innanzitutto declaratoria d'inammissibilità della sollevata questione.

A giudizio dell'Avvocatura, infatti, la Sezione Istruttoria non ha nel sistema processuale del codice precedente alcuna competenza, una volta che la Corte d'Assise ha pronunziato la sentenza terminativa del giudizio di I grado. Sicché la stessa proposizione dell'incidente di costituzionalità rappresenta un'autoattribuzione di competenza che la legge non prevede, e mediante la quale si sollecita persino una ulteriore competenza a concedere proroghe a termini perentori.

Ma l'inammissibilità si rivela anche sotto il profilo della richiesta alla Corte di un intervento additivo i cui contenuti non troverebbero analogie in altri istituti comparabili (essendo da escludere quello previsto dall'art. 372 cod. proc. pen. abrogato per l'istruttoria, in quanto diverso per fase processuale e per funzioni): né poi la Corte avrebbe parametri per indicare un termine alla stessa prorogabilità, che resterebbe, perciò, affidato alla assoluta discrezione del giudice.

Nel merito, comunque, la questione sarebbe infondata perché i criteri della "complessità" della causa e della difficoltà di estrarre copia degli atti sarebbero vaghi e discrezionali: e quest'ultimo anche insussistente, dato che almeno gli atti istruttori sono da tempo conoscibili ed estraibili in copia.

All'udienza le parti private (per la difesa l'avvocatessa Mannias) hanno insistito per le loro deduzioni, ampiamente sviluppandole. Anche l'Avvocatura dello Stato ha ribadito le sue conclusioni.

 

Considerato in diritto

 

 

1. - Il quesito proposto alla Corte riguarda i termini per l'impugnazione, fissati dall'art. 201 cod. proc. pen. abrogato e dall'art. 511, primo comma, stesso codice, così come modificato dall'art. 1 della legge 21 dicembre 1988, n. 535.

Si sostiene, infatti, che essi si rivelano assolutamente insufficienti allorquando si tratta dei cosiddetti "maxiprocessi" con centinaia d'imputati e con verbali di dibattimento e sentenza che si estendono per decine di migliaia di pagine. In tali casi, la difesa non è assolutamente in grado di adempiere al suo compito fondamentale ed inviolabile, consacrato nell'art. 24 della Costituzione, perché non sarebbe materialmente possibile procurarsi le copie di voluminosi fascicoli, studiarle ed estendere motivi di censura entro termini così brevi, sia pure col raddoppio consentito dall'art. 511, primo comma, cod. proc. pen. abrogato.

Per cui, se i giudici di merito non ritengono di poter concedere proroghe ai detti termini in via interpretativa, argomentando ex art. 372 cod. proc. pen. abrogato, non resterebbe che sottoporre a questione di legittimità costituzionale gli articoli impugnati, nella parte in cui non consentono, al giudice a quo o a quello ad quem, di concedere l'auspicata proroga.

I difensori avevano indirizzato in questi sensi istanza alla Corte d'Assise di Roma, che aveva pronunziato la sentenza di I grado nel processo contro Abatangelo Pasquale ed altri. Ma il presidente della detta Corte, acquisito il parere negativo del pubblico ministero presso il Tribunale, aveva poi trasmesso gli atti per la decisione alla Sezione Istruttoria presso la Corte d'Appello di Roma.

Quest'ultimo Collegio, esclusa la possibilità di concedere proroghe allo stato della legislazione, ha sollevato l'anzidetta questione di legittimità costituzionale con ordinanza 31 luglio 1989, che, a causa delle notifiche eseguite nei confronti di 174 imputati, poi rientrati nelle Case circondariali sparse per tutta Italia, è pervenuta a questa Corte ben sedici mesi dopo.

Si sono costituiti in questo giudizio otto degli appellanti che hanno insistito, mediante i loro difensori, per l'accoglimento della questione.

È pure intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto declaratoria d'inammissibilità della dedotta questione o, in subordine, di infondatezza.

2. - La questione, come eccepito dall'Avvocatura dello Stato, è inammissibile sotto un duplice profilo.

Innanzitutto perché la Sezione Istruttoria non aveva alcuna competenza nello stato e nel grado in cui il processo si trovava quando la difesa aveva presentato la sua istanza, eccependo, in subordine, la questione di legittimità costituzionale.

In quel momento, non solo la Corte d'Assise aveva già depositato la sentenza di primo grado a otto mesi dalla lettura del dispositivo in udienza, ma del deposito era già stato notificato avviso ai difensori, sicché era pendente il termine di venti giorni fissato dall'art. 201 cod. proc. pen. abrogato. Infatti, l'istanza dei difensori chiedeva, in via principale, alla Corte d'Assise la proroga del detto termine per le ragioni esposte.

Non si comprende perché mai il Presidente della II Sezione della Corte d'Assise di Roma, dopo avere correttamente richiesto il parere sull'istanza dei difensori al pubblico ministero presso il Tribunale, avuto il parere negativo, abbia ritenuto di trasmettere gli atti per la decisione alla Sezione Istruttoria presso la Corte d'Appello.

Va ricordato innanzitutto che, nel sistema processuale abrogato, il momento costitutivo del rapporto processuale penale d'impugnazione è bensì rappresentato dalla proposizione dell'impugnazione, ma si tratta di un rapporto che - a differenza di quello di prima istanza - si articola in due fasi.

La prima di queste è destinata all'accertamento delle condizioni di ammissibilità del rapporto, mentre la seconda è destinata anche all'accertamento della fondatezza dell'impugnazione. Orbene, della prima fase era dominus assoluto il giudice di primo grado, sia pure nei limiti della stretta essenzialità del principio di economia processuale (e perciò quando l'inammissibilità risulti in maniera certa e non contestabile, e non sia necessaria alcuna indagine), così come risulta dall'art. 207 cod. proc. pen. abrogato. E si tratta di una disposizione che non riguarda soltanto le vere e proprie impugnazioni, ma anche tutti gli altri istituti compatibili e riconducibili a quella fase. Una fase, peraltro, che si esaurisce con la trasmissione degli atti al giudice di secondo grado. Ciò significa che il giudice di primo grado, pur avendo esaurito il suo potere giurisdizionale sul rapporto processuale di prima cognizione, è investito di un certo limitato potere giurisdizionale anche sulla prima fase del rapporto processuale d'impugnazione.

Ne consegue che, una volta che i difensori hanno presentato ritualmente al giudice di primo grado l'istanza di proroga dei termini nel corso della loro pendenza, è il detto giudice competente a decidere sull'istanza fino a quando gli atti del processo restano depositati presso di esso.

Tuttavia, quando si parla di giudice di primo grado, e questi è la Corte d'Assise, sottentrano ulteriori rilievi.

Se la Corte d'Assise, vuoi al momento della presentazione dell'istanza, vuoi al momento in cui questa ritorna dalla Procura della Repubblica con il parere del pubblico ministero, non è più in "sessione", né la decisione sulle condizioni di ammissibilità né quella sulla richiesta proroga dei termini possono competere ai poteri del presidente della Corte.

In tali casi, la legge determina le competenze vicarie per il tempo in cui la Corte d'Assise non è operante e limitatamente ai provvedimenti che in quella fase possono essere assunti.

Per la fase che qui interessa, vale a dire per la prima fase del rapporto processuale d'impugnazione, dispone in via generale l'art. 45 della legge 10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di assise), che fa riferimento, in mancanza della Corte d'Assise, al "Tribunale posto nella sede in cui si è svolto il giudizio". Ancora più esplicito l'art. 40 della stessa legge, il quale riguarda bensì il giudizio di primo grado, ma, come si è già rilevato, in relazione alla fase processuale in parola, il giudice di primo grado resta ancora investito di un limitato potere giurisdizionale. Ebbene, nel primo comma di tale articolo è detto esplicitamente che il tribunale, e il presidente, del luogo dove ha sede la Corte d'Assise, hanno i poteri ed esercitano le funzioni che le leggi e i regolamenti di procedura penale attribuiscono rispettivamente alla Corte d'Assise e al presidente di essa. Correlativamente disponeva l'art. 279 cod. proc. pen. abrogato (che la citata legge n. 287 del 1951 aveva modificato nel primo comma) in materia di libertà provvisoria, sicuramente uno dei momenti più significativi della competenza del giudice. L'ultimo comma di detto articolo contemplava espressamente l'ipotesi della domanda di libertà provvisoria proposta "dopo la pronunzia della sentenza e prima della trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 208", disponendo che abbia a provvedere "il giudice che ha emesso la sentenza". Il quale, se è la Corte d'assise a sessione chiusa, è sostituito - come s'è visto - ex art. 40 della legge n. 287 del 1951, dal Tribunale del luogo dove ha sede la Corte d'assise.

A fronte di questa coerenza del sistema, l'unica ipotesi riservata alla Sezione Istruttoria (organo ormai abolito, ma che resta in vita per i processi nati sotto il codice abrogato tuttora in corso) è proprio e soltanto quella riguardante la libertà provvisoria, per la quale il già richiamato art. 279 cod. proc. pen. abrogato assegnava a tale organo collegiale, per i procedimenti di Corte d'assise, una competenza limitata al "corso degli atti preliminari al giudizio".

Una deroga, dunque, ai principi del sistema, che si spiega considerando come sul punto fosse questa la versione originaria del codice del 1930, rimasta poi immutata nelle successive modifiche perché evidentemente sfuggita alla novellistica del dopoguerra.

La versione originaria, infatti, riguardava una Corte d'assise, in allora Sezione della Corte d'Appello, sicché non era a distinguere fra primo e secondo grado, unico essendo quello di merito. In quell'epoca, perciò, non era stata ancora introdotta la competenza del Tribunale e della Corte d'appello del luogo, che verrà ovviamente a Corte d'assise modificata; ma a quel punto la competenza della Sezione Istruttoria doveva essere abolita per coordinarla alle sopravvenute disposizioni della legge n. 287 del 1951, e successive modificazioni, sulla Corte d'assise.

Comunque, ammesso che la disposizione del 1930 non debba ritenersi tacitamente abrogata per incompatibilità sistematica con le norme successive, resta il fatto che - come si è detto - essa aveva valore limitatamente agli atti preliminari al giudizio. Fase inesistente nel momento in cui il presidente della II Sezione della Corte d'assise di Roma trasmetteva l'istanza dei difensori alla Sezione Istruttoria della Corte d'appello. Inesistente per il primo grado perché la Corte aveva già emesso la sentenza che lo definiva, ed inesistente per il secondo grado perché si era ancora nella fase di pendenza del termine per il deposito dei motivi d'appello e, in ogni caso, gli atti erano (come tuttora sono) ancora giacenti presso il giudice di primo grado. In nessun modo, perciò, poteva considerarsi aperta la fase degli atti preliminari al giudizio di secondo grado, che segue alla convocazione della Corte d'assise d'appello da parte del presidente della Corte d'appello (art. 46, legge n. 287 del 1951) e agli incombenti di cui all'art. 517 cod. proc. pen. abrogato.

3. - Stabilito che, nella specie, la Sezione Istruttoria della Corte d'appello non aveva alcuna competenza a decidere in ordine al processo de quo, occorre darsi carico della competenza di questa Corte sulla valutabilità di siffatto difetto ai fini del giudizio di ammissibilità della questione proposta.

Dall'esame della giurisprudenza costituzionale si rileva che, salvo le decisioni più lontane (degli anni che vanno dal 1956 al 1969) e qualche incertezza del tempo immediatamente successivo, la giurisprudenza, dal 1975 ad oggi, si è consolidata nel senso che la Corte Costituzionale non estende il suo controllo alla motivazione che il giudice abbia dato della sua competenza, (e, dunque, sempreché abbia motivato: sentenze numeri 124 e 201 del 1975; 131 del 1976; 46 del 1983; 239 del 1984; 40 del 1986), mentre ha, comunque, il dovere d'intervenire quando il difetto di competenza (o di giurisdizione) risulti evidente (sentenze numeri 5 del 1980; 190 del 1985; 346 del 1987; 100, 670 e 777 del 1988; e 414 del 1989).

L'ordinanza di rimessione della Sezione Istruttoria non solo non motiva assolutamente sul punto, dando per scontata una competenza del tutto inesistente, ma per di più l'inesistenza stessa è di chiara evidenza per le ragioni illustrate al paragrafo che precede, in conformità, del resto, al pacifico orientamento della Corte di cassazione. Si aggiunga che, nella specie, il difetto si appalesa più vicino a quello di giurisdizione che a quello di competenza. La Sezione Istruttoria, infatti (come, del resto, il giudice istruttore), aveva in realtà una "giurisdizione meno piena", secondo terminologia di autorevole dottrina, nel senso che ad essa erano riservate soltanto alcune limitate decisioni: in altri termini, si tratta di quella che oggi è definita "competenza funzionale" e che sembra appunto collocarsi in una zona intermedia fra competenza e giurisdizione.

4. - Anche sotto l'ulteriore riflesso pure eccepito dall'Avvocatura Generale dello Stato, la questione sollevata non può essere ammessa.

Salvo le ipotesi di rimessione nei termini, espressamente previste dalla legge, ma che ovviamente attengono ad istituto diverso, si chiede, infatti, a questa Corte una norma additiva in materia di "proroga dei termini per proporre l'impugnazione" senza alcuna indicazione del modo costituzionalmente obbligato secondo cui l'additiva dovrebbe essere articolata.

A parte, infatti, le gravi perplessità sul merito della questione (atti processuali già in possesso dei difensori nella parte concernente i propri difesi; verbali di dibattimento già virtualmente a disposizione durante gli otto mesi occorsi per l'estensione della sentenza; raddoppio del termine condizionato al deposito anche di un solo motivo ammissibile; gran numero di difensori, ciascuno dei quali limita il suo intervento alla parte relativa al suo difeso, sicché diventa ben circoscritto il numero delle pagine della sentenza su cui dovrà cadere la censura), è evidente che la facoltà di proroga può essere tradotta in svariati modelli.

Essa può essere affidata in modo assoluto al potere discrezionale del giudice, oppure secondo taluni criteri di massima ben determinati, ma può essere, invece, concepita nella prospettiva di ulteriori termini massimi perentori, entro i quali si eserciti, caso per caso, la discrezionalità del giudice in relazione alle varie situazioni. L'ordinanza, accogliendo il suggerimento dei difensori, indica come tertium comparationis l'art. 372, terzo comma, cod. proc. pen. abrogato, ma è evidente che si tratta di una disposizione che non può essere semplicemente trasferita in via additiva, dagli atti terminativi dell'istruttoria formale alla prima fase di un giudizio d'impugnazione.

Lo vieta la notevole diversità delle fasi e delle situazioni processuali nelle quali si svolgono i due corrispettivi momenti del processo.

Soltanto i poteri del legislatore potrebbero intervenire, sia per valutare l'opportunità di concedere al giudice siffatta facoltà, sia per decidere in qual modo articolarla, ed eventualmente anche per stabilire corrispondente proroga dei termini della custodia cautelare, ad evitare che l'attuazione del diritto costituzionale di difesa venga a porsi in contraddizione con il buon andamento della Giustizia e la difesa della società dal crimine.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 201 cod. proc. pen. abrogato (modificato dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 511 cod. proc. pen. abrogato, così come formulato in seguito all'art. 1 della legge 21 dicembre 1988, n. 535, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, concernente interventi urgenti a tutela del diritto di difesa) sollevata dalla Sezione Istruttoria presso la Corte d'appello di Roma, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con ordinanza 31 luglio 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

 

Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.

 

Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.