Sentenza n. 414 del 1989

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SENTENZA N.414

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 66 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1988 dal Presidente della Corte d'appello di Milano sul reclamo proposto da Spampinato Francesca, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

 

Considerato in diritto

 

1.-Investito del reclamo contro un provvedimento negativo pronunciato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 745 cod. proc. civ., il Presidente della Corte d'appello di Milano ha sottoposto al vaglio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'art. 66 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (legge di registro), nella parte in cui subordina il rilascio della copia esecutiva di una sentenza civile di condanna al previo pagamento dell'imposta di registro.

L'eccezione di inammissibilità opposta dall'Avvocatura dello Stato non può essere accolta. Essa é fondata su una non recente sentenza della Corte di cassazione (n. 1006 del 24 giugno 1948), che al procedimento previsto dall'art. 745 aveva attribuito natura di procedimento amministrativo, analogo ai procedimenti disciplinari. Tale opinione, abbandonata dalle Sezioni unite con la sentenza 20 marzo 1986, n. 1973, può considerarsi del tutto superata, da nessuno essendo oggi posta in dubbio la natura giurisdizionale del detto procedimento, nel quale il giudice competente é chiamato a pronunciarsi sul diritto del ricorrente al rilascio della copia oppure sul diritto del cancelliere o del pubblico depositario di rifiutarlo.

Si discute, invece, se si tratti di un procedimento di giurisdizione contenziosa ovvero di giurisdizione volontaria; nell'ambito della prima opinione si pone l'ulteriore quesito se il decreto indicato nell'ultimo comma dell'art. 745 sia suscettibile di ricorso per Cassazione in base all'art. 111, secondo comma, Cost., mentre nell'ambito della seconda si disputa sulla reclamabilità del decreto al giudice superiore, cioè sull'estensibilità al nostro caso del principio della doppia istanza di reclamo applicato dall'art. 739. Il giudice remittente ha seguito quest'ultima opinione, alla stregua della quale si é ritenuto competente a promuovere l'incidente di legittimità costituzionale. La Corte non può che prendere atto di tale valutazione, essendo sua giurisprudenza costante che una questione di legittimità costituzionale può essere dichiarata inammissibile per carenza di potere del giudice a quo solo quando il difetto di giurisdizione sia evidente e incontestabile (cfr., da ultimo, sent. n. 777 del 1988).

2. - La questione non é fondata nel senso e nei limiti appresso indicati.

La regola dell'art. 66, primo comma, del d.P.R. n. 131 del 1986 e limitata non solo dalle eccezioni stabilite nel secondo comma, ma anche, per quanto riguarda la condizione del previo pagamento dell'imposta, dall'art. 59, il quale prevede quattro casi di <registrazione a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute>. Tra questi casi, con un’importante innovazione nella disciplina del precedente art. 57 del d.P.R. n. 634 del 1972, sono state incluse <le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato>. Come si legge negli atti parlamentari, l'innovazione <si basa non su principi di carattere tributario, bensì su considerazioni etico- morali, in quanto si tende a non gravare il danneggiato dal reato di ulteriori spese>, considerata l'aleatorietà dell'azione di rivalsa contro il danneggiante. In questo caso, secondo le istruzioni impartite dal Ministero delle Finanze, <gli Uffici, che riceveranno dai cancellieri le sentenze di cui sopra, procederanno alla registrazione a debito con le modalità di cui al successivo art. 60, ma, ai sensi del secondo comma di tale ultimo articolo, il recupero dell'imposta prenotata potrà essere effettuato soltanto nei confronti della parte obbligata al risarcimento, dovendosi considerare anche per questa fattispecie non applicabile il principio della solidarietà di cui al precedente art. 57>.

Col termine generico <sentenze> l'art. 59, lettera d), si riferisce sia alle sentenze penali, sia alle sentenze civili, ben potendo il giudice civile, secondo la giurisprudenza consolidata, in caso di estinzione del reato o di mancanza di querela, accertare incidenter tantum la sussistenza del reato al limitato fine della risarcibilità dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ.

3. - Il caso oggetto del giudizio a quo e perfettamente sussumibile sotto la previsione dell'art. 59, lett. d, della legge di registro. La sentenza 2 febbraio-26 maggio 1988, n. 4579, del Tribunale Civile di Milano ha condannato il convenuto anche al risarcimento dei danni morali (liquidati in lire 200 milioni, <tenuto conto dell'estrema gravita delle sofferenze fisiche e psichiche>) sulla base della <configurabilità astratta del fatto come reato>, cioè della conformità della condotta del convenuto alla fattispecie di reato prevista dall'art. 590, terzo comma, cod. pen., l'azione penale essendo improcedibile per mancata proposizione della querela.

Pertanto, nei limiti in cui e rilevante, ossia con riguardo alle <sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato>, la questione va dichiarata non fondata alla stregua di un’interpretazione sistematica che coordina l'art. 66 della legge di registro con gli artt. 59 e 60. Tale interpretazione chiarisce che, per le dette sentenze, il rilascio della copia esecutiva é bensì subordinato alla previa registrazione, ma senza obbligo di contemporaneo pagamento dell'imposta: anziché l'ammontare dell'imposta pagata il cancelliere indicherà sulla copia l'ammontare dell'imposta prenotata a debito, da recuperare, ai sensi dell'art. 60, secondo comma, nei confronti di chi risulta dalla sentenza definitivamente obbligato al risarcimento del danno.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 66 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Presidente della Corte d'appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/07/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 18/07/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Luigi MENGONI, REDATTORE