SENTENZA N.22
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giovanni CONSO Presidente
Prof. Ettore GALLO Giudice
Dott. Aldo CORASANITI “
Prof. Giuseppe BORZELLINO “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 199 del codice penale militare di pace, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 giugno 1990 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Lazzaron Ivone ed altro, iscritta al n. 593 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa l'11 luglio 1990 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Formisano Pasquale ed altro, iscritta al n. 594 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto in fatto
1. - A seguito di un diverbio, originato da futili motivi, verificatosi all'interno della caserma della brigata meccanizzata Vittorio Veneto in Trieste tra un caporale ed un soldato, si procedeva nei confronti del primo per il reato di ingiuria ad un inferiore (art. 196, comma secondo, cod. pen. mil. di pace) e nei confronti del secondo per i reati di insubordinazione con violenza, con minaccia e con ingiuria (artt. 186, primo comma e 189, primo e secondo comma, del cod. pen. mil. di pace).
In esito all'istruttoria dibattimentale, il Tribunale militare di Padova, premesso che i fatti traggono origine da un sopruso del superiore nei confronti dell'inferiore, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 52, ultimo comma, Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 199 del cod. pen. mil. di pace, nel testo sostituito con l'art. 9 della legge 26 novembre 1985, n. 689, a termini del quale le disposizioni dei capi III (pene per l'insubordinazione) e IV (pene per l'abuso di autorità) dello stesso codice "non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare o in luoghi militari".
Nel caso di specie, osserva il Tribunale, sono applicabili le norme incriminatrici speciali concernenti l'insubordinazione e l'abuso di autorità, anziché quelle comuni di cui agli artt. da 222 a 229 cod. pen. mil. di pace, solo perché trattasi di fatti commessi in luogo militare, ancorché essi siano da ricondurre a cause estranee al servizio ed alla disciplina militare: ed a ciò conseguono differenze rilevanti di disciplina in tema di trattamento sanzionatorio - più severo per i reati speciali - di circostanze aggravanti ed attenuanti, di procedibilità e soprattutto di applicabilità delle cause di non punibilità della provocazione e della ritorsione, i cui estremi sussisterebbero nel caso di specie se i fatti fossero configurabili come reati comuni.
Il Tribunale ricorda poi che questa Corte, nella sentenza n. 278 del 1990, ha bensì escluso che l'inapplicabilità della causa di non punibilità della provocazione ai reati di insubordinazione con ingiuria e di ingiuria ad un inferiore ledesse il principio di uguaglianza; ma ha anche ipotizzato che la questione potesse "essere utilmente riproposta" "argomentando ex art. 199" cod. pen. mil. di pace.
Ciò premesso, il giudice a quo osserva che il requisito dell'estraneità della causa si realizza solo quando, in presenza di una pluralità di cause, non ve ne sia alcuna "intranea", espressione, cioè di una specifica relazione tra superiore ed inferiore che sia tipica del servizio o della disciplina militare. Con tale requisito, l'estensione delle norme incriminatrici speciali risulta coerente con l'oggetto della tutela. Sarebbero invece insignificanti, rispetto a detto oggetto (servizio e disciplina militare), gli ulteriori requisiti che la norma impugnata pone sullo stesso piano del primo. La presenza di militari riuniti in servizio, o la commissione del fatto ad opera di militare in servizio, o a bordo di navi o aeromobili, o in altri luoghi militari non sarebbero infatti circostanze idonee a controbilanciare l'assenza della specifica lesività derivante dall'estraneità della causa al servizio ed alla disciplina militare. Ed il considerare ciascuna di esse di per sé sufficiente a rendere applicabile la normativa speciale costituirebbe una forma di tutela anticipata, basata su presunzioni astratte, che violerebbe il principio di uguaglianza perché comporta una pari regolamentazione dei fatti commessi in tali condizioni con quelli dovuti a cause "intranee", mentre essi dovrebbero essere fatti rientrare nella disciplina comune di cui agli artt. 222-229 cod. pen. mil. di pace.
Secondo il Tribunale rimettente, sarebbe violato anche l'art. 52, ultimo comma, Cost., dato che "il legittimare la condanna della vittima che solo con l'ingiuria ha reagito nei confronti del superiore o inferiore violento" contrasterebbe con l'esigenza di rispettare i diritti della persona.
1.1. - Una questione identica è stata sollevata dallo stesso Tribunale militare di Padova con altra ordinanza dell'11 luglio 1990, emessa in un procedimento per fatti analoghi.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in entrambi i giudizi tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.
Secondo la discrezionale valutazione del legislatore, infatti, "l'essere stata l'offesa consumata alla presenza di militari riuniti in servizio o in un sito militare infrange di per sé la disciplina militare, non foss'altro che per il cattivo esempio di cui dà mostra, indipendentemente dalle cause, sia pure estranee al servizio e alla disciplina militare, che hanno motivato quell'offesa".
Considerato in diritto
1. - Nell'ambito del titolo III, dedicato ai "reati contro la disciplina militare", il codice penale militare di pace prevede: al capo III, i reati di "insubordinazione", specificati come insubordinazione con violenza (art. 186) e con minaccia o ingiuria (art. 189); al capo IV, i reati di "abuso di autorità", specificati come violenza (art. 195) ovvero minaccia o ingiuria (art. 196) contro un inferiore.
Sotto la rubrica "Cause estranee al servizio o alla disciplina militare", il successivo art. 199 (Capo V), nel testo introdotto con l'art. 9 della legge 26 novembre 1985, n. 689 (Modifiche al codice penale militare di pace), prevede che "le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio ed alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare o in luoghi militari".
Il Tribunale militare di Padova impugna tale disposizione in quanto rende applicabili le disposizioni penali sull'insubordinazione e sull'abuso di autorità ai fatti commessi per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, sol perché perpetrati da militari in servizio o in presenza di militari riuniti per servizio, o a bordo di navi o aeromobili militari, ovvero in altri luoghi militari.
In tal modo sarebbero violati, a suo avviso, gli artt. 3 e 52, ultimo comma, Cost., dato che tali elementi sarebbero privi di rilievo rispetto alla disciplina militare, oggetto della tutela, e comporterebbero un'arbitraria parificazione ai fatti commessi per cause attinenti al servizio e alla disciplina militare - anziché ai corrispondenti reati comuni di cui agli artt. 222, 229 cod. pen. mil. di pace - determinando altresì la violazione delle esigenze di rispetto della persona.
In entrambi i casi oggetto dei due giudizi a quibus, i reati di abuso di autorità ed insubordinazione - contestati, rispettivamente, ad un caporale ed un soldato - avvennero, secondo la ricostruzione del Tribunale, per cause estranee al servizio ed alla disciplina militare ed al di fuori dell'attività di servizio. Solo il primo di tali episodi si verificò alla presenza di altri militari, peraltro non riuniti per servizio.
Pertanto, l'unico elemento che, nonostante l'estraneità delle cause al servizio od alla disciplina, determina l'applicabilità dei reati speciali in luogo dei corrispondenti reati comuni (percosse, lesioni, ingiuria e minaccia tra militari: artt. 222, 223, 226 e 229 cod.pen. mil. di pace) è costituito dalla commissione dei fatti in luogo militare (caserma).
Benché il Tribunale rimettente tenti di coinvolgere nell'impugnativa anche gli altri fattori che impediscano l'operatività della circostanza delle "cause estranee", la questione è perciò rilevante solo in riferimento a quello dei "luoghi militari", ed in questi soli limiti va esaminata. Si tratta, cioè, di decidere se la commissione di fatti coinvolgenti superiori ed inferiori in un luogo militare diverso dalle navi o aeromobili cioè in "caserme" "stabilimenti militari" o altri luoghi "dove i militari si trovano, ancorché momentaneamente, per ragioni di servizio": art. 230, ultimo comma, cod. pen. mil. di pace - possa ritenersi ragione sufficiente, pur in assenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma impugnata, a giustificare l'applicabilità della normativa speciale contro la disciplina militare in luogo di quella comune concernente i reati contro la persona tra militari.
2. - Nei suddetti limiti, la questione è fondata.
Nella disciplina dei reati di insubordinazione e abuso di autorità anteriore alla riforma del 1985, le "cause estranee al servizio ed alla disciplina militare" erano considerate come circostanze attenuanti. Più precisamente, per i reati di insubordinazione con violenza, minaccia o ingiuria la diminuzione di pena operava se il fatto risultava "commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori della presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare" (artt. 188 e 192, abrogati dall'art. 7 della legge n. 689 del 1985); per i reati di violenza, minaccia o ingiuria contro un inferiore, invece, bastava ad integrare l'attenuante la loro commissione "per cause estranee al servizio e alla disciplina militare" (art. 197, abrogato dal medesimo art. 7).
La riforma ha dunque inciso in un duplice senso: da un lato, trasformando le attenuanti in cause di esclusione dell'applicabilità della normativa speciale, ed allineando in quella delimitazione i reati di abuso di autorità e quelli di insubordinazione; dall'altro, introducendo ex novo, come elemento sufficiente all'integrazione di tali fattispecie - anziché di quelle comuni - la commissione del fatto "in luoghi militari" diversi dalle navi o aeromobili.
Questa considerazione della perpetrazione in luogo militare come autonoma ragione di aggravamento della repressione dei reati militari contro la persona determina un'evidente disarmonia nel sistema del codice penale militare di pace. L'art. 47 cod. pen mil. di pace prevede infatti, ai nn. 3) e 4), come circostanze aggravanti comuni dei reati militari, la commissione del fatto "durante un servizio militare, ovvero a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare" ovvero "alla presenza di tre o più militari o comunque in circostanze di luogo, per le quali possa verificarsi pubblico scandalo". Sono quindi considerate aggravanti, nella sostanza, tutte quelle circostanze che, per il novellato art. 199, rendono operativa la disciplina speciale pur se i reati contro la persona traggano origine da cause estranee al servizio ed alla disciplina militare, tranne, appunto, quella concernente la commissione del fatto in luogo militare (che nulla ha a che vedere, evidentemente, con le "circostanze di luogo, per le quali possa verificarsi pubblico scandalo").
Ciò significa che al vincolo gerarchico nei luoghi militari comuni (diversi, cioè, da quelli - particolarissimi sotto questo profilo - costituiti da navi e aeromobili), il legislatore del 1985 ha inteso assegnare, pur quando si sia al di fuori dell'ambito del servizio e della disciplina, quella particolare protezione che sta a base dell'aggravamento delle pene (nell'art. 47) e dell'inclusione nella più rigorosa normativa speciale (nell'art. 199).
3. - Per misurare la portata di questa scelta legislativa, è opportuno ricordare quali siano le principali conseguenze che l'inquadramento dei reati contro la persona in tale normativa comporta, rispetto ai corrispondenti reati tra militari (artt. 222-229 cod. pen. mil. di pace) ed a quelli di diritto penale comune.
Innanzitutto, vengono ad essere parificati - in quanto ricompresi nella nozione unitaria di "violenza" di cui all'art. 43 cod. pen. mil. di pace - i fatti di percosse, lesioni lievissime e lesioni lievi, che il diritto penale comune (ed anche quello speciale di cui al capo III del titolo IV del cod. pen. mil. di pace) considera in modo assai diverso sia sotto il profilo sanzionatorio che sotto quello della procedibilità. A tali fatti, inoltre, vengono equiparati anche i "maltrattamenti", nei quali la giurisprudenza tende a ricomprendere ogni offesa fisica alla persona che non giunga all'intensità della percossa, quali spinte, strattonamenti e simili: sicché anche per questi, se commessi in luogo militare in danno del superiore o dell'inferiore, risulta applicabile la sanzione della reclusione militare da uno a tre anni (articoli 186 e 195).
In secondo luogo, per i fatti di ingiuria e diffamazione viene esclusa l'applicabilità delle cause di non punibilità della ritorsione e della provocazione prevista dal diritto penale sia comune (art. 599 cod. pen.) che militare (art. 228 cod. pen. mil. di pace): sicché la ritorsione non rileva, e la provocazione opera solo come attenuante (art. 198 cod. pen. mil. di pace).
Percosse, lesioni lievissime e ingiurie sono, infine, soggette ad un regime di perseguibilità differenziato per il diritto penale sia comune (querela) che militare (richiesta del comandante: art. 260 cod. pen. mil. di pace) mentre gli stessi fatti, se qualificati come insubordinazione o abuso di autorità, sono in ogni caso perseguibili d'ufficio.
4. - Con l'innovazione in discorso, quindi, il legislatore del 1985 ha operato un'estensione del criterio della "integralità" del diritto penale militare, a scapito di quello della sua "complementarità" rispetto al diritto penale comune: criterio che si caratterizza per l'adozione di principi pienamente autonomi rispetto a quest'ultimo e del quale questa Corte - proprio a proposito dei reati contro la persona - ha ritenuto giustificata l'adozione solo per i reati "esclusivamente" o almeno "obbiettivamente" militari, cioè lesivi di valori militari meritevoli di particolare protezione (sentenza n. 213 del 1984). Più precisamente, l'incidenza del suddetto criterio è stata ridotta escludendo l'applicabilità della disciplina speciale laddove prima era riconosciuta una semplice attenuante; ma rispetto al nuovo discrimine così definito tra reati comuni e speciali il criterio ha avuto nuova espansione con la considerazione del "luogo militare" come autonoma causa di applicabilità di questi ultimi.
Mentre la prima innovazione è coerente alle esigenze di razionalizzazione e riforma in senso democratico del sistema penale militare che questa Corte ha additato in numerose sentenze anteriori alla legge del 1985 (cfr. le sentenze nn. 26 del 1979, 103 del 1982, 173 e 213 del 1984, 102 e 126 del 1985) e di recente anche nella sentenza n. 278 del 1990 (par. 4), non altrettanto può dirsi della seconda.
L'adozione del criterio "integralistico" è certo giustificata - come si è ribadito in quest'ultima decisione - quando si tratti di tutelare l'irrinunciabile bene della disciplina militare, che comporta che durante il servizio siano rigorosamente garantiti il rispetto del rapporto gerarchico intercorrente tra superiore ed inferiore e l'osservanza da parte del primo dei doveri di comportamento inerenti alla sua funzione.
Ciò però vale per quelle situazioni e rapporti la cui connotazione "obiettivamente" militare faccia venire in gioco il bene della disciplina e quindi la rilevanza del rapporto gerarchico.
Nella fattispecie qui considerata, invece, tale obiettività manca, o è perlomeno assai evanescente. Si presuppone, invero, da un lato, che il fatto, o i fatti, siano commessi per cause del tutto estranee al servizio od alla disciplina militare, che cioè tra di esse - come opportunamente precisa il giudice a quo - non ve ne sia alcuna attinente al servizio od alla disciplina; dall'altro, che l'agente non si trovi in servizio né alla presenza di militari riuniti per servizio. Si presuppone altresì - implicitamente, che neanche la persona offesa sia in servizio, giacché altrimenti il rapporto gerarchico - disciplinare sarebbe attuale ed il suo svolgimento andrebbe quindi ricompreso tra le circostanze antecedenti al fatto-reato, sì da integrare la causa attinente al servizio od alla disciplina.
In siffatte condizioni - come la Corte ha già implicitamente rilevato nella sentenza n. 278 del 1990 (par. 4) - il reato risulta collegato in modo del tutto estrinseco all'area degli interessi militari attinenti alla tutela del servizio e della disciplina, giacché l'unico elemento di collegamento è dato dalla sua commissione in luogo militare.
Nel necessario bilanciamento tra le esigenze di coesione dei corpi militari e quelle di tutela dei diritti individuali che sono postulate dallo spirito democratico cui va informato l'ordinamento delle Forze Armate (art. 52, terzo comma, Cost.: cfr. sentenza n. 126 del 1985), la considerazione di quell'unico elemento di collegamento trasmoda in eccesso di tutela delle prime. Ne risulta infatti violato, senza sufficienti ragioni, il principio di pari dignità che deve presiedere alla regolamentazione dei rapporti tra militari che si svolgono al di fuori del servizio ed in ambito privato (cfr. l'art. 4, comma terzo, della legge 11 luglio 1978, n. 382, contenente le "norme di principio sulla disciplina militare").
Nelle dette condizioni, inoltre, le pesanti deroghe al principio di proporzione tra fatto e pena (cfr. sentenze nn. 26 del 1979 e 103 del 1982), che l'applicazione della disciplina speciale comporta (cfr. supra, par. 3), non possono dirsi assistite da adeguate ragioni giustificative, ed urtano perciò contro il principio di uguaglianza.
Né può dirsi che le esigenze della disciplina restano prive di tutela, perché ai fatti così espunti dalla disciplina speciale restano pur sempre applicabili, oltre alle sanzioni disciplinari, quelle previste dagli artt. da 222 a 229 del cod. pen. mil. di pace.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 199 del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole: "o in luoghi militari”
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.