Sentenza n.173 del 1984

 

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SENTENZA N. 173

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma, del c.p.m.p. promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 giugno 1982 dal Tribunale militare di Verona nel procedimento penale a carico di Grosso Mario iscritta al n. 523 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 27 ottobre 1982 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Di Camilla Dino ed altro iscritta al n. 60 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 dell'anno 1983;

3) ordinanza emessa il 21 ottobre 1982 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Lanciai Paolo ed altro iscritta al n. 61 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 dell'anno 1983;

4) ordinanza emessa il 3 dicembre 1982 dal Tribunale militare di Napoli nel procedimento penale a carico di Di Costanzo Michele ed altro iscritta al n. 72 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'anno 1983;

5) ordinanza emessa il 13 ottobre 1982 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Mastropietro Nunzio ed altri iscritta al n. 223 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 dell'anno 1983.

Udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto in fatto

Con ordinanze 11 giugno 1982 il Tribunale militare di Verona (n. 523/82), 13, 21 e 27 ottobre 1982 il Tribunale militare di Padova (n.i. 1223, 61 e 60/83) e 3 dicembre 1982 il Tribunale militare di Napoli (n. 72/83), nei procedimenti penali rispettivamente indicati in rubrica, tutti a carico di militari imputati del delitto di violenza ad inferiore, sollevavano questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma, c.p.m.p., in relazione all'art. 3 Cost..

Rilevavano in proposito, i Collegi remittenti che questa Corte con sentenza 27 maggio 1982, n. 103 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 186, primo e secondo comma, c.p.m.p., in guisa che - giusta le indicazioni contenute nella stessa sentenza - al reato di insubordinazione con violenza al superiore dovrebbero ora applicarsi le più miti sanzioni previste dalla legge penale comune.

Ma quand'anche si seguissero i suggerimenti della Corte militare d'Appello, che preferirebbe l'applicazione di altre norme dello stesso c.p.m.p., resta comunque palese - secondo i remittenti - una situazione di illegittimità costituzionale, alla quale - nonostante le sollecitazioni di questa Corte - il legislatore non ha ancora ovviato regolando ex novo l'intera materia oggetto degli artt. 186, 198 c.p.m.p.. Infatti, essendo rimasta immutata la fattispecie di cui all'art. 195, dopo la citata sentenza di questa Corte é attualmente punita più gravemente la violenza contro inferiore rispetto al delitto di insubordinazione con violenza contro superiore.

Nessuno é intervenuto o si é costituito nel giudizio.

Considerato in diritto

Essendo identica la questione sollevata dalle cinque ordinanze, i giudizi vanno riuniti.

Effettivamente il mancato intervento del legislatore su tutta la materia, nella quale aveva parzialmente inciso la precedente citata sentenza n. 103/82 di questa Corte, ha lasciato aperta l'innegabile disparità denunziata dalle ordinanze in esame.

Va rilevato, infatti, che il secondo comma dell'art. 195 c.p.m.p. rimanda alle corrispondenti pene stabilite dal codice penale comune per tutte le ipotesi che vanno dal delitto di lesione volontaria grave fino a quello di omicidio anche tentato; ed altrettanto dicasi per il delitto di omicidio preterintenzionale.

La prima parte dell'articolo, invece, sanziona autonomamente con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni le residue ipotesi di violenza, e cioè quelle che integrano la semplice percossa e la lesione lieve. Senonché, per queste stesse ultime fattispecie, a seguito della più volte richiamata sentenza di questa Corte, l'inferiore che usi insubordinazione con violenza contro il superiore é sottoposto a ben più lievi conseguenze sanzionatorie, in quanto a lui si applicano anche in tali casi le pene previste nel codice penale comune. Vale a dire, la reclusione fino a sei mesi, alternativamente alla multa per il reato di percosse, la reclusione da tre mesi a tre anni per il delitto di lesioni lievi.

Si é venuta così a determinare un'irrazionale ed ingiustificata disparità di trattamento, rispetto ad una stessa illecita condotta, a seconda che essa sia compiuta dall'inferiore oppure dal superiore, sì che la precedente disciplina, prima sbilanciata a danno dell'inferiore, risulta ora addirittura capovolta a danno del superiore.

In attesa, pertanto, che il legislatore si risolva a por man o all'auspicata riforma (é pendente alla Camera dei Deputati il Disegno di legge n. 1152 presentato dal Ministro della Difesa il 19 gennaio 1984), dev'essere frattanto eliminata la detta disuguaglianza, sicuramente violatrice dell'art. 3 Cost. in quanto altera la razionalità e la coerenza logica del trattamento sanzionatorio. Ovviamente, così come già indicato nelle analoghe situazioni contemplate dalla Sent. 24 maggio 1979, n. 26 di questa Corte, l'ipotesi denunziata non resterà impunita giacché anche per essa soccorrerà lo stesso criterio che il secondo comma dell'articolo impugnato già adotta per le altre ipotesi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi relativi alle ordinanze in epigrafe, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma, c.p.m p., limitatamente alle parole "con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, il 14 giugno 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LAPERGOLA  - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 20 giugno 1984.