Sentenza n. 26 del 1979
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SENTENZA N. 26

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Leonetto AMADEI, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186, primo comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1975 dal Tribunale militare territoriale di Padova, nel procedimento penale a carico di Sandri Ivan Alessandro Francesco, iscritta al n. 367 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 22 ottobre 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Livio Paladin;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 10 luglio 1975, emessa nel corso di un procedimento a carico di Ivan Alessandro Francesco Sandri, imputato di aver tentato di investire con la propria automobile (e dunque di uccidere) una guardia di pubblica sicurezza, che in divisa gli aveva intimato di arrestarsi, il tribunale militare di Padova ha impugnato - per violazione degli artt. 3 e 27 terzo comma Cost. - quella parte dell'articolo 186 primo comma del codice penale militare di pace, che prevede la pena dell'ergastolo per la violenza consistente nell'omicidio "ancorché tentato", contro un superiore.

Sanzionando con l'identica pena, un tempo della morte ed ora dell'ergastolo, l'omicidio commesso e quello tentato, il legislatore avrebbe arbitrariamente equiparato - secondo il giudice a quo - ipotesi affatto diverse, che le stesse norme penali militari mantengono generalmente ben distinte. Né i giudici potrebbero adeguare le pene alla gravità dei singoli comportamenti, mediante il ricorso alle circostanze attenuanti: poiché, in ogni caso, l'art. 52 c.p.m.p. vieterebbe - nel numero 1 dell'ultimo comma - di infliggere una pena inferiore a quindici anni di reclusione.

A parte la violazione del principio di eguaglianza, la norma impugnata sarebbe d'altronde in contrasto con le finalità di "rieducazione" che l'art. 27 terzo comma Cost. assegna alla pena, per il fatto stesso di prevedere una sanzione sproporzionata all'entità del fatto-reato.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, replica che il giudice a quo avrebbe preso le mosse da una inesatta valutazione delle norme del codice penale militare di pace. Infatti, tali norme prevederebbero la pena dell'ergastolo là dove la lesione della disciplina militare si associ ad una rilevante offesa dell'incolumità individuale del superiore; mentre, per le minori offese di quest'ultimo bene, in luogo dell'ergastolo dovrebbero venire inflitte pene assai meno severe. Inoltre, pur quando sia prescritta la pena edittale dell'ergastolo, l'Avvocatura dello Stato ritiene che la sanzione da infliggere in concreto possa essere commisurata all'effettiva gravità dei singoli casi, attraverso il gioco delle circostanze attenuanti, che il giudice a quo non avrebbe adeguatamente considerato.

Quanto poi alla pretesa violazione dell'art. 27 terzo comma Cost., il giudice a quo confonderebbe i problemi di legittimità costituzionale con i problemi di politica legislativa; dimenticando - oltre tutto - che la Corte ha già dichiarato infondata la questione di legittimità della pena dell'ergastolo, con la sentenza n. 264 del 1974.

Considerato in diritto

1. - Il tribunale di Padova prospetta anzitutto la violazione del principio costituzionale di eguaglianza, per effetto di quel disposto dell'art. 186 primo comma del codice penale militare di pace, che stabilisce la pena edittale dell'ergastolo per la violenza consistente nell'omicidio tentato contro un superiore: in ciò completamente equiparato all'insubordinazione costituita dall'omicidio volontariamente commesso. Il giudice a quo rileva infatti, nella parte iniziale dell'ordinanza di rinvio, l'irragionevolezza della previsione di un medesimo trattamento per fatti cosi diseguali, che il legislatore considera - di regola - ben diversamente gravi ai fini della repressione penale.

Esaminata sotto questo aspetto, l'impugnativa dev'essere accolta. É giurisprudenza costante della Corte che la configurazione delle fattispecie criminose e le valutazioni sulla congruenza fra i reati e le pene appartengono alla politica legislativa; salvo però il sindacato giurisdizionale sugli arbitri del legislatore, cioè sulle sperequazioni che assumano una tale gravità da risultare radicalmente ingiustificate. Ma questo é appunto il caso della norma impugnata, là dove essa commina, per l'omicidio tentato ai danni di un superiore, la massima fra le sanzioni penali previste in tempo di pace.

Nell'ordinamento vigente si riscontra più volte che taluni eventi lesivi di determinati beni giuridicamente protetti siano equiparati, quoad poenam, ad eventi di pericolo anziché di danno effettivo: sino al punto di venir fatti rientrare nell'ambito di una comune ed unitaria ipotesi normativa. Ma le norme che assoggettano il tentativo e la consumazione allo stesso regime penale costituiscono pur sempre alcunché di eccezionale rispetto ai principi ispiratori del diritto italiano.

Il nostro sistema normativo s'informa invece al criterio, espresso nell'art. 56 cod. pen., della disciplina autonoma del tentativo nei confronti del corrispondente reato consumato: con la conseguenza che il primo é sottoposto a quelle sanzioni più miti, che il legislatore ha ritenuto adeguate alla mancata verificazione dell'evento peculiare del secondo. Questo criterio é stato seguito - nell'art. 46 - anche dal codice penale militare di pace. La stessa regola in particolar modo si osserva, nel diritto penale comune, quanto al delitto consistente nel tentativo di omicidio.

Certo é che l'art. 186 c.p.m.p. - nel primo e, in parte, nel secondo comma - ricomprende ed appiattisce in un'unica ipotesi delittuosa (quella dell'insubordinazione con violenza) distinte condotte tipiche, nettamente differenziate nei loro elementi oggettivi e soggettivi. Queste differenze sostanziali vengono annullate, assumendosi che la violenza contro il superiore, quale che sia la condotta dell'agente e indipendentemente dall'entità dell'offesa, consumata o anche soltanto tentata, alla vita o all'integrità del superiore stesso, comporterebbe una eguale lesione del rapporto di subordinazione gerarchica.

Tra i due ordini di beni della cui tutela si tratta, la vita o l'integrità fisica del superiore gerarchico, da un lato, e la disciplina militare, dall'altro, il legislatore, definendo questa figura di reato plurioffensivo nel quale i vari delitti contro la persona del superiore rappresentano l'elemento costitutivo dell'unico delitto contro la disciplina, ha operato una assoluta equiparazione di condotte diversissime: quali l'omicidio volontario, il tentato omicidio, l'omicidio preterintenzionale e, se la violenza é portata contro un superiore ufficiale, le lesioni gravissime o gravi. Siffatta equiparazione di condotte diverse - e diversamente valutate dalla legge penale comune con la previsione di pene fortemente differenziate - non può sfuggire alle censure di irragionevolezza.

Chiaro che nel bilanciare i due tipi di beni, lesi dal delitto in questione, il legislatore ha operato uno stravolgimento dell'ordine dei valori messi in gioco: anteponendo la disciplina militare in tempo di pace, intesa nel senso riduttivo di obbedienza e di rispetto dell'inferiore verso il superiore, a quel bene supremo dell'ordinamento costituzionale e penale, premessa naturale di qualsiasi altra situazione soggettiva giuridicamente protetta, che é il diritto alla vita. Non a caso, la violenza commessa dall'inferiore viene egualmente sanzionata con la pena edittale dell'ergastolo, sia che si tratti di omicidio (ancorché tentato o preterintenzionale), sia che il reato consista - secondo l'art. 186 cpv. - in lesioni personali gravissime o gravi. Ne segue che il codice penale militare di pace prescinde sia dalla concreta intenzione lesiva dell'agente, sia dalla ben diversa gravità degli effetti delle varie condotte criminose, per quanto riguarda la persona del soggetto offeso: quasi che la tutela dell'esistenza o dell'incolumità del superiore fossero semplicemente in funzione dell'ossequio da prestare alla divisa ed al grado.

Del resto, l'incoerenza del legislatore é confermata, all'interno dello stesso codice penale militare di pace, dal confronto fra ciò che la norma impugnata stabilisce in tema di insubordinazione con violenza e ciò che risulta, per converso, in tema di violenza esercitata contro l'inferiore. Anche in questo ultimo caso, l'art. 195 secondo comma c.p.m.p. considera unitariamente l'omicidio, volontario o tentato o preterintenzionale, e le lesioni personali gravissime o gravi; ma non per sottoporli alla medesima pena, bensì per rinviare alle differenziate sanzioni disposte dalle norme penali comuni, sebbene aumentate fino a un terzo. Eppure é pacifico che in queste stesse ipotesi l'offesa riguarda, oltre che la vita o l'incolumità dell'inferiore, i doveri inerenti al rapporto gerarchico ed alla disciplina in genere: poiché la gerarchia non va considerata a senso unico, ma implica una serie di obblighi gravanti sul superiore verso l'inferiore; mentre l'ordinamento delle forze armate deve sempre garantire nei rapporti personali "la pari dignità di tutti i militari", come oggi dispone l'art. 4 terzo comma della legge 11 luglio 1978, n. 382 (contenente le "Norme di principio sulla disciplina militare").

Per questo complesso di ragioni, la norma impugnata rappresenta pertanto una deroga così ingiustificata rispetto ai principi del diritto penale vigente, da ledere l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge (sicché non occorre esaminare l'ulteriore censura sollevata in vista dell'art. 27 terzo comma Cost.). Ma l'annullamento dell'art. 186 primo comma c.p.m.p., nella parte riguardante il tentato omicidio del superiore, non determina affatto la depenalizzazione di tale fattispecie. Valgono invece, per colmare transitoriamente la lacuna, le norme penali comuni in materia di delitto tentato. E nulla esclude che il legislatore riestenda al tentativo di omicidio l'autonoma figura dell'insubordinazione con violenza: purché la più grave sanzione di questo reato, in quanto commesso dall'inferiore contro il superiore, sia contenuta in limiti tali da non compromettere la necessaria razionalità delle scelte di politica legislativa.

2. - La dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 186 primo comma c.p.m.p., relativamente al tentativo di omicidio del superiore, dev'essere estesa - in base all'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - al passo concernente l'omicidio preterintenzionale. Di per se stessa, l'equiparazione dell'omicidio preterintenzionale all'omicidio volontario, entrambi sanzionati con la pena edittale dell'ergastolo malgrado il profondo divario che separa l'elemento psicologico dell'uno da quello dell'altro reato, non sarebbe conciliabile con i criteri ispiratori dell'ordinamento penale. Ma una volta annullata la parte della disposizione normativa riguardante l'omicidio tentato, il contestuale riferimento all'omicidio preterintenzionale si rivela ancor più sbilanciato - come suol dirsi nel linguaggio dottrinale - di quanto già non fosse in precedenza.

Considerazioni analoghe valgono anche per ciò che attiene all'art. 186 secondo comma, nella parte in cui commina la pena dell'ergastolo per l'insubordinazione violenta consistente in lesioni personali gravissime o gravi, se commesse in danno di un ufficiale. Parificando le lesioni stesse all'omicidio, la norma in questione aggrava in maniera arbitraria il trattamento del primo reato, rispetto a quanto é previsto per la generalità delle altre condotte del medesimo genere, sia dal codice penale comune che dal codice penale militare di pace; per cui la incostituzionalità deriva in tal caso, a più forte ragione, dagli stessi motivi sui quali si fonda la decisione di accoglimento dell'impugnativa proposta dal giudice a quo.

Vero é che l'illegittimità conseguenziale non coinvolge la parte residua dell'art. 186 secondo comma c.p.m.p.: sicché le lesioni gravissime o gravi, se commesse in danno di un superiore non ufficiale, continuano ad esser sanzionate con la reclusione da sette a quindici anni; laddove il medesimo tipo di offesa rimane sottoposto alle meno severe sanzioni penali comuni, proprio nell'ipotesi che il soggetto passivo sia un ufficiale. Ma la sfasatura che transitoriamente ne discende potrà trovare rimedio in occasione della prevista riforma del codice penale militare di pace: sia nel senso di "eliminare la distinzione tra insubordinazione verso superiore ufficiale ed insubordinazione verso superiore non ufficiale" secondo l'espresso disposto dell'art. 2 n. 9 del disegno di legge n. 1255, comunicato dal Governo alla Presidenza del Senato il 13 giugno 1978; sia anche nel senso di ristabilire la distinzione già in atto, nella misura consentita dall'esigenza della ragionevolezza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 186 primo comma del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole "tentato o";

b) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 186 primo comma, limitatamente alle parole " ancorché... preterintenzionale";

c) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art 186 secondo comma del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole "la pena di morte con degradazione, se il superiore é un ufficiale, e".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1979.