Ordinanza n. 402 del 1990

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ORDINANZA N.402

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge con modificazioni del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), promossi con tre ordinanze emesse il 19 dicembre 1989 dal Tribunale di Asti, iscritti ai nn. 225, 226 e 274 del registro ordinanze 1990 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20 e 21, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che il Tribunale di Asti, nel corso di giudizi promossi da alcuni ex dipendenti dell'O.N.M.I., transitati presso enti locali dopo lo scioglimento dell'ente di originaria appartenenza, ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698-aventi ad oggetto la computabilità dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di fine rapporto ad essi spettante per il periodo in cui erano alle dipendenze dell'O.N.M.I. -con tre ordinanze in data 19 dicembre 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, nella parte in cui esclude la computabilità dall'1 gennaio 1974, dell'indennità integrativa speciale ai fini del calcolo dell'indennità di fine rapporto dei lavoratori trasferiti, per il periodo anteriore a tale trasferimento.

Considerato che la questione è stata sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo che-dovendosi computare, in base all'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, distintamente le indennità di fine rapporto riguardanti il periodo di lavoro presso l'O.N.M.I. e quelle riguardanti il periodo di lavoro successivo, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali -vi sarebbe una violazione del principio di uguaglianza in conseguenza del mancato computo, per il primo periodo, dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di fine rapporto, computabile invece, in base alla norma impugnata, per i dipendenti degli enti locali non provenienti dall'O.N.M.I., a far data dall'1 gennaio 1974;

che detta violazione sarebbe evidenziata dalla circostanza che entrambe le categorie comparate pagavano i contributi, ai fini delle indennità di fine rapporto, anche sull'indennità integrativa speciale, a norma dell'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 60;

che tale ultimo assunto è palesemente errato poichè, come questa Corte ha già ritenuto (sentenza n. 220 del 1988), l'art. 22 della legge n. 160 del 1975 dispone unicamente l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo della retribuzione sulla quale vanno calcolati i contributi per gli assegni familiari dovuti dalle categorie di impiegati dello Stato non esclusi da detta contribuzione;

che questa Corte ha già dichiarato inammissibili (e poi manifestamente inammissibili), in relazione all'art. 3 della Costituzione, censurandosi scelte riservate alla discrezionalità legislativa, altre questioni di legittimità costituzionale riguardanti la esclusione dal computo, ai fini dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato e dei dipendenti degli enti regolati dalla legge n. 70 del 1975, dell'indennità integrativa speciale (sentenza n. 220 del 1988; ordinanze nn. 306, 305, 218, 217, 189 e 143 del 1990; n. 419 del 1989; nn. 1072, 1070, 869 e 641 del 1988);

che, sulla base di tale indirizzo, e dopo aver riproposto alla sensibilità degli organi competenti l'esigenza di realizzare con la sollecitudine consentita l'omogeneità dei trattamenti nella materia in esame, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione proposta, dovendosi riaffermare la competenza del legislatore di determinare, in relazione alla struttura complessiva della retribuzione e dei trattamenti di fine rapporto e pensionistici, nell'ambito di ciascun sistema retributivo e previdenziale, la misura dei vari tipi d'indennità dovute al dipendente al termine del rapporto di lavoro e non essendo comparabile, a tali fini, il periodo di lavoro prestato presso l'O.N.M.I. con quello successivamente prestato presso altri enti.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge con modificazioni del D. L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Asti, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/07/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 31/07/90.