Ordinanza n. 1070 del 1988

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ORDINANZA N.1070

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (<Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato>), promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 aprile 1986 dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto da Selina Giovanni ed altri contro E.N.P.A.S. e Ministero della Difesa, iscritta al n. 118 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16/1a S.S. dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 9 aprile 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto da Filice Francesco ed altri contro E.N.P.A.S. e Ministero della Difesa, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16 la S.S. dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, con due ordinanze emesse il 9 aprile 1986 (R.O. nn. 118 e 1l9/1988) ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dell'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 1973, n. 1032 (recte: d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032), nella parte in cui non prevede, come elemento costitutivo della base per il computo dell'indennità di buonuscita, l'indennità integrativa speciale;

Considerato che i giudizi promossi con le citate ordinanze vanno riuniti, stante l'identità delle questioni sollevate;

che le questioni sollevate con le predette ordinanze sono già state dichiarate inammissibili da questa Corte con la sentenza n. 220 del 1988, censurandosi una scelta riservata alla discrezionalità legislativa;

che, successivamente, per tale stessa ragione, analoghe questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili con le ordinanze 10 giugno 1988, n. 639 e 21 luglio 1988, n. 869;

che non sono stati addotti motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (<Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato>), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana con ordinanze 9 aprile 1986 (R.O. nn. 118 e 119/1988) in riferimento agli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/11/88.

 

Francesco SAJA - Gabriele PESCATORE

 

Depositata in cancelleria il 06/12/88.