ORDINANZA N.641
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299 e successive modificazioni (Conversione in legge, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Castorina Costantino contro l'O.P.A.F.S., iscritta al n. 5 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3/1a s.s. dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - nel corso di un giudizio riguardante la misura del l'indennità di buonuscita di un dipendente dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato - con ordinanza 19 gennaio 1987 (n. 5 del R.O. 1987) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della l. 7 luglio 1980, n. 299 e successive modificazioni, nella parte in cui non estende al personale statale in genere, nonché a quello dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, il diritto al computo nell'indennità integrativa speciale;
che tale questione é stata sollevata sotto il profilo dell'ingiustificata differenza di trattamento tra dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e dipendenti degli enti locali (art. 3 Cost.), nonché del principio d'imparzialità sancito dall'art. 97 Cost.
Considerato che, a norma dell'art. 1 della l. 27 maggio 1959, n. 324, come sostituito dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185, l'indennità integrativa speciale attribuita al personale statale -compreso quello dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato -non é computabile ai fini dell'indennità di buonuscita;
che a tale normativa risultano conformi tanto gli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (e successive modificazioni) - riguardante le prestazioni previdenziali erogate dall'E.N.P.A.S. a favore del personale statale-quanto gli artt. 14 e 36 della l. 14 dicembre 1973, n. 829, riguardante le prestazioni previdenziali erogate dall'O.P.A.F.S. a favore del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato;
che, viceversa, l'art. 3 della l. 7 luglio 1980, n. 299 ha incluso l'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità premio di fine servizio erogata ai dipendenti degli enti locali dall'I.N.A.D.E.L., assoggettandola alla relativa contribuzione; che questa Corte, con sentenza 25 febbraio 1988, n. 220, ha già dichiarato inammissibile - censurandosi una scelta riservata alla discrezionalità legislativa -la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, così come od. dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75, nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.;
che, con sentenza 7 aprile 1988, n. 408, questa Corte ha dichiarato parimenti inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324, come sostituito dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185, nella parte in cui esclude l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.;
che la questione sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe é in tutto analoga a quelle decise con le citate sentenze, ancorché si riferisca al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
che non sono stati addotti argomenti che possano indurre a discostarsi da tali decisioni.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della l. 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980) e successive modificazioni, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza 19 gennaio 1987 (n. 5 del R.O. 1987), in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/06/88.
Francesco SAJA - Gabriele PESCATORE
Depositata in cancelleria il 10/06/88.