Ordinanza n. 218 del 1990

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ORDINANZA N.218

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente); dell'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 (Norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), conv. nella legge 7 luglio 1980, n. 299, e dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n.297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Lupini Orazio contro l'Associazione della Croce Rossa Italiana, iscritta al n.654 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di costituzione di Lupini Orazio nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - nel corso di un giudizio promosso da un ex dipendente della C.R.I., il quale chiedeva la riliquidazione dell'indennità di anzianità tenendo conto, nella base di calcolo, dell'indennità integrativa speciale-con ordinanza 20 ottobre 1988 (R.O. n. 654 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella parte in cui non comprende l'indennità integrativa speciale tra gli emolumenti computabili ai fini dell'indennità di anzianità, nonchè dell'art. 3 (rectius 2) del d.l. 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299 e dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui escludono, nei confronti dei dipendenti degli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975, la computabilità, nella misura e con le decorrenze ivi previste, dell'indennità integrativa speciale ai fini dell'indennità di anzianità.

Considerato che la questione è stata sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sotto il profilo che il trattamento così fatto ai dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70 del 1975 sarebbe discriminatorio e ingiustificatamente deteriore rispetto a quello relativo ai lavoratori privati ed a quelli iscritti all'l.N.A.D.E.L. e lederebbe il principio di proporzionalità tra retribuzione e trattamento di quiescenza;

che questa Corte ha già dichiarato inammissibili (e poi manifestamente inammissibili), in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, censurandosi scelte riservate alla discrezionalità legislativa, altre questioni di legittimità costituzionale riguardanti la esclusione dal computo, ai fini dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali e dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, dell'indennità integrativa speciale (sentenza n. 220 del 1988; ordinanze n. 143 del 1990; n.419 del 1989; nn. 641, 869, 1070 e 1072 del 1988);

che, sulla base di tale indirizzo, anche la questione in esame va dichiarata manifestamente inammissibile, essendo di esclusiva competenza del legislatore determinare, in relazione alla struttura complessiva della retribuzione e dei trattamenti di fine rapporto e pensionistici, nell'ambito di ciascun sistema retributivo e previdenziale, la misura dei vari tipi d'indennità dovute al dipendente al termine del rapporto di lavoro, non essendo comparabile, a detto fine, la posizione dei dipendenti degli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975, con quella dei dipendenti privati, nè con quella dei dipendenti iscritti all'I.N.A.D.E.L., appartenendo essi a sistemi differenziati;

che, pertanto, l'omogeneizzazione dei trattamenti è compito del legislatore, al quale va reiterato il pressante invito formulato da questa Corte nella coeva ordinanza n. 143 del 1990.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente); dell'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 (Norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), conv. nella legge 7 luglio 1980, n. 299; dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/04/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19/04/90.