ORDINANZA N.189
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.1, terzo comma, lett.b, della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza); della legge 3 marzo 1960, n. 185 (Modifica della legge 27 maggio 1959, n.324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza); degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); dell'art.7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza) e della legge 20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine previsto dall'art.1 della legge 6 dicembre 1979, n.610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art.6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione), promossi con tre ordinanze emesse il 13 aprile 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara- iscritte ai nn. 400, 401 e 402 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - Sezione di Pescara - con tre ordinanze in data 13 aprile 1989 (R.O. nn. 400, 401 e 402 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35, 38, 97 e 98 della Costituzione, dell'art.1, comma terzo, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 344, della legge 3 marzo 1960, n. 185; degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1032; dell'art.7, comma primo, della legge 29 aprile 1976, n.177; della legge 20 marzo 1980, n. 75; nella parte in cui escludono la indennità integrativa speciale dal computo della base contributivo-retributiva da considerarsi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita.
Considerato che questa Corte ha già dichiarato inammissibili (e poi manifestamente inammissibili), censurandosi una scelta riservata alla discrezionalità legislativa, analoghe questioni di legittimità costituzionale (sentenza n. 220 del 1988; ordinanze n. 419 del 1989; nn.641, 869, 1070, 1072 del 1988);
che il giudice a quo, sostanzialmente, si è limitato a chiedere la declaratoria d'illegittimità costituzionale delle norme impugnate per non avere il legislatore raccolto l'invito della Corte (sentenza n. 220 del 1988) a procedere all'omogeneizzazione dei trattamenti di quiescenza nell'ambito del pubblico impiego;
che - come è stato rilevato nella recente ordinanza n. 143 del 1990 -successivamente alla sentenza n. 220 del 1988 e con esplicito riferimento ad essa è stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge in tal senso e, come risulta da dichiarazione allegata all'accordo intercompartimentale ex art.12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 per il triennio 1988-90, il Governo, in adesione alla richiesta delle Confederazioni sindacali ha convenuto sull'esigenza di eliminare <le sperequazioni esistenti nel pubblico impiego in materia di trattamento di fine rapporto> e si è impegnato a presentare <un disegno di legge per disciplinare la materia del trattamento di fine rapporto in modo uniforme per tutti i pubblici dipendenti>;
che in tale direzione il Governo si è mosso anche con il recente decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 37), col quale, a decorrere dall'1 gennaio 1989, è stata estesa anche al personale della magistratura, ai dirigenti civili dello Stato e agli altri dipendenti pubblici che godono di trattamenti equiparati, la norma dell'art.15 del d.P.R.17 settembre 1987, n. 494, alla stregua della quale era già stato disposto il conglobamento nello stipendio di una quota dell'indennità integrativa speciale per il personale dei ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della scuola;
che, pertanto, non sussistono ragioni per discostarsi da quanto in precedenza già statuito, pur dovendosi rinnovare il pressante invito al legislatore di procedere ad una sistemazione organica della materia che realizzi l'omogeneità dei trattamenti.
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art.1, terzo comma, lett. b, della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza); della legge 3 marzo 1960, n. 185 (Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza); degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); dell'art.7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n.177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza); della legge 20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine previsto dall'art.1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione) sollevate in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo-Sezione distaccata di Pescara - con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/04/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Gabriele PESCATORE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 12/04/90.