Sentenza n.1107 del 1988

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SENTENZA N.1107

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Provincia di Trento 30 settembre 1974, n. 26 (<Modifiche al trattamento economico del personale provinciale>), dell'art. 7 della legge della Provincia di Trento 23 novembre 1983, n. 41 (<Nuovo assetto retributivo del personale dirigente e miglioramenti economici al personale collocato nei livelli funzionali e retributivi>), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 novembre 1985 dal Consiglio di Stato- Sez. V giurisd.le sul ricorso proposto da Casagrande Sergio ed altri contro la Provincia Autonoma di Trento ed altri, iscritta al n. 305 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 Prima Serie Speciale dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 27 novembre 1986 dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Provincia di Trento nel procedimento civile vertente tra Seppi Antonio ed altri e Provincia Autonoma di Trento ed altri, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 Prima Serie Speciale dell'anno 1987.

Visti gli atti di costituzione di Casagrande Sergio ed altri, della Provincia Autonoma di Trento e di Seppi Antonio ed altri;

udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi l'Avvocato Sergio Dragogna per Casagrande Sergio ed altri e l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia Autonoma di Trento.

Considerato in diritto

1. - Le ordinanze in epigrafe contestano la legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Provincia di Trento 30 settembre 1974, n. 26 (<Modifiche al trattamento economico del personale provinciale>) e dell'art. 7 della legge della stessa Provincia 23 novembre 1983, n. 41 (<Nuovo assetto retributivo del personale dirigente e miglioramenti economici al personale collocato nei livelli funzionali e retributivi>), nella parte in cui non estendono al personale chimico dipendente dal laboratorio provinciale di igiene e profilassi il trattamento economico previsto dagli stessi articoli a favore del personale medico dipendente dal medesimo laboratorio. Tale omissione del legislatore provinciale e ritenuta contrastante tanto con gli artt. 3 (principio di eguaglianza), 36 (principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro) e 97 (principio del buon andamento della pubblica amministrazione) della Costituzione, quanto con gli artt. 4 e 8 St. T.A.A., che limitano l'esercizio della competenza legislativa esclusiva della Provincia di Trento all'osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali.

Censure identiche sono, poi, mosse dalla sola ordinanza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Provincia di Trento anche nei confronti della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17 (<Norme di recepimento dell'accordo provinciale unitario del 13 dicembre 1983>), la quale, nel recepire il contratto collettivo 1983-1985 relativo ai dipendenti degli enti provinciali, esclude espressamente, all'art. 2, comma secondo, l'applicabilità dello stesso contratto al personale medico adibito all'espletamento delle funzioni esercitate direttamente dalla Provincia, limitatamente a quanto riguarda il trattamento economico.

Poiché le questioni sollevate concernono in buon parte le stesse disposizioni di legge e poiché i profili di legittimità costituzionale coinvolti sono i medesimi, i giudizi promossi dalle due ordinanze sopra riferite vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2.-I giudici a quibus sottopongono al giudizio di questa Corte due distinti ordini di questioni: per un verso, essi sospettano che le disposizioni di legge impugnate violino il limite costituzionale, rappresentato dagli artt., 3, 36 e 97 Cost.; per altro verso, essi dubitano che le stesse norme contrastino con i limiti costituiti dai principi generali dell'ordinamento giuridico e dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali (artt. 4 e 8 St. T.A.A.).

Con riferimento alle censure relative alla violazione del limite costituzionale, il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire per le categorie di dipendenti contemplate dalle norme impugnate trattamenti economici identici ovvero ragionevolmente differenziati.

Il nucleo centrale delle censure ora considerate e dato dalla pretesa violazione del principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 Cost.), la quale conseguirebbe al fatto che il legislatore provinciale, con le disposizioni impugnate, ha disciplinato in modo differenziato il trattamento economico di categorie-come quelle dei chimici e dei medici dipendenti dal laboratorio di igiene e profilassi-che avrebbero caratteristiche omogenee, tanto sotto il profilo delle prestazioni loro richieste, quanto sotto quello dello status giuridico. E' solo sulla base di tale supposta violazione dell'art. 3 Cost., infatti, che i giudici a quibus ritengono consequenzialmente violati anche il principio di proporzionalità della retribuzione (art. 36 Cost.) e quello del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.): il primo e ritenuto leso in quanto le norme impugnate prevedono un trattamento economico differenziato in relazione a prestazioni supposte come appartenenti allo stesso tipo; il secondo, invece, e considerato violato in quanto la disparità di trattamento prevista, apparendo del tutto ingiustificata, creerebbe motivi di inefficienza nel funzionamento degli uffici amministrativi in cui opera il personale coinvolto nei presenti giudizi.

In ogni caso, poiché i giudici a quibus collegano l'asserita violazione del principio di eguaglianza all'omissione della categoria dei chimici dipendenti dal laboratorio di igiene e pro filassi dalla disciplina legislativa sul trattamento economico dei medici dipendenti dallo stesso laboratorio, ciò che essi chiedono a questa Corte e una pronunzia additiva con la quale sia esteso ai chimici il trattamento economico previsto per i medici.

Tuttavia, come questa Corte ha più volte precisato (v., da ultimo, sentt. nn. 109 del 1986, 125 del 1988, nonché ord. n. 182 del 1986), una decisione di tipo additivo è consentita <soltanto quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di una valutazione discrezionale, ma consegua necessariamente al giudizio di legittimità, sì che la Corte in realtà proceda a un'estensione logicamente necessitata e spesso implicita nella potenzialità interpretativa del contesto normativo in cui è inserita la disposizione impugnata. Quando, invece, si profili una pluralità di soluzioni, derivanti da varie possibili valutazioni, l'intervento della Corte non è ammissibile, spettando la relativa scelta unicamente al legislatore>.

Nel caso in esame le ordinanze di rimessione chiedono un'estensione della disciplina impugnata a soggetti diversi da quelli contemplati nelle norme impugnate senza dimostrare che quell'estensione sia costituzionalmente necessitata. Pur constatando, infatti, che il contesto normativo nel quale si inseriscono le norme impugnate mostra, nel suo divenire, un progressivo avvicinamento del personale biologo o chimico addetto ai laboratori d'igiene e di profilassi rispetto al personale medico dipendente dagli stessi laboratori, tanto da vantare già significativi punti di incontro sia sotto il profilo del regime giuridico sia sotto quello del trattamento economico, non si può dire, tuttavia, che allo stato le due categorie siano del tutto assimilate in relazione alla loro posizione giuridica e alle loro funzioni (v., in tale senso, le varie vicende legislative intercorrenti fra il d.P.R. 25 giugno 1983, n. 348, il d.P.R. 13 maggio 1987, n. 228 e il d.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, al termine delle quali permane nel comparto di contrattazione collettiva del personale sanitario <un'apposita area negoziale per la professionalità medica>, ivi compresi <gli istituti relativi all'assetto retributivo della categoria>). Di modo che, lungi dall'essere una soluzione costituzionalmente imposta, l'estensione ai chimici del (più favorevole) trattamento economico dei medici e, allo stato, una scelta lasciata all'insindacabile discrezionalità del legislatore.

3. -Un secondo ordine di censure sollevato dai giudici a quibus concerne la pretesa violazione, da parte delle norme impugnate (art. 8 legge prov. n. 26 del 1974, art. 7 legge prov. n. 41 del 1983, art. 2 legge prov. n. 17 del 1984), dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme fondamentali delle riforme economico- sociali, che gli artt. 4 e 8 St. T.A.A. prevedono come limiti all'esercizio della potesta legislativa esclusiva posseduta dalla Provincia di Trento in materia di ordinamento dei propri uffici e del personale ad essi addetto.

Le censure sono infondate.

E' affermazione costante nella giurisprudenza di questa Corte che i principi generali dell'ordinamento giuridico consistono in orientamenti o criteri direttivi di così ampia portata e così fondamentali da potersi desumere, di norma, soltanto dalla disciplina legislativa relativa a più settori materiali (v., ad esempio, sentt. nn. 6 del 1956, 68 del 1961, 87 del 1963, 28 del 1964, 23 del 1978 e 91 del 1982) ovvero, eccezionalmente, da singole materie, sempreché in quest'ultimo caso il principio sia diretto a garantire il rispetto di valori supremi, collocabili al livello delle norme di rango costituzionale o di quelle di immediata attuazione della Costituzione (v., ad esempio, sentt. nn. 6 del 1956, e 231 del 1984).

Nel caso di specie va senz'ombra di dubbio escluso che si sia in presenza di principi dotati dei caratteri appena ricordati, tali da vincolare il legislatore provinciale, nell'esercizio della propria competenza di tipo esclusivo, a prevedere una totale equiparazione dei chimici e dei medici dipendenti dai laboratori di igiene e profilassi sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello economico. Allo stato, anzi, come si è precisato nel punto precedente della parte in diritto, un principio di tal contenuto, dotato dell'assolutezza adombrata dai giudici a quibus, non può neppure riscontrarsi nella disciplina legislativa attualmente vigente nella specifica materia del trattamento giuridico ed economico del personale sanitario (v., oltre alle disposizioni precedentemente citate, gli artt. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761).

Le considerazioni appena svolte esimono dal fornire ulteriori dimostrazioni anche in relazione all'infondatezza della pretesa violazione del limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

nei riuniti giudizi di cui in epigrafe,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Provincia di Trento 30 settembre 1974, n. 26 (<Modifiche al trattamento economico del personale provinciale>) e dell'art. 7 della legge della Provincia di Trento 23 novembre 1983, n. 41 (<Nuovo assetto retributivo del personale dirigente e miglioramenti economici al personale collocato nei livelli funzionali-retributivi>) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione V, e dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Provincia di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Provincia di Trento 28 dicembre 1984, n. 17 (<Norme di recepimento dell'accordo provinciale unitario del 13 dicembre 1983>), sollevata, in riferimento alle medesime disposizioni costituzionali precedentemente indicate, con l'ordinanza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Provincia di Trento riferita in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli di legge provinciale sopra indicati, sollevate con le medesime ordinanze precedentemente ricordate, in riferimento agli artt. 4 e 8 dello Statuto del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Antonio BALDASSARRE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 20 Dicembre 1988.