Sentenza n. 87 del 1963
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SENTENZA N. 87

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 20 della legge della Provincia di Bolzano 7 gennaio 1959, n. 2, recante norme sul riordinamento delle associazioni agrarie per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni, promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1962 dalla Sezione speciale usi civici della Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra la Società anonima Fratelli Vascellari e C. e l'Associazione agraria Schermetzein, iscritta al n. 159 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 27 ottobre 1962 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 16 ottobre 1962.

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Vascellari e di intervento della Provincia di Bolzano;

udita nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;

uditi l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per la Società Vascellari, e gli avvocati Luigi Carraro e Carlo Tinzl, per la Provincia di Bolzano.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso di un procedimento civile vertente tra la Società anonima Fratelli Vascellari e C. e l'Associazione agraria Schermetzein davanti alla Sezione speciale usi civici della Corte d'appello di Roma, il Procuratore generale sollevò in via subordinata, dopo averne ritenuto in via principale la non rilevanza, la questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 20 della legge della Provincia di Bolzano 7 gennaio 1959, n. 2, recante norme sul "riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie, comunità agrarie, ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni". Le norme impugnate stabiliscono che i procedimenti pendenti presso il Commissario per la liquidazione degli usi civici o in sede di gravame, che abbiano per oggetto rapporti regolati dalla legge provinciale, debbono essere dichiarati estinti, d'ufficio o su istanza di parte, e che in base a tale dichiarazione debbono essere cancellate le relative annotazioni nel libro fondiario.

La Corte di appello ha ritenuto la questione non manifesta mente infondata, e in conseguenza ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale.

Nell'ordinanza la Corte di appello ricorda che l'art. 11, n. 8, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige conferisce alla Provincia la potestà di emanare norme legislative in materia di usi civici, nei limiti posti dall'art. 4 del medesimo Statuto, che sono quelli segnati oltre che dagli obblighi internazionali dello Stato, dalla Costituzione e dai principi dell'ordinamento giuridico.

In base a questi poteri la Provincia di Bolzano con la legge citata, e particolarmente con le norme degli artt. 1 e 2, ha ridotto le interessenze, le vicinie, e le altre comunità ed associazioni agrarie comunque denominate e costituite per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni, a comunioni di diritto privato di interesse pubblico, sottoposte alle disposizioni del Codice civile. Ma, così disponendo, avrebbe abrogato l'equiparazione di quelle associazioni ai Comuni e alle frazioni, disposta dall'art. 1 della legge sugli usi civici 16 giugno 1927, n. 1766. Con ciò, prosegue l'ordinanza, i diritti di godimento dei masisti verrebbero ad essere classificati, come per il passato, quali servitù sul fondo altrui, e i diritti dei componenti della comunione si porrebbero come estrinsecazione del diritto di proprietà o del diritto reale di ciascun membro: con la conseguenza che la nuova regolamentazione inciderebbe sul rapporto di affrancazione dietro compenso, che é l'oggetto della causa, per la sostituzione, che così si é fatta, dei diritti reali di ciascun componente, valutabili secondo diversi criteri, ai diritti di una pubblica associazione.

L'applicazione delle norme contenute nell'art. 20, che sono conseguenza, secondo la Corte di appello di Roma, di questa diversa qualificazione della natura delle associazioni agrarie sopra ricordate e dei diritti dei loro componenti, comporterebbe la sottrazione alla competenza della Sezione speciale per gli usi civici di Roma di materia ad essa specificamente attribuita dalla ricordata legge sugli usi civici e dal successivo decreto 26 febbraio 1928, e violerebbe inoltre i principi del nostro ordinamento processuale che disciplinano l'istituto dell'estinzione del processo (artt. 306 e seguenti del Codice di procedura civile). Di qui l'ulteriore violazione dei limiti posti dallo Statuto speciale all'esercizio della potestà legislativa della Provincia, a cui non sembra conferita la potestà di emanare norme anche in "materia regolata dalla legge ordinaria", quale é quella riguardante la estinzione del processo.

Ma l'ordinanza solleva specificamente dubbi sulla legittimità costituzionale anche dell'art. 1 della legge provinciale, per l'accennata riduzione che esso compie delle associazioni agrarie a comunioni di diritto privato, in contrasto coi principi dell'ordinamento che, viceversa, equiparano quelle associazioni ad enti di diritto pubblico, e segnatamente con l'art. 1 della legge del 1927 sugli usi civici, che assoggetta in ogni caso questa materia alle norme contenute in essa medesima legge.

Infine, un altro motivo di illegittimità sorgerebbe dal fatto che la Provincia ha regolato comunioni di diritto privato (il che é fuori della sua competenza) e assoggettato, con gli artt. 1 e 2 a norme di diritto privato rapporti di comunione su "terreni gravati da usi civici di natura pubblicistica", statuendo anche, con gli artt. 5 e 6, sulle quote di compartecipazione e sul procedimento di accertamento dell'estensione di diritti soggettivi che, ovviamente, influiscono sulle quote di affrancazione.

Per tutti questi motivi, la Corte di appello di Roma sottopone all'esame della Corte costituzionale la questione di legittimità del l'art. 20 "in collegamento con gli artt. 1 e 2 della stessa legge, in relazione agli artt. 117 e 134 della Costituzione".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 27 ottobre 1962.

2. - Nel presente giudizio si é costituita la Società anonima Fratelli Vascellari e C., rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Romanelli e dall'avv. prof. Arturo Carlo Jemolo. Nelle deduzioni depositate il 15 novembre 1962 la difesa della Società eccepisce preliminarmente: a) che la Corte d'appello non si é proposto il problema della rilevanza della questione di legittimità costituzionale; b) che non é chiaro se la questione di costituzionalità sia limitata al solo art. 20, o invece non comprende anche gli artt. 1 e 2 della legge provinciale; c) che il contrasto delle norme impugnate é stato profilato erroneamente in relazione agli artt. 117 e 134 della Costituzione. Ad avviso della difesa, invece, se si facesse, come é necessario fare, il raffronto con l'art. 11, nn. 8 e 9, dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige, ne risulterebbe la piena conferma della non fondatezza della sollevata questione, dato che quell'articolo ai numeri citati ha conferito alla Provincia la potestà di emanare norme legislative in materia di usi civici e in materia di ordinamento dei masi chiusi. La legge impugnata, infatti, completerebbe l'ordinamento del maso chiuso, distinguendo, nella molteplicità degli usi civici esistenti nella Provincia di Bolzano, gli usi civici in favore della popolazione da quelli in favore di singole proprietà individuali, quali risultano iscritti nel libro fondiario a favore di privati e che non potrebbero essere qualificati vere e proprie servitù civiche. Questi diritti di pascolo e di godimento dei boschi, strettamente collegati con l'ordinamento dei masi chiusi dei quali condizionano talvolta la stessa esistenza, ebbero sin dal Medio Evo una particolare disciplina consuetudinaria e statutaria, che continuò, in forma legislativa, fino ai giorni nostri, come é attestato dalla Patente Sovrana del 5 luglio 1853, n. 130, dalla legge imperiale 7 giugno 1883, n. 94 e, nell'ambito di questa, che va considerata alla stregua di una legge cornice, dalla legge provinciale del Tirolo 19 giugno 1909, n. 61, sulla "divisione dei terreni comuni e regolazione dei diritti di godimento e di amministrazione cui si riferiscono". Da queste leggi si ricaverebbe, a detta della difesa della Società, la configurazione del diritto dei singoli come diritto individuale, congiunto di regola con la proprietà di un maso: diritto di comproprietà o diritto reale su beni di una comunione o di un'associazione, o anche di privati, inteso sempre come un diritto soggettivo e personale, qualificato, nel caso di diritto reale su proprietà altrui, come servitù, e come tale iscritto nel libro tavolare.

3. - La descritta situazione giuridica ed economica rimase tale fino alla legge del 1927 sugli usi civici: sicché la legge provinciale, una volta che alla competenza legislativa primaria della Provincia é stata assegnata questa materia, non ha fatto se non ristabilire "essenzialmente" lo stato di diritto esistente prima del 1927, senza, perciò, travalicare i confini assegnati alla competenza della Provincia dallo Statuto speciale. Ma la legge ha avuto anche lo scopo di favorire una migliore e più razionale utilizzazione delle terre, liberandole da oneri gravosi, o regolando questi oneri in maniera da non impedire il progresso dell'agricoltura; il che sarebbe attestato dalla qualificazione, che la legge reca, delle interessenze come di comunioni private di interesse pubblico. La legge provinciale, perciò, non avrebbe violato in alcun modo la legge statale del 1927, ma regolato, secondo la tradizione locale, diritti che non esistono nelle altre regioni d'Italia, o vi hanno una diversa configurazione. La conclusione sarebbe che il dubbio della Corte d'appello che la legge provinciale abbia mutato la natura di queste comunioni é infondato, e che infondata altresì é la tesi della violazione dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, segnatamente di quelli che informano la legge 16 giugno 1927, n. 1766, perché si tratta di materia di usi civici, nella quale la Provincia ha potestà di dettare norme con l'obbligo di osservare soltanto i limiti posti dall'art. 4 dello Statuto.

4. - Non sarebbe fondata nemmeno la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, che, a dire della difesa, é da qualificare norma transitoria, conseguenziale al riconoscimento della particolare natura di queste interessenze. Una volta stabilito che queste non hanno mai avuto carattere e natura di veri e propri usi civici, ne deriva che non possono essere devolute alla cognizione dei giudici delle vertenze in materia di usi civici e che debbono, invece, essere portate davanti al Commissario regionale e, successivamente, alla Corte d'appello, soltanto quando si discuta sulla questione relativa all'esistenza, alla natura e alla estensione dei diritti di promiscuo godimento ed alla rivendicazione delle terre, come appunto dispone espressamente l'art. 6 della legge provinciale.

In conclusione, le norme dell'art. 20 non avrebbero inteso né sopprimere né sottrarre nulla alla competenza dell'autorità "preposta" alla cognizione degli usi civici, ma avrebbero sospeso temporaneamente la cognizione di queste controversie per consentire lo svolgimento della fase amministrativa regolata dagli artt. 5 e 6 della stessa legge, relativi ai rapporti fra i componenti dell'associazione.

5. - Ragioni queste ribadite in una memoria depositata il 24 aprile di quest'anno, nella quale la difesa della Società Fratelli Vascellari insiste particolarmente sul fatto che, avendo la legge provinciale regolato diversamente la materia - essa avrebbe di mira non già la liquidazione, ma la conservazione o la ricostituzione degli usi civici -, conseguenza necessaria sarebbe la cessazione della materia del contendere, un istituto non contemplato a sé nel nostro Codice di rito, ma che non può non farsi rientrare nell'istituto dell'estinzione del processo. Sicché l'art. 20, disponendo come ha disposto, non avrebbe fatto altro se non rendere esplicito quanto già era ricompreso nella nuova e diversa disciplina data alla materia dalla legge provinciale.

La Corte costituzionale, anzi, dovrebbe proporsi il quesito se una sentenza di illegittimità costituzionale dell'art. 20 non sarebbe inutiliter data, o, detto diversamente, se possa essere dichiarata la illegittimità costituzionale di una legge regionale che, pur superando i limiti della competenza della Regione, altro non faccia se non enunciare una conseguenza giuridica, alla quale si perverrebbe ugualmente applicando i principi generali.

6. - Nel giudizio é intervenuta la Provincia di Bolzano, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Carraro e Carlo Tinzl.

Nella memoria di costituzione depositata il 15 novembre 1962 la difesa della Provincia sostiene tesi e svolge considerazioni analoghe a quelle, già riferite, della Società Vascellari. In primo luogo la difesa della Provincia sostiene decisamente che la questione di legittimità costituzionale deve intendersi limitata al solo art. 20 della legge, come risulterebbe dall'impugnativa del Procuratore generale, limitata a questo articolo, e dal dispositivo dell'ordinanza, in cui il riferimento agli articoli 1 e 2 della legge é fatto non in maniera autonoma, ma per individuare la materia a cui si riferisce il citato art. 20, e soprattutto dalla circostanza che davanti alla Corte d'appello di Roma non si controverte se non sull'estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 20.

In secondo luogo, il riferimento agli artt. 117 e 134 della Costituzione sarebbe errato; quello all'art. 134 non avrebbe altro senso se non quello di sottolineare la competenza in materia della Corte costituzionale; quello all'art. 117 sarebbe fatto male a proposito, perché in questo giudizio si controverte intorno ai poteri di una Regione a Statuto speciale, che debbono essere ricavati, nel caso concreto, dallo Statuto speciale Trentino-Alto Adige, e in particolare dall'art. 11, n. 8, che conferisce alla Provincia poteri legislativi in materia di usi civici, coi soli limiti della Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

7. - Tuttavia, la difesa della Provincia di Bolzano ritiene necessario, ai fini di una maggiore chiarezza della discussione, occuparsi anche degli artt. 1 e 2 della legge. A suo avviso, i diritti di godimento delle associazioni agrarie della Provincia di Bolzano costituirebbero un complemento ed una integrazione della proprietà individuale del maso chiuso e avrebbero la "natura di diritti collettivi reali congiunti ad attività economiche quali sono i masi chiusi"; con la conseguenza che la legge, di cui si discute, integrerebbe quelle su codesti masi più volte considerate legittime dalla Corte costituzionale. Il regolamento di questi diritti, che ha la sua giustificazione nella particolare situazione geografica, storica ed economica della Provincia di Bolzano, non trova riscontro nella legislazione italiana e non può essere invalidato facendo riferimento alle norme contenute in singole leggi ordinarie. Tutte le argomentazioni che la Corte d'appello di Roma ha tratto da un confronto della legge provinciale, e segnatamente dell'art. 1, con la legge statale sugli usi civici del 1927 sono prive di giustificazione, perché gli eventuali contrasti che si pongono tra l'art. 1 della legge del 1927 e l'art. 1 della legge provinciale del 1959 comportano un contrasto con una norma di legge ordinaria, costituzionalmente irrilevante, quando una Provincia, come é il caso di quella di Bolzano, sia dotata di potestà legislativa primaria.

Nemmeno fondato sarebbe il rilievo secondo cui la legge disciplinerebbe comunioni di diritto privato che esorbitano dalla competenza attribuita alla Provincia in materia di usi civici, perché tale competenza non potrebbe non estendersi anche alla disciplina del godimento di questi usi, e quindi alle comunioni di godimento che necessariamente ne derivano.

Infondato sarebbe infine l'argomento che la legge non avrebbe potuto disporre sulle quote di compartecipazione, né procedere all'accertamento di diritti soggettivi influenti sulle quote di affrancazione, perché le procedure di conciliazione previste dagli artt. 5 e 6 della legge provinciale non ledono minimamente la facoltà dei cittadini di far valere i propri diritti davanti all'autorità giudiziaria: il solo caso nel quale si sarebbe potuto parlare di una violazione dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

8. - Da queste premesse, la difesa della Provincia di Bolzano ritiene di poter trarre la conclusione della non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20. A suo avviso, le nuove disposizioni della legge provinciale del 1959, in virtù dei principi che vigono in materia di ius superveniens, data la mutata configurazione degli istituti, si sarebbero dovute necessariamente applicare ai procedimenti giudiziari iniziati sulla base di disposizioni legislative anteriori.

La nuova configurazione data ai soggetti titolari dei diritti in contestazione farebbe venir meno in questi procedimenti la legittimazione di una delle parti in causa e muterebbe l'oggetto stesso del giudizio, che non sarebbe più un diritto di uso civico spettante alla comunione, ma un diritto reale del singolo membro della comunione, sicché, anche indipendentemente dalle norme dell'art. 20, l'autorità giudiziaria dovrebbe dichiarare il venir meno della materia del contendere nelle cause instaurate sulla base della legislazione in vigore prima della legge provinciale del 1959.

Soltanto in questo senso, e non già in senso tecnico, dovrebbe essere interpretata l'espressione contenuta nell'art. 20 - "estinzione del procedimento". La difesa della Provincia crede di poter trovare conferma a questa tesi nel fatto che l'altra ed opposta renderebbe applicabile anche la disciplina dell'estinzione del procedimento di appello, che, secondo il disposto dell'art. 338 del Cod. proc. civile, determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, il che sarebbe assolutamente inconciliabile con una esatta interpretazione dell'art. 20.

In definitiva, questo articolo non avrebbe altra funzione se non quella di rendere esplicito un effetto della nuova legge, che si produrrebbe indipendentemente dalla norma legislativa impugnata, che, per conseguenza, avrebbe un valore meramente dichiarativo, e non costitutivo di nuove situazioni giuridiche. Errata, pertanto, l'affermazione della Corte d'appello di Roma, che la norma sottrarrebbe alla competenza della Sezione speciale per gli usi civici materia che a questa spetta, perché l'articolo 20 non modifica per nulla questa competenza, ma si limita ad affermare l'esigenza che la nuova disciplina sostanziale della materia trovi applicazione anche rispetto ai procedimenti giudiziari in corso.

La difesa della Provincia ritiene inoltre che, pur se si volesse assumere l'art. 20 nel suo solo significato letterale, si dovrebbe ugualmente dichiarare la non fondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale, in quanto, una volta riconosciuta alla Provincia la potestà legislativa primaria in materia di usi civici, non si potrebbe non riconoscerle anche la potestà di porre una norma che, formalmente di natura processuale, costituisce un necessario complemento della disciplina sostanziale di sua competenza: il che sarebbe stato già affermato dalla Corte costituzionale.

9. - La difesa della Provincia di Bolzano ha depositato anche una memoria il 25 aprile di quest'anno, nella quale, dall'esame delle leggi che hanno regolato la materia nella Provincia di Bolzano come parte del Tirolo dal 1853 al 1909, trae la conclusione che la legge provinciale non ha fatto altro se non ricostituire la situazione quale era prima della legge del 1927 sugli usi civici, sottolineando che i diritti soggettivi e individuali dei componenti le singole "interessenze" non muterebbero natura per il fatto che la legge impugnata definisca queste interessenze comunioni private di interesse pubblico; una definizione che vuole significare soltanto la esistenza di un interesse generale per il più razionale esercizio di quei diritti: cosa non diversa da quella dei molti altri casi in cui esistano limitazioni o restrizioni all'esercizio di diritti privati nel pubblico interesse.

10. - All'udienza dell'8 maggio 1963 le parti hanno ribadito le loro tesi e insistito sulle conclusioni già prese.

 

Considerato in diritto

 

1. - L'eccezione di non rilevanza sollevata dalla difesa della Società Vascellari deve essere respinta. Non vale in contrario la circostanza che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, Sezione speciale usi civici, abbia sostenuto in via principale, nelle sue conclusioni, la tesi che il giudizio potesse essere deciso senza ricorrere alle norme dell'art. 20 della legge provinciale. Quel che conta é che la Corte di appello abbia ritenuto che la rilevanza sussistesse e ne abbia dato nell'ordinanza di rimessione un'ampia motivazione. Tanto basta al fine della rituale proposizione della questione di costituzionalità, giusta il costante avviso di questa Corte.

2. - Diversa questione é quella dei limiti del giudizio che, secondo la tesi delle due parti costituite, riguarderebbe soltanto le norme dell'art. 20 e non già anche quelle degli artt. 1 e 2 della legge provinciale.

É evidente, infatti, che questa é una questione d'interpretazione dell'ordinanza, atto introduttivo del giudizio, certamente di competenza della Corte costituzionale. Senonché l'ordinanza non lascia dubbi sul fatto che il giudice a quo abbia voluto sottoporre al giudizio di costituzionalità anche gli artt. 1 e 2, anzi in primo luogo questi, come si può dedurre dall'affermazione, che vi si legge, che le norme dell'art. 20 sono conseguenza della diversa qualificazione della natura delle associazioni agrarie esistenti nella Provincia di Bolzano, che la legge fa appunto nei suoi due primi articoli: il che vuol dire che l'eventuale dichiarazione d'illegittimità di questi travolgerebbe con sé tutta la legge e assorbirebbe la questione dell'art. 20. Pertanto la formula del dispositivo, che sottopone alla Corte la questione di legittimità del citato art. 20 "in collegamento con gli artt. 1 e 2 della stessa legge", non si limita a individuare la materia, alla quale quell'articolo si riferisce, come é opinione della difesa della Provincia di Bolzano, ma esprime la volontà del giudice a quo di sottoporre alla Corte, perché giudichi della loro costituzionalità, sia i due primi, sia l'ultimo degli articoli della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2.

3. - Deve essere respinta anche l'eccezione, sollevata segnatamente dalla difesa della Provincia, secondo la quale la questione, oggetto del presente giudizio, sarebbe stata proposta irritualmente, senza, cioé, l'esatta indicazione delle norme costituzionali che la legge avrebbe violato, venendo così a mancare l'uno dei due termini nei quali si articola ogni questione di costituzionalità.

Ora, é esatto che l'ordinanza ha fatto richiamo erroneamente all'art. 117, che definisce l'oggetto e i limiti del potere legislativo delle Regioni di diritto comune, e all'art. 134, il quale specifica le competenze della Corte costituzionale, ma non é meno esatto che essa ha configurato i vizi delle norme impugnate come violazioni dei limiti segnati alla competenza legislativa della Provincia dallo Statuto, e ha richiamato di questo esplicitamento l'art. 11, n. 8, e l'art. 4, che rispettivamente fondano la potestà legislativa provinciale in materia di usi civici e ne segnano i limiti. Che é quanto basta perché la Corte possa individuare la questione di costituzionalità che le é stata sottoposta e procedere nel giudizio.

4. - Da tutto questo consegue che la Corte deve in primo luogo esaminare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge provinciale. Tale questione non é fondata.

La Provincia di Bolzano gode in materia di usi civici (art. 11, n. 8, dello Statuto speciale) di una potestà legislativa, che usa definire "primaria", vale a dire tale che trova i suoi limiti soltanto nella Costituzione, nei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, negli obblighi internazionali e negli interessi nazionali, nonché nelle norme fondamentali delle riforme economiche e sociali della Repubblica (art. 4 del medesimo Statuto). Non si può dire che questi limiti siano stati travalicati dalle norme contenute nei due articoli impugnati, i quali qualificano le interessenze, le vicinie e le altre comunità e associazioni agrarie comunque denominate e costituite, "comunioni private di interesse pubblico", soggette, per quanto non é stabilito dalla legge provinciale, alle norme del Codice civile (art. 1), e sottopongono alla sola disciplina di questo le comunioni che si siano formate dopo l'"impianto" del libro fondiario e le altre che, pur formate prima, non comprendano più di cinque membri.

Vero é che il sistema così istituito dalla legge provinciale deroga per questa parte al sistema della legge statale 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici, ma é anche vero che questa legge é una legge ordinaria, che ricondusse sotto un'unica disciplina, fondata in via principale sulle tradizioni e la legislazione delle Province meridionali, una materia come quella degli usi civici che ha avuto, nella storia giuridica per tanti aspetti non unitaria del nostro Paese, origini e svolgimenti localmente differenti. Sicché la competenza riconosciuta non soltanto alle Province di Trento e Bolzano, ma anche alla Regione della Valle d'Aosta (art. 2, lett. o - usi civici, consorterie, promiscuità per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprietà culturali - dello Statuto speciale), alla Sicilia (art. 14, lett. c, dello Statuto speciale) e alla Sardegna (art. 3, lett. m, dello Statuto speciale), sta a provare il proposito del legislatore costituente di rimediare a codesta artificiosa uniformità, disponendo che la materia degli usi civici fosse regolata dal legislatore regionale e in difformità dalle leggi dello Stato in quelle regioni, segnatamente in quelle alpine, dove si sono conservate tenaci tradizioni e consuetudini che possono essere ricondotte ad usi antichissimi, romani e germanici, e dove le condizioni geografiche e la natura degli ordinamenti agrari impongono regole particolari nell'uso dei boschi e dei pascoli. Stando così le cose, non ha senso configurare un contrasto tra la legge provinciale e la legge ordinaria statale, assumendo a principi dell'ordinamento giuridico i principi che possono essere dedotti dalla legge ordinaria del 1927.

5. - Sulla particolare situazione storica, geografica, economica e sociale della Provincia alto-atesina le difese delle due parti in giudizio hanno richiamato insistentemente l'attenzione della Corte per convalidare la tesi che la legge provinciale non abbia fatto se non restituire alle interessenze, vicinie e altre comunità e associazioni agrarie il carattere di comunioni di diritto privato, che era stato sempre loro proprio, e ai diritti dei membri di codeste associazioni il carattere di diritti "individuali" di proprietà o di servitù.

Va da sé che la Corte non può e non deve ricostruire questo lungo svolgimento storico per accertare la fondatezza delle affermazioni delle parti. Tuttavia le leggi, alle quali esse si richiamano, elencano sì accanto ai Comuni e alle frazioni, interessenze vicinati classi di contadini dotati singolaristi e simili, ma non ne definiscono la natura, sicché può pure dubitarsi che tutte codeste varie associazioni, nella più parte dei casi fornite di una loro particolare storia e di una loro particolare natura, fossero considerate di diritto privato e diritti "individuali" quelli esercitati dai loro membri su terreni di proprietà dell'associazione o su terreni altrui. Nemmeno risulta evidente, come affermano le parti, che codeste associazioni siano da collegare in ogni caso col "maso chiuso", i loro membri coi titolari pro tempore dei masi e le terre soggette agli usi di regola con le pertinenze indivise dei masi. Le leggi citate, infatti, si propongono o "di regolare o reluire (che vuol dire liquidare o sciogliere) i diritti di prevalersi di legname, pascoli e prodotti forestali, come pure alcuni diritti di servitù e di possesso comune e di godimento" (patente sovrana 5 luglio 1853, n. 130); o di fissare norme generali, lasciando poi alle leggi provinciali di stabilire se si dovesse procedere alla divisione dei terreni sui quali esistessero "diritti di possesso e di godimento comuni fra le preesistite autorità feudali e i preesistiti sudditi" o fra due Comuni o tra i membri di un Comune o di una frazione o di "vicinati" e analoghe comunità agrarie, "classi di contadini, dotati, singolaristi e simili in forza della loro comunione personale o congiunta al possesso, ovvero tra gli aventi diritto a terreni alternati e variabili esistenti in alcuni paesi" (legge imperiale 7 giugno 1883, n. 94); oppure di regolare i vari casi di divisione (generale, speciale o singolare), di definire i terreni "comuni", "il godimento comune o alternato" e la qualità di "consorte", che é colui il quale si trovi nel possesso di diritti comuni o sia investito di diritti di compartecipazione agli utili, quale membro di una comunità formata dai cessati dipendenti, dai membri dei Comuni o dalle classi aventi diritto al godimento di terreni alternati o variabili, "sia che tale appartenenza dipenda dalla loro comunione personale ovvero dal diritto di proprietà su un'altra realita" (legge 19 giugno 1909, n. 61, valevole per la Contea principesca del Tirolo, promulgata dall'imperatore "con l'adesione della Dieta provinciale della Contea").

Questi dubbi, tuttavia, non tolgono valore alla tesi della non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge, non soltanto perché, nella maggior parte dei casi, in effetti di trattava e si tratta di associazioni che possono profilarsi come associazioni di diritto privato e di diritti riconosciuti, come nel caso di specie, in misura diversa ai singoli masi e ad essi intestati nel libro di archiviazione, che precedé il libro fondiario impiantato con le leggi 17 marzo 1897 e 10 aprile 1898 (nozione regolatrice della Comm. prov. per la sistemazione e l'affrancazione degli usi civici 10 agosto 1889), e anche, di regola, di terre e di usi collegati col maso chiuso, integrazione essenziale dell'economia di codeste singolari aziende agricole, ma anche perché la legittimità di questa legge non si può far dipendere in toto dalla condizione che essa ripeta e rinnovi consuetudini, tradizioni, norme e istituzioni, così come erano intese e regolate nel periodo anteriore all'entrata in vigore della legislazione italiana nella Provincia di Bolzano. Condizione che porterebbe a negare al legislatore provinciale ogni discrezionalità in una materia, che, pur fondata sull'autorità di tradizioni secolari, non era del tutto pacifica e aveva dato luogo a contrasti tra le tendenze legislative imperiali, coerenti col moto generale del secolo scorso, diretto ad eliminare i residui del regime feudale e di regola alla "liquidazione" degli usi civici e alla "sistemazione" delle terre sulle quali venivano esercitati, e dall'altra parte le tendenze e le esigenze diverse, se non opposte, della popolazione dell'arco alpino favorevoli alla persistenza delle antiche comunità, e delle antiche forme di godimento e di uso delle terre comuni, come risulta, del resto, e dal fatto che le leggi imperiali, pur prevedendo la liquidazione degli usi civici, consentivano il "regolamento" loro, e dalla necessità anche allora avvertita di conferire alle Province o Regioni ampi poteri in questa materia.

Del quale stato di cose e segnatamente dell'ora rilevato contrasto tra i criteri ispiratori delle leggi imperiali e le aspirazioni e le necessità locali é riprova da ultimo la legge 19 giugno 1909, n. 37, "valevole per la Contea principesca del Tirolo sulla regolazione e affrancamento dei diritti di godimento di legna, di pascoli e di prodotti forestali..., nonché sull'assicuramento dei diritti degli aventi diritto a servitù boschive", la quale fu promulgata e pubblicata soltanto nel 1911, il 24 di maggio, nel "Bollettino delle leggi e ordinanze per la Contea principesca del Tirolo e per il Voralberg" alla puntata XII.

Ora, questa legge, che si propone di regolare, come risulta dal par. 1, i diritti di far legna e di percepire legna e altri prodotti forestali in un bosco o da un bosco altrui, nonché i diritti di pascolo sopra fondi e terreni altrui, prevede in primo luogo la "regolazione" (paragrafi 2 e 3) e soltanto in secondo luogo l'affrancamento (par. 9), sottoponendolo a certe condizioni e disponendo che esso possa essere compiuto o con la cessione di terreni o col pagamento di un capitale (par. 10); e, che é più, stabilisce che, nel caso si attui la "reluizione" mediante la cessione di terreni, tale cessione debba "farsi di regola pro indiviso al complesso di tutti gli aventi diritto" (par. 20), riuniti in un organismo di difficile definizione, che sarà amministrato e rappresentato secondo norme che la legge pone e che dovranno trovare posto in uno statuto (par. 21).

6. - Fondata é, invece, la questione di costituzionalità dell'art. 20, e la ragione é che questo articolo, ordinando al giudice di dichiarare estinti i processi in corso, d'ufficio o su richiesta di parte, e disponendo, come conseguenza di questa dichiarazione, la cancellazione delle annotazioni relative sul libro fondiario, disciplina materia che é affatto sottratta alla competenza della Provincia di Bolzano. Vero é che di questa norma le difese delle parti, segnatamente quella della Società Vascellari, tentano di dare un'interpretazione in virtù della quale essa non vorrebbe significare se non l'obbligo fatto al giudice di dichiarare, in conseguenza dell'entrata in vigore della nuova legge, la cessazione della materia del contendere; un obbligo al quale il giudice sarebbe tenuto, nel caso in esame, anche senza un'espressa disposizione di legge. Ma é evidente che ciò non é sufficiente per ritenere non invasa dal legislatore provinciale la sfera di competenza statale. E, del resto, la dichiarazione di illegittimità costituzionale non vieterà, se questa ipotesi é valida, che si producano gli effetti connessi con la figura dello ius superveniens: soltanto deve essere il giudice a stabilire caso per caso se questa ipotesi sussista e quali ne siano le conseguenze.

Non vale richiamare la Corte, come fa la difesa della Società, a considerare l'ipotesi dell'inutilità di una dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma che abbia sì esorbitato dai limiti della competenza provinciale, ma soltanto per enunciare una conseguenza giuridica, alla quale si perverrebbe egualmente in applicazione di principi generali dell'ordinamento. La Corte non può e non deve esaminare, in casi come questo, se non se la norma sia in contrasto, oppure non, con la Costituzione, lasciando al giudice ordinario di stabilire quali siano gli effetti della pronunzia di incostituzionalità.

Infine, non vale nemmeno il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in materia di "masi chiusi", sulla stretta connessione della quale con l'altra degli "usi civici" le difese hanno insistito. La ragione che giustificò la dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1, modificato dall'art. 2 della legge provinciale 2 settembre 1954, n. 2, che conferisce al Pretore poteri, non previsti dall'ordinamento statale, in materia di stima del valore di assunzione del maso chiuso, fu trovata nel fatto che quella norma, la quale di per sé contrastava, come notò la Corte, con l'art. 108 della Costituzione, era parte necessaria della disciplina unitaria del maso chiuso. Sicché la norma dello Statuto speciale del T.-A.A., che quell'istituto richiamava appunto nella sua integrità, non poteva essere intesa se non come derogatrice delle norme contenute nell'art. 108 della Costituzione e negli artt. 4 e 11 dello stesso Statuto speciale: ragioni queste che, come é facile vedere, non si riscontrano nel caso ora all'esame della Corte, per il quale non si pone lo stretto legame di una norma che rientra in un campo riservato alla competenza dello Stato, quale é quello dei modi di estinzione del processo e, in conseguenza, della competenza e della giurisdizione, con la disciplina dell'istituto degli "usi civici".

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti, dichiara:

a) non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Provincia di Bolzano 7 gennaio 1959, n. 2;

b) l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 20 della stessa legge.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE

GIOVANNI CASSANDRO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 8 giugno 1963.