ORDINANZA N. 182
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo comma, d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito in legge 5 aprile 1985 n. 118 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1985 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Trama Mario ed altra c. Contardi Giuseppina, iscritta al n. 704 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1986.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento vertente fra Trama Mario e Contardi Giuseppina ed avente ad oggetto la decadenza di quest'ultima dal beneficio della sospensione dello sfratto, essendosi la medesima resa morosa nel pagamento dei canoni, il Pretore di Milano con ordinanza del 26 giugno 1985 (reg. ord. n. 704 del 1985) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo comma, d.l. n. 12 del 1985 conv. in 1. n. 118 del 1985, il quale prevedeva la decadenza per morosità dal beneficio de quo soltanto in riferimento ai precedenti commi quinto e sesto, ossia solo per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata, ovvero per gli acquirenti di alloggi di edilizia agevolata;
che tale limitazione sembrava al Pretore contrastare con l'art. 3 Cost., non essendo ravvisabile alcuna ragione di non estendere la decadenza in questione a tutti i conduttori, beneficiari della sospensione dell'esecuzione, che si fossero resi morosi;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata.
Considerato che, come questa Corte ha già deciso nella sent. n. 109 del 1986
, la questione deve ritenersi manifestamente inammissibile poiché con essa il giudice rimettente chiede una pronuncia additiva, presupponente una scelta, di esclusiva competenza del legislatore, tra una pluralità di soluzioni, tutte idonee in astratto ad estendere la decadenza dal beneficio per cui é causa.