Ordinanza n. 182 del 1986

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ORDINANZA N. 182

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente 

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo comma, d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito in legge 5 aprile 1985 n. 118 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1985 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Trama Mario ed altra c. Contardi Giuseppina, iscritta al n. 704 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento vertente fra Trama Mario e Contardi Giuseppina ed avente ad oggetto la decadenza di quest'ultima dal beneficio della sospensione dello sfratto, essendosi la medesima resa morosa nel pagamento dei canoni, il Pretore di Milano con ordinanza del 26 giugno 1985 (reg. ord. n. 704 del 1985) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo comma, d.l. n. 12 del 1985 conv. in 1. n. 118 del 1985, il quale prevedeva la decadenza per morosità dal beneficio de quo soltanto in riferimento ai precedenti commi quinto e sesto, ossia solo per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata, ovvero per gli acquirenti di alloggi di edilizia agevolata;

che tale limitazione sembrava al Pretore contrastare con l'art. 3 Cost., non essendo ravvisabile alcuna ragione di non estendere la decadenza in questione a tutti i conduttori, beneficiari della sospensione dell'esecuzione, che si fossero resi morosi;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata.

Considerato che, come questa Corte ha già deciso nella sent. n. 109 del 1986

, la questione deve ritenersi manifestamente inammissibile poiché con essa il giudice rimettente chiede una pronuncia additiva, presupponente una scelta, di esclusiva competenza del legislatore, tra una pluralità di soluzioni, tutte idonee in astratto ad estendere la decadenza dal beneficio per cui é causa.

Visti gli artt. 26 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma settimo, d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 Conv. in 1. 5 aprile 1985 n. 118, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.

 

Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1986.