ORDINANZA N. 57
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 183 del codice penale militare di pace promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 maggio 1977 dal Tribunale militare territoriale di La Spezia nel procedimento penale a carico di Nora Oscar ed altro, iscritta al n. 403 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 dell'anno 1977;
2) ordinanza emessa il 13 luglio 1979 dal Tribunale militare territoriale di Padova nel procedimento penale a carico di Galassi Omero ed altri, iscritta al n. 904 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 dell'anno 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice relatore dott. Brunetto Bucciarelli Ducci.
Considerato che i Tribunali militari territoriali di La Spezia e di Padova, con ordinanze rispettivamente del 10 maggio 1977 e del 13 luglio 1979, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 183 del codice penale militare di pace, in quanto il concetto di "sedizione", posto a fondamento della condotta criminosa, contrasterebbe con il principio di stretta legalità, per l'insufficiente definizione del termine affidata alla mera discrezionalità dell'interprete, e con il principio di uguaglianza, per le discriminazioni cui tale discrezionalità potrebbe condurre in situazioni di fatto identiche.
Ritenuto che, per quanto riguarda la questione sollevata dal Tribunale militare territoriale di La Spezia, questa Corte ha già ritenuto infondata analoga questione relativa agli artt. 654 e 655 cod. penale, in quanto il concetto di "sedizione" corrisponde ad un comportamento che ha, nella comune comprensione ed esperienza, un preciso significato tradizionale generalmente accettato e penalmente rilevante, che implica ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento nei confronti delle pubbliche istituzioni, così da risultare idoneo in concreto a scuotere e porre in pericolo l'ordine pubblico (sentenze nn. 120/1957
e 15/1973):
che, peraltro, la sufficiente determinazione della condotta vietata esclude discriminazioni soggettive in linea generale ed astratta, tali da violare il principio di uguaglianza.
Ritenuto, invece, per quanto riguarda l'eccezione sollevata dal Tribunale militare territoriale di Padova, che essa risulta manifestamente inammissibile per difetto di motivazione, che non può essere sanato dal richiamo per relationem di altre ordinanze di rimessione da parte del giudice a quo, come questa Corte ha più volte statuito in recenti pronuncie (ordinanze nn. 22, 102, 140, 272, 305, 347, 371, 377/1983).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 183 del codice penale militare di pace, sollevata in relazione agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione dal Tribunale militare territoriale di La Spezia con ordinanza del 10 maggio 1977;
2) dichiara manifestamente inammissibile la identica questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli stessi parametri, dal Tribunale militare territoriale di Padova con ordinanza del 13 luglio 1979.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 marzo 1984.