ORDINANZA N. 377
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nell'art. 1 della legge 6 febbraio 1980, n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica) promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1981 dal Tribunale per i minorenni di Trento, nei procedimenti penali riuniti a carico di De Gasperi Nicola ed altri, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 26 maggio 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Tribunale minorile di Trento, con l'ordinanza e nel procedimento penale di cui all'epigrafe, sollevava la sopradescritta questione di legittimità costituzionale rilevando che, col precludere, quando ricorra l'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione, la parte favorevole del giudizio di bilanciamento prevista dall'art. 69 cod. pen., anche nei confronti della diminuente concernente la minore età, l'articolo impugnato determina un trattamento uniforme per situazioni decisamente disuguali come quelle riguardanti adulti e minori;
che in tal senso é, del resto, l'ispirazione di fondo di tutta la normativa penale concernente i minori, sicché del tutto irrazionale appare la contrastante impugnata disposizione;
che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto declaratoria d'infondatezza della questione, rilevando che la preclusione del favorevole bilanciamento riguarda soltanto la speciale aggravante della finalità di terrorismo o di eversione, e che su tal punto il legislatore ha esercitato un potere discrezionale che trova ampia giustificazione nella grave contingenza attraversata dal Paese: mentre poi il trattamento di base relativo ai minori é rimasto immutato quanto all'accertamento dell'imputabilità.
Considerato, però, che l'ordinanza non dedica parola alla rilevanza, limitandosi a riferirsi per relationem alla requisitoria del P.M.: riferimento ritenuto inammissibile dalla costante giurisprudenza di questa Corte dovendo la rilevanza desumersi da adeguata e diretta motivazione contenuta nella stessa ordinanza;
che, quand'anche si volesse osservare che, la diminuente dipendente dalla minore età essendo obbligatoria ex art. 98, primo comma, cod. pen., essa viene necessariamente in bilanciamento coll'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione senza che occorra in proposito particolare conoscenza dei fatti, andrebbe però obiettato che quanto meno avrebbe dovuto il giudice a quo riportare esplicitamente nell'ordinanza l'imputazione, in guisa da farvi trasparire l'avvenuta contestazione dell'aggravante in parola;
che, pertanto, dev'essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 febbraio 1980, n. 15, sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe dal Tribunale per i minorenni di Trento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1983.