Sentenza n. 120 del 1957
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SENTENZA N. 120

ANNO 1957

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. MARIO BRACCI

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 654 del Codice penale promosso con ordinanza 6 novembre 1956 del Pretore di Velletri nel procedimento penale a carico di Riga Pasquale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 del 12 gennaio 1957 e iscritta al n. 342 del Registro ordinanze 1956.

Udita la relazione del Giudice Mario Cosatti nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 1957.

 

Ritenuto in fatto

 

Il comandante la Stazione carabinieri di Valmontone, con rapporto 15 maggio 1956, riferì al Pretore di Velletri che il 10 maggio in detto Comune, in occasione di un comizio elettorale, il maestro elementare Pasquale Riga, in istato di ubriachezza, postosi a breve distanza, si faceva beffe dell'oratore, ripetendone i gesti; e che invitato dai militari dell'Arma, per tema di turbamento dell'ordine pubblico, ad allontanarsi seguendo i militari stessi, si era rifiutato, cedendo di poi alle preghiere di un suo collega. Concluse denunziando il Riga per ubriachezza manifesta (art. 688 Cod. pen.), per molestia e disturbo alle persone (art. 660 Cod. pen.) e per inosservanza di provvedimento dell'autorità (art. 650 Cod. pen.).

Instaurato procedimento penale a carico del Riga, egli é stato imputato dei reati previsti e puniti dagli artt. 688 e 650 Codice pen., nonché dall'art. 654 Cod. pen., perché in un pubblico comizio per propaganda elettorale compiva manifestazioni sediziose, ponendo in ridicolo l'oratore.

La difesa dell'imputato ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 654 Cod. pen. in riferimento all'art. 21 della Costituzione.

Il Pretore con ordinanza 6 novembre 1956, ritenuta la sollevata eccezione non manifestamente infondata, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Tale ordinanza, comunicata ai Presidenti delle Camere e notificata l'11 dicembre 1956 al Presidente del Consiglio dei Ministri, é stata pubblicata, per disposizione del Presidente di questa Corte, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 del 12 gennaio 1957.

Il Presidente del Consiglio non é intervenuto, né si é costituita la parte; pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87,e dell'art. 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956), la causa é stata trattata in camera di consiglio il giorno 7 giugno 1957.

 

Considerato in diritto

 

L'ordinanza 6 novembre 1956 del Pretore di Velletri pone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 654 del Cod. pen. "potendovi essere contrasto tra il contenuto della norma in parola e l'art. 21 della Costituzione concernente la libertà di pensiero senza limiti precostituiti", in relazione al significato da attribuirsi al termine "sedizioso".

Reputa la Corte tale questione non fondata.

Già nella sentenza n. 1 del 5 giugno 1956 la Corte ha delineata una compiuta interpretazione dell'art. 21 della Costituzione: ha, tra l'altro, affermato - concetti fondamentali cui é informata tutta la motivazione di quella sentenza - che é da escludere che con la enunciazione del diritto di libera manifestazione del pensiero la Costituzione abbia consentito attività le quali turbino la tranquillità pubblica ovvero abbia sottratto alla polizia di sicurezza la funzione di prevenzione dei reati; che il concetto di limite é insito nel concetto di diritto e che nell'ambito dell'ordinamento le varie sfere giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente, perché possano coesistere nell'ordinata convivenza civile.

Nelle premesse considerazioni trovasi la sicura soluzione della questione qui in esame.

L'art. 654 é collocato nel libro terzo, titolo primo del Codice pen., più precisamente nel capo primo "delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza" e nella sezione prima di esso "delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica". Le ipotesi in esso previste - grida e manifestazioni sediziose -, che rispondono a un concetto generale, implicano sempre eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni e pericolo per l'ordine pubblico: come tali, restano al di fuori della nozione e della concreta estrinsecazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione (art. 21 della Costituzione).

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956);

dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza 6 novembre 1956 del Pretore di Velletri, sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 654 Cod. pen. in riferimento all'art. 21 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1957.

Gaetano AZZARITI – Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA – Aldo SANDULLI.

 

Depositata in Cancelleria il 8 luglio 1957.