ORDINANZA N. 22
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1977 dal Tribunale per i minorenni di Napoli nel procedimento penale a carico di Ciaramella Salvatore, iscritta al n. 576 del registro ordinanze del 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 22 febbraio 1978.
Udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice relatore Antonino De Stefano.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 17 ottobre 1977 il tribunale per i minorenni di Napoli ha deferito a questa Corte, su istanza di parte, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dell'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1935, n. 835, "in quanto l'applicazione giurisprudenziale di tale norma attua una netta disparità di trattamento in danno dei minori, comportando, specie per effetto delle nuove norme in materia di concorso formale e di reato continuato, la sottoposizione del minore stesso ad un doppio giudizio con intuibili conseguenze sia nell'erogazione delle pene, sia nell'onere della difesa".
Considerato che l'ordinanza di rimessione non svolge alcuna motivazione in ordine alla rilevanza, nel giudizio di provenienza, della dedotta questione di legittimità costituzionale, né contiene il menomo riferimento alla concreta fattispecie;
che a tale carenza non può sopperire la semplice indicazione in essa racchiusa, che trattasi di eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato, restando anche in tal caso insoddisfatta la fondamentale esigenza della chiara e generale conoscenza, attraverso l'apposito regime di pubblicità delle relative ordinanze, delle questioni di legittimità costituzionale deferite alla Corte: esigenza cui é preordinato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale prescrive appunto che il giudice a quo riferisca nell'ordinanza di rimessione i termini ed i motivi dell'istanza con cui fu sollevata la questione;
che deve, pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, ordinanze n. 202, n. 203 e n. 212 del 1982), dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione per assoluta carenza di motivazione in punto di rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1935, n. 835, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 17 ottobre 1977 (R.O. n. 576 del 1977) dal tribunale per i minorenni di Napoli.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.
Leopoldo ELIA – Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN -Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 1 febbraio 1983.