Ordinanza n. 202 del 1982
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ORDINANZA N. 202

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 17, 18 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), dell'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e del titolo III e degli artt. 58, 60, 61 e 62 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 promossi con le ordinanze emesse il 9 febbraio 1979 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Lucera, il 19 febbraio 1979 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Pisa, il 27 luglio 1979 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Milano, il 10 marzo 1980 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Avezzano, il 26 novembre 1979 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Paola, il 19 giugno 1981 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Cagliari, il 4 febbraio 1981 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Rieti e il 30 ottobre 1981 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Piacenza, rispettivamente iscritte ai nn. 501 e 534 del registro ordinanze 1979, al n. 120 del registro ordinanze 1980, ai nn. 44, 233, 616 e 624 del registro ordinanze 1981 e al n. 156 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 244 e 258 del 1979, n. 124 del 1980, nn. 98 e 248 del 1981 e nn. 19 e 227 del 1982.

Visti l'atto di costituzione di Ceriotti Pierino e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Considerato che l'ordinanza 27 luglio 1979 della Commissione tributaria di 1 grado di Milano (R.O. 120/80) si limita a criticare gli articoli delle leggi impugnate senza alcun riferimento alla fattispecie concreta e senza motivare in punto di rilevanza, né sulle ragioni della denunziata incompatibilità,

che, per tal modo, non viene ottemperato al precetto dell'art. 23, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 che fa obbligo all'autorità giurisdizionale, che sollevi questione di legittimità costituzionale, di riferire nell'ordinanza i termini e i motivi della questione (sent. 29/82 e 158/82 di questa Corte),

che, pertanto, nei confronti dell'ordinanza milanese si impone una declaratoria di manifesta inammissibilità per assoluto difetto di rilevanza,

che analogo provvedimento dev'essere adottato nei confronti dell'ordinanza 10 marzo 1980 della Commissione tributaria di 1 grado di Avezzano (R.O.44/81) perché in essa si riconosce che la copia del ricorso fu dalla parte presentata entro l'anno, sì che erroneamente era stata emanata la declaratoria di estinzione del processo ben 46 giorni prima dello scadere del termine di decadenza,

che, pertanto, la rilevanza della dedotta questione non si era in realtà mai verificata, tant'è vero che la stessa Commissione non ha nemmeno ritenuto di sospendere la trattazione del ricorso, di cui ha ordinato la restituzione al ruolo,

che, invece, per quanto si riferisce a tutte le altre ordinanze, é frattanto sopravvenuto il d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, il cui art. 8 ha integralmente sostituito il denunziato art. 17 del precedente decreto, fra l'altro sopprimendo proprio il comma concernente le lamentate improcedibilità ed estinzione del processo,

che conseguentemente gli atti devono essere restituiti ai rispettivi giudici a quibus affinché riesaminino la rilevanza alla luce della citata nuova normativa,

che i giudizi debbono essere riuniti attesa l'identità della questione di fondo proposta.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dispone la riunione di tutti i giudizi indicati in epigrafe.

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Commissione tributaria di 1 grado di Milano con ord. 27 luglio 1979 (R.O. 120/80), in ordine agli artt. 17, 18 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, 58, 60, 61, 62 e l'intero titolo III del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nonché in ordine all'art. 10 n. 11 della l. 9 ottobre 1971, n. 825 con riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76, 97, 101, secondo comma, 104 e 113 Cost.

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria di 1 grado di Avezzano con ordinanza 10 marzo 1980 (R.O. 44/81) in ordine all'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, con riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost.

Ordina la restituzione di tutti gli altri atti ai rispettivi giudici a quibus.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1982.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 24 novembre 1982.