ORDINANZA N. 203
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Antonino DE STEFANO
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1981 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Padova sui ricorsi riuniti proposti dalla S.a.s. SIOM ed altro, iscritta al n. 728 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 68 del 10 marzo 1982. Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice relatore Ettore Gallo. Ritenuto che l'ordinanza di rimessione é così testualmente formulata: "ritenuta non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 44, terzo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, rimette gli atti alla Corte Costituzionale"; considerato che, pertanto, l'ordinanza é assolutamente carente di qualsiasi accenno alla fattispecie concreta, né é indicato in alcun modo il parametro costituzionale cui la denunciata illegittimità andrebbe riferita; che, per tal modo, resta insoddisfatta la prescrizione dell'art. 23, secondo comma, della l. 11 marzo 1953 n. 87, secondo cui la stessa autorità giurisdizionale deve riferire, mediante l'ordinanza di rimessione, i termini e i motivi della questione medesima (vedi, in termini, le sent. 28/82 e 158/82 di questa Corte);, che, conseguentemente, s'impone una declaratoria di manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza a causa di assoluta carenza di motivazione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, terzo comma D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 sollevata con ordinanza 2 febbraio 1981 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Padova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1982.
Antonino DE STEFANO - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Avv. Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO.
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 24 novembre 1982.