Ordinanza n. 305 del 1983

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ORDINANZA N. 305

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

          Prof. Virgilio ANDRIOLI  

          Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81 cod. pen. (Concorso formale - Reato continuato) promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1980 dal Tribunale di Verona nel procedimento penale a carico di Scotti Giulio iscritta al n. 61 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 1981;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella camera di consiglio del 22 giugno 1983, il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con ord. 17 ottobre 1980 il Tribunale di Verona, nel processo penale contro Scotti Giulio, imputato di furto aggravato e porto abusivo di coltello, sollevava questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 81 secondo comma cod. pen., nella parte in cui non consente di ritenere applicabile l'istituto del reato continuato tra fatti già giudicati, puniti con sola pena detentiva, e fatti da giudicare puniti con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, e ciò in contrasto coll'art. 3 Cost. perché determinerebbe grave ed ingiustificata disparità nei confronti di chi é soggetto delle stesse situazioni in unico giudizio;

che, nonostante una certa perplessità della prospettazione, in realtà la denunziata disparità si riferisce alle ipotesi in cui la pena più grave da assumere a base del cumulo giuridico di cui al secondo comma dell'art. 81 cod. pen. essendo quella irroganda per i fatti da giudicare, la presenza del giudicato in ordine alla pena irrogata per altri fatti, uniti dal vincolo della continuazione con quelli in corso di giudizio, impedisce di procedere ad adeguato aumento discrezionale sulla pena base, in quanto non é possibile demolire il giudicato e procedere a nuova quantificazione,

considerato, però, che tutto questo presuppone, già in termini di rilevanza, che il giudice remittente indichi nella sua ordinanza gli elementi per i quali ritiene di propendere per la effettiva sussistenza nella specie in esame del vincolo unificatore dell'unico disegno criminoso tra i fatti giudicati e quelli da giudicare,

che, invece, non soltanto l'ordinanza non motiva nemmeno per cenni in ordine a siffatta essenziale circostanza, ma deve anzi osservarsi che, quand'anche si volesse (e non si dovrebbe) fare riferimento al fascicolo d'ufficio, il caso di specie é ipotesi scolastica di assoluta esclusione del vincolo della continuazione, giacché il reato di insubordinazione con ingiuria contro superiori non ufficiali (art. 189 c.p.m.p.), per cui l'imputato fu separatamente condannato dal Tribunale militare di Verona, e che rappresenterebbe il giudicato ostativo all'applicazione dell'istituto, é impensabile fosse stato concepito in unicità di disegno criminoso col furto dell'autovettura e col porto abusivo del coltello,

che, in realtà, lo Scotti, dopo aver tentato di fuggire alla vista dei carabinieri, inseguito e catturato nel possesso della refurtiva e del coltello dal porto vietato, condotto in caserma e dichiarato in arresto, oltraggiò volgarmente i militari dell'Arma, attraverso una determinazione manifestamente estemporanea che nulla più aveva a che vedere coll'originario disegno di furto dell'autovettura,

che, pertanto, proprio a fronte di siffatta situazione di ovvia esclusione dell'unicità del disegno criminoso, s'imponeva almeno che il Tribunale spiegasse in motivazione le ragioni per cui riteneva di andare in diverso avviso, conseguentemente giudicando rilevante la sollevata questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile, per assoluta mancanza di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale sollevata coll'ordinanza in epigrafe dal Tribunale di Verona nei riguardi dell'art. 81 secondo comma cod. pen. in relazione all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 settembre 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 29 settembre 1983.