Ordinanza n. 272 del 1983

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ORDINANZA N. 272

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

          Prof. Virgilio ANDRIOLI  

          Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma primo, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1979 dal Giudice conciliatore di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Cossu Umberto e Giorgetti Angela iscritta al n. 797 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 del 1980;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che il giudice conciliatore di Cagliari, con ordinanza in data 25 giugno 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani), in riferimento agli artt. 3,41,42 e 47 Cost.;

 

che il giudice a quo si é limitato ad affermare apoditticamente che "l'istanza (dell'attore) non può definirsi manifestamente infondata in quanto la norma impugnata dalle argomentazioni portate può sollevare seri dubbi nella sua compatibilità con gli artt. 3,41,42 e 47 della Costituzione";

considerato che pertanto l'ordinanza risulta non contenere la prescritta delibazione della non manifesta infondatezza della questione, sicché non é idonea a promuovere un giudizio di legittimità costituzionale;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) sollevata dal giudice conciliatore di Cagliari, con ordinanza in data 25 giugno 1979 (r.o. n. 797/1979), in riferimento agli artt. 3,41,42 e 47 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 20 settembre 1983.