ORDINANZA N. 209
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma terzo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (Nuove norme sugli autoveicoli industriali) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 maggio 1981 dal Tribunale di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Impallaria Mario, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 del 20 maggio 1982;
2) ordinanza emessa il 25 marzo 1981 dal Pretore di Riesi nel procedimento penale a carico di Cannella Ciro, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 234 del 25 agosto 1982.
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il giudice relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che le ordinanze del Tribunale di Caltanissetta e del Pretore di Riesi indicate in epigrafe propongono, in relazione agli artt. 3 e 27 primo e terzo comma, Cost., le medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma del T.U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di L.800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, già dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 147, 167, 169 e 195 del 1980, 66, 82, 83, 84, 135, 136 e 158 del 1981, 4 del 1982;
considerato che, peraltro, dopo l'emanazione delle su indicate ordinanze, il predetto testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale é stato integralmente sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 il quale tra l'altro: prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, per la circolazione con veicoli che superino di oltre il 5 per cento il peso complessivo consentito; commina sanzioni distinte e di importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso, a seconda, cioè, che questo ecceda di 10, di 20, di 30 o di oltre 30 quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente, infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite minimo ed uno massimo;
che di conseguenza, si rende necessario che i giudici a quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, tenendo conto delle norme sopravvenute.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti, rispettivamente al Tribunale di Caltanissetta ed al Pretore di Riesi.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO:.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1982.