ORDINANZA N.147
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 121 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (nuove norme sugli autoveicoli industriali), promossi con ordinanze 16, 23 e 30 gennaio 1980 del tribunale di Pisa, 30 gennaio 1980 del pretore di Arona, 6 febbraio 1980 del pretore di Cecina, 29 febbraio 1980 del pretore di Milano, 23 novembre 1979 del pretore di Bressanone, 26 marzo 1980 del pretore di Forlì, 29 gennaio 1980 (nove ordinanze) del pretore di Adria, 13 febbraio 1980 del pretore di Casale Monferrato, 15 marzo 1980 del pretore di Pontedera, 2 febbraio 1980 del pretore di Adria, 28 marzo l980 del pretore di Bressanone, 24 gennaio e 6 marzo 1980 del pretore di Pontassieve, 5 marzo 1980 del tribunale di Pisa, 14 aprile 1980 del pretore di Lugo e 26 marzo 1980 del pretore di Caprino Veronese, iscritte rispettivamente ai nn. 266, 267, 268, 269, 270, 298, 300, 304, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 340, 353, 354, 368, 369 e 370 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 152, 159 e 166 dell'anno 1980.
Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Considerato che tutte le ordinanze indicate in epigrafe propongono le medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800 mila e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, in relazione agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 102 Cost., già dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980;
che tali questioni, motivate con i medesimi argomenti già esaminati e disattesi, vanno dichiarate manifestamente infondate, previa riunione dei giudizi aventi identico oggetto.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800 mila e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, in relazione agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 102 Cost., sollevate dal tribunale di Pisa e dai pretori di Arona, Cecina, Milano, Bressanone, Forlì, Adria, Casale Monferrato, Pontedera, Pontassieve, Lugo, Caprino Veronese con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/10/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 12/11/80.