Ordinanza n.66 del 1981
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ORDINANZA N. 66

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma secondo, della legge 5 maggio 1976, n. 313 (Nuove norme sugli autoveicoli industriali) che ha sostituito l'art. 121, comma terzo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 1980 dal pretore di Polizzi Generosa, nel procedimento penale a carico di Richiusa Giuseppe, iscritta al n. 723 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 dell'anno 1980.

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1981 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Considerato che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di L. 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, in relazione all'art. 3 Cost., già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 167 e 195 del 1980;

Ritenuto che tale questione, motivata con i medesimi argomenti già esaminati e disattesi, va dichiarata manifestamente infondata;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di L. 800.000 e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, sollevata in relazione all'art. 3 Cost. dal pretore di Polizzi Generosa con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1981.