ORDINANZA N.167
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 121 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (nuove norme sugli autoveicoli industriali), promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1979 dal pretore di Domodossola, nel procedimento penale a carico di Guerra Daniele, iscritta al n. 932 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 20 febbraio 1980;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Considerato che l'ordinanza indicata in epigrafe propone le medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno l959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800 mila e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, in relazione all'art. 3 Cost., già dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980;
che tali questioni, fondate sui medesimi argomenti già esaminati e disattesi, vanno dichiarate manifestamente infondate; che nuova è invece l'ulteriore questione secondo cui l'art. 121 citato, nell'ipotesi di commissione colposa, si limiterebbe a punire il conducente del veicolo, e non anche terze persone come il caricatore dello stesso, concretando così una ingiustificata diversità di trattamento penale di condotte di uguale natura e gravita; in violazione del principio d'uguaglianza in danno dei conducenti, unici ad essere incriminati;
che l'assunto del giudice a quo poggia su un equivoco interpretativo, posto che la partecipazione colposa a reati contravvenzionali assume rilevanza penale non diversamente dalla partecipazione dolosa, in forza dei principi legali generali sul concorso di persone, come del resto è ritenuto dalla comune opinione dottrinale e giurisprudenziale;
che pertanto anche tale questione, sollevata su premesse ermeneutiche fallaci, deve essere dichiarata manifestamente infondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800 mila e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali di peso complessivo consentito, in relazione all'art. 3 Cost. sollevate dal pretore di Domodossola con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/11/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI – Giuseppe FERRARI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15/12/80.