Ordinanza n.167 del 1980
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ORDINANZA N.167

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente  

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 121 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (nuove norme sugli autoveicoli industriali), promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1979 dal pretore di Domodossola, nel procedimento penale a carico di Guerra Daniele, iscritta al n. 932 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 20 febbraio 1980;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Considerato che l'ordinanza indicata in epigrafe propone le medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno l959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800 mila e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, in relazione all'art. 3 Cost., già dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980;

che tali questioni, fondate sui medesimi argomenti già esaminati e disattesi, vanno dichiarate manifestamente infondate; che nuova è invece l'ulteriore questione secondo cui l'art. 121 citato, nell'ipotesi di commissione colposa, si limiterebbe a punire il conducente del veicolo, e non anche terze persone come il caricatore dello stesso, concretando così una ingiustificata diversità di trattamento penale di condotte di uguale natura e gravita; in violazione del principio d'uguaglianza in danno dei conducenti, unici ad essere incriminati;

che l'assunto del giudice a quo poggia su un equivoco interpretativo, posto che la partecipazione colposa a reati contravvenzionali assume rilevanza penale non diversamente dalla partecipazione dolosa, in forza dei principi legali generali sul concorso di persone, come del resto è ritenuto dalla comune opinione dottrinale e giurisprudenziale;

che pertanto anche tale questione, sollevata su premesse ermeneutiche fallaci, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800 mila e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali di peso complessivo consentito, in relazione all'art. 3 Cost. sollevate dal pretore di Domodossola con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/11/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI – Giuseppe FERRARI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 15/12/80.