ORDINANZA N.195
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (nuove norme sugli autoveicoli industriali), che ha modificato l'art. 121, terzo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1980 dal Pretore di Treviglio, nel procedimento penale a carico di Ferrari Mario, iscritta al n. 466 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 3 settembre 1980.
Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1980 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, in relazione all'art. 3 Cost., già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 147, 167, 168, 169/80.
Considerato che tale questione, motivata con i medesimi argomenti già esaminati e disattesi, va dichiarata manifestamente infondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Pretore di Treviglio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/12/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI – Giuseppe FERRARI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22/12/80.