ORDINANZA N.168
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 121 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (nuove norme sugli autoveicoli industriali), promossi con le ordinanze emesse dai pretori di Piacenza, il 12 febbraio (n. 8 ordinanze), il 29 marzo e l'11 aprile 1979; Cento, il 17 gennaio 1979; Finale Ligure, il 5 aprile l979; Grumello del Monte, il 10 aprile 1979 (n. 2 ordinanze); Trento, l'11 maggio 1979; Arezzo, il 28 maggio 1979; Grumello del Monte, il 14 aprile 1979; Empoli, il 26 giugno 1979; Rho, il 10 maggio 1979 (n. 2 ordinanze); Pisa, il 16 luglio l979; Monfalcone, il 7 giugno 1979 (n. 3 ordinanze); Feltre, il 26 luglio 1979; Codogno, il 1° giugno 1979; Portogruaro, il 26 giugno 1979; dal Tribunale di Arezzo, il 23 aprile 1979; dai pretori di Olbia, l'8 giugno 1979 (n. 3 ordinanze); Palmanova, il 17 maggio 1979; Grumello del Monte, il 5 giugno 1979 (n. 2 ordinanze); Susa, il 24 novembre 1978; Codigoro, il 4 maggio 1979; Macerata, il 27 settembre 1979; Ivrea, il 27 settembre 1979; Monfalcone, il 28 giugno 1979 (n. 3 ordinanze); Grumello del Monte, il 31 luglio (n. 4 ordinanze) e il 6 giugno 1979 (n. 2 ordinanze); Empoli, il 9 ottobre 1979; Codigoro, il 4 maggio 1979; Camposampiero, il 16 ottobre 1979; Pisa, il 15 ottobre 1979; Catania, il 19 ottobre 1979; Cascina, il 5 ottobre 1979; Vigevano, il 6 novembre 1979; Codogno, il 6 novembre 1979; Avigliana, il 5 gennaio 1979 e il 5 novembre 1979 (n. 3 ordinanze); Grumello del Monte, il 3 ottobre 1979 (n. 8 ordinanze); Salo, il 2 febbraio 1979; Roma, il 29 settembre l979 (n. 2 ordinanze); Cles, il 23 novembre 1979 (n. 5 ordinanze); Civitavecchia, il 27 novembre 1979; Cammarata, il 18 e l'11 ottobre 1979; Venafro, il 26 novembre 1979; Lercara Friddi, il 5 ottobre 1979; Milano, il 20 novembre 1979; dal Tribunale di Treviso, il 2 novembre 1979; dai pretori di Lanciano, il 13 novembre 1979 (n. 2 ordinanze); Codroipo, il 12 dicembre 1979; Taranto, il 27 novembre 1979; Gubbio, il 7 dicembre 1979; Grosseto, il 25 giugno 1979; Cremona, il 21 febbraio 1979 e il 7 febbraio 1979 (n. 2 ordinanze); San Severo, il 6 dicembre 1979; Cammarata, l'8 novembre 1979; Tolmezzo, il 15 gennaio 1980; Bressanone, il 23 novembre e il 21 dicembre l979; Gradisca d'Isonzo, il 17 dicembre 1979; Maddaloni, il 24 gennaio 1980 (n. 5 ordinanze); Arona, il 23 gennaio 1980; Catania, il 19 febbraio 1980; dal Tribunale di Treviso, il 22 febbraio 1980; dal pretore di Empoli, il 29 gennaio 1980; dal pretore di Cervignano del Friuli, il 26 gennaio 1980 (n. 10 ordinanze); dal Tribunale di Pisa, il 6 febbraio 198Q; dal Tribunale di Sassari, il 25 febbraio 1980; dal pretore di Palma di Montechiaro, il 23 gennaio 1980; dal pretore di Pistoia, il 2 aprile 1980; dal pretore di Caserta il 20 maggio l980; dal Tribunale di Napoli, l'11 febbraio 1980; dal pretore di Voltri il 14 dicembre 1979 (n. 31 ordinanze); dal Tribunale di Potenza, il 19 maggio 1980; dal pretore di Iglesias, il 17 aprile 1980 e dal Tribunale di Potenza, il 14 luglio 1980, iscritte rispettivamente ai nn. da 546 a 555,567, da 586 a 589, 618, 646, 659, 668, 669, da 681 a 686, 697, 702,761,762,763,773,784,785,787,796,814,820,830, 831, 832, da 853 a 859, 889, 902, 909, 936, 938, 955, da 967 a 971, da 1003 a 1010, 1017, 1026 e 1027 del registro ordinanze 1979, ed ai numeri da 6 a 10, da 19 a 23,46,49, 59, 60, 66, 71, 78, 86, 116, 117, 118, 131, 142, 163, 188, 189,201, da 211 a 215, 223, 230,232, 233,257, da 547 a 556, 581, 589, 590, 603, da 610 a 642, 663, 684 e 705 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 258,284,29l,310,325,332,338,345 e 353 dell'anno 1979 e nn. 8,15,22,36,43,50,57,64,71, 78,85,92,98,112 e 277 dell'anno 1980;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Considerato che tutte le ordinanze indicate in epigrafe propongono le medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800 mila e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, in relazione agli articoli 3, 24, 27, primo e terzo comma, 101 e 102 Cost., già dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980;
che tali questioni, fondate sui medesimi argomenti già esaminati e disattesi, vanno dichiarate manifestamente infondate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800 mila e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, in relazione agli artt. 3, 24, 27, primo e terzo comma, 101 e 102 Cost., sollevate dai Tribunali di Arezzo, Treviso, Pisa, Sassari, Napoli e Potenza e dai Pretori di Piacenza, Cento, Finale Ligure, Grumello del Monte, Trento, Arezzo, Empoli, Rho, Pisa, Monfalcone, Feltre, Codogno, Portogruaro, Olbia, Palmanova, Susa, Codigoro, Macerata, Ivrea, Camposampiero, Catania, Vigevano, Avigliana, Salo, Roma, Cles, Civitavecchia, Cammarata, Venafro, Lercara Eriddi, Milano, Treviso, Lanciano, Codroipo, Taranto, Gubbio, Grosseto, Cremona, San Severo, Tolmezzo, Bressanone, Gradisca d'Isonzo, Maddaloni, Arona, Cervignano del Friuli, Palma di Montechiaro, Pistoia, Caserta, Voltri e Iglesias, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/11/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI – Giuseppe FERRARI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15/12/80.