ORDINANZA N. 4
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma terzo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (Nuove norme sugli autoveicoli industriali), promossi dal Pretore di Verbania con ordinanza 2 dicembre 1980, dal Pretore di Riesi con ordinanza 25 marzo 1981 e dal Pretore di Orvieto con tre ordinanze 4 aprile 1981 e con cinque ordinanze 9 marzo 1981, rispettivamente iscritte ai nn. 466, 484 e da 496 a 503 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 227 e 248 del 1981.
Udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che tutte le ordinanze indicate in epigrafe propongono in relazione agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. - le medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del T.U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di L. 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, già dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 147, 167, 169
e 195 del 1980, 66, 82, 83, 84, 135, 136 e 158 del 1981.Considerato che tali questioni, motivate con i medesimi argomenti già esaminati e disattesi, vanno dichiarate manifestamente infondate, previa riunione dei giudizi aventi identico oggetto.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del T.U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, sollevate in relazione all'art. 3 Cost. dal Pretore di Verbania ed agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. dai Pretori di Riesi e Orvieto con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 7 gennaio 1982.
Leopoldo ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 14/01/1982.