SENTENZA N. 45
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, del codice civile e art. 429, terzo comma, del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse l'8 novembre 1977 dal tribunale di Massa, nei procedimenti civili vertenti tra la s.p.a. Rumianca e, rispettivamente, Alibani Presildo, Battaglia Mario, Lucetti Natale, Barattini Giancarlo, Spagnoli Gino e Tarabella Giorgio, iscritte ai nn. 52, 53, 54, 55, 56 e 57 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 5 aprile 1978.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con sei ordinanze di identica motivazione, pronunciate l'8 novembre 1977 nelle controversie di lavoro, promosse da Alibani Presildo, Battaglia Mario, Lucetti Natale, Barattini Giancarlo, Spagnoli Gino e Tarabella Giorgio contro la Rumianca s.p.a., notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 5 aprile 1978 (nn. 52 a 57/1978), il tribunale di Massa ha chiesto alla Corte che decida se: 1 ) l'art. 2948, n. 4, cod. civ., così come modificato dalla sentenza n. 63 del 10 giugno 1966 della Corte costituzionale, violi l'art. 3 della Costituzione per il trattamento ingiustificatamente più favorevole riservato ai dipendenti di un rapporto privato stabile; 2) l'art. 429 cod. proc. civ., comma terzo, violi l'art. 3 della Costituzione per il trattamento ingiustificatamente più favorevole riservato ai crediti di lavoro rispetto agli altri crediti pecuniari quanto alla possibilità di decorrenza del diritto alla rivalutazione anche da data anteriore a quella della entrata in vigore della legge n. 533 dell'11 agosto 1973.
Nessuna delle parti si é costituita avanti la Corte, dinanzi alla quale ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 24 aprile 1978, in cui l'Avvocatura generale dello Stato, poi comparsa all'udienza pubblica del 21 marzo 1979, ha, richiamando atti di intervento spiegato in altri precedenti, concluso per la infondatezza della questione (rectius: delle questioni).
Considerato in diritto
1. - Sembra al tribunale che l'art. 2948, n. 4, cod. civ., così come deve leggersi a seguito della sentenza n. 63 del 1966 della Corte, si ponga in contrasto con l'art. 3, dopo il mutamento intervenuto nella legislazione con la entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori.
Ma, tale sospetto esternando, il giudice a quo tiene conto delle sentenze nn. 143/1969, 86/1971 e 115/1975, e non anche della sentenza n. 174/1972. e, soprattutto, omette di verificare se ai lavoratori attori e al datore di lavoro convenuto riesca applicabile la legge n. 300 del 1970, specie in riferimento all'art. 35 della stessa e, per quanto occorrer possa, all'art. 11 della legge n. 604 del 1966.
Pertanto si impone la restituzione degli atti al tribunale affinché proceda alla valutazione di rilevanza della questione, così come prospettata. Il quale provvedimento, che con la presente sentenza si adotta, lascia ovviamente libero il giudice a quo di conoscere del merito della domanda degli attori senza riproporre la questione alla Corte ovvero di scegliere altri parametri di costituzionalità, sempre - anche in tale ipotesi - verificata la rilevanza del dubbio di illegittimità.
2. - Nel prospettare la seconda questione, con cui coinvolge, in parte, l'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. sub art. 1 legge n. 533 del 1973, il tribunale premette che il "lavoratore suddetto avrà comunque diritto, nel quinquennio precedente la notifica del ricorso, avvenuta il 22 gennaio 1976, alla corresponsione della maggiorazione contributiva", ma la questione deve giudicarsi manifestamente infondata, dappoiché la Corte l'ha dichiarata non fondata con sentenze nn. 13 e 161/1977 e manifestamente infondata con ordinanza n. 41/1978, né il giudice a quo adduce argomenti nuovi limitandosi ad esprimere il dubbio di illegittimità sulla retroattività della rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, prevista dal "novellato" art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) ordina la restituzione degli atti al tribunale di Massa, che, con ordinanze 8 novembre 1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., così come modificato a seguito della sentenza 10 giugno 1966, n. 63 della Corte costituzionale;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., sollevata con le superiori ordinanze in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1979.