SENTENZA N. 86
ANNO 1971
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 febbraio 1969 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Curotto Ivo e la Federazione italiana consorzi agrari, iscritta al n. 221 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 2 luglio 1969;
2) ordinanza emessa il 13 marzo 1969 dal tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Corti Vezio e la società cooperativa Argo, iscritta al n. 312 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207 del 13 agosto 1969;
3) ordinanza emessa il 27 ottobre 1969 dalla Corte di cassazione - seconda sezione civile - nel procedimento civile vertente tra Cumar Caterina e la Cassa di risparmio di Gorizia, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 25 febbraio 1970.
Visti gli atti di costituzione di Curotto Ivo, di Cumar Caterina, della Federazione italiana consorzi agrari e della Cassa di risparmio di Gorizia;
udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1971 il Giudice relatore Giuseppe Verzì;
uditi l'avv. Luciano Ventura, per il Curotto, e l'avv. Francesco Sepe Quarta, per la Federazione italiana consorzi agrari.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento civile vertente fra Curotto Ivo e la Federazione italiana dei consorzi agrari, in merito a crediti vantati dal prestatore d'opera nei confronti del datore di lavoro, il tribunale di Roma, con ordinanza del 14 febbraio 1969, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione.
La stessa questione é stata sollevata dal tribunale di Firenze con ordinanza del 13 marzo 1969, emessa nel procedimento civile vertente fra Corti Vezio e la società cooperativa Argo, in merito a risarcimento di danno, ai sensi dell'art. 2116, secondo comma, del codice civile, non essendo l'INPS tenuto a corrispondere all'attore la pensione di anzianità per mancato versamento da parte del convenuto datore di lavoro dei prescritti contributi previdenziali.
Inoltre la Corte di cassazione, con ordinanza del 27 ottobre 1969 emessa nel procedimento civile vertente fra Cumar Caterina e la Cassa di risparmio di Gorizia in merito al collocamento in pianta stabile dell'attrice nella organizzazione della menzionata Cassa di risparmio di Gorizia, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 in relazione all'art. 2935 del codice civile. Ha aggiunto che le norme impugnate lasciano non infondatamente ravvisare anche una violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione nonché del precetto dell'art. 24, che assicura a tutti il diritto di agire in giudizio.
Dei tre giudizi instaurati presso questa Corte vi é stata costituzione di parti nel primo e nel terzo. In nessuno poi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Tutte e tre le ordinanze premettono che con la sentenza n. 63 del 1966 questa Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, degli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2, e 2956 n. 1 del codice civile, relativamente alle prescrizioni brevi ed alle prescrizioni presuntive, in quanto queste, decorrendo durante il rapporto di lavoro, producono quell'effetto che l'art. 36 della Costituzione ha inteso precludere, vietando qualunque tipo di rinunzia, compreso quello che (attesa la particolare situazione psicologica del lavoratore, contraente più debole) può essere implicito nel mancato esercizio del diritto.
Tale argomentazione sembra debba valere anche per l'articolo 2946 del codice civile (prescrizione ordinaria) nella parte in cui consente che la prescrizione dei diritti di credito vantati dal prestatore d'opera subordinata nei confronti del datore di lavoro decorra durante il ripetuto rapporto.
In particolare il tribunale di Firenze osserva che - secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione - la responsabilità del datore di lavoro per il mancato versamento dei contributi previdenziali contro l'invalidità e la vecchiaia dà luogo ad un danno attualmente risarcibile per il quale la relativa azione é immediatamente proponibile, anche se non si sono verificate le condizioni necessarie per la percezione della prestazione assicurativa; che conseguentemente non bisogna fare riferimento al compimento dell'età pensionabile come inizio del termine prescrizionale, ma al primo giorno dal quale il diritto poteva esser fatto valere, o comunque, al momento in cui l'omissione contributiva era terminata. Pertanto, la prescrizione comincia a decorrere durante il rapporto di lavoro.
L'ordinanza della Corte di cassazione rileva che il diritto del lavoratore ad essere assunto in pianta stabile, pur non concernendo direttamente la retribuzione, si riverbera su di essa, in quanto questa é in funzione dello stato giuridico del dipendente. Tale diritto soggiace al termine di prescrizione di cui all'art. 2946 del codice civile, termine che comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto stesso poteva essere fatto valere, cioè durante il rapporto di lavoro, ove questo perduri, così come aveva avuto inizio, non in pianta stabile.
Nell'atto di costituzione e nelle memorie illustrative, la difesa del Curotto e della Cumar osserva che la dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 63 del 1966 si risolve nella enunciazione di un principio di diritto, applicabile anche alla prescrizione ordinaria, sicché il tribunale di Roma avrebbe potuto decidere il caso senza rimettere gli atti a questa Corte. Insiste, comunque, sulla illegittimità della norma impugnata.
La Federazione italiana dei consorzi agrari rileva che il principio affermato nella ripetuta sentenza non é riferibile alla prescrizione ordinaria. Perché in questa i termini consentono al creditore margini di tempo maggiori, eventualità di occasioni favorevoli, lontananza dall'inizio del periodo in cui il diritto può essere esercitato.
Sottolinea, poi, che dal momento della pronuncia della Corte ad oggi, quelle limitazioni di fatto che si intesero rimuovere accordando la tutela al contraente più debole, sono state, se non eliminate del tutto, certamente in gran parte ridotte dal processo di rafforzamento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dalla legge 13 luglio 1966, n. 604, e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Per la Cassa di risparmio di Gorizia, la difesa osserva che, se può ritenersi che ragioni di equità militino per le prescrizioni brevi o presuntive, non altrettanto può affermarsi per la prescrizione ordinaria, la quale, nel caso di rapporto di lavoro, attiene ad ipotesi eccezionali di costituzione del rapporto stesso e non a pretese dipendenti o connesse con il suo svolgimento.
Considerato in diritto
1. - Le tre ordinanze di rimessione del tribunale di Roma, del tribunale di Firenze e della Corte di cassazione sollevano la stessa questione di legittimità costituzionale del l'art. 2946 del codice civile nella parte in cui consente che la prescrizione ordinaria dei diritti di credito vantati dal prestatore d'opera subordinato nei confronti del datore di lavoro decorra durante il rapporto di lavoro. I giudizi possono quindi essere riuniti e definiti con unica sentenza
2. - La questione viene proposta con riferimento alla sentenza di questa Corte n. 63 del 1966, in quanto le ragioni, che hanno indotto a dichiarare la illegittimità degli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 (prescrizione breve e prescrizione presuntiva), sussisterebbero anche per la prescrizione ordinaria. Affermando che lo stato psicologico del lavoratore dipendente (contraente debole) é di ostacolo alla decorrenza, durante il rapporto di lavoro, del corso della prescrizione, la Corte avrebbe enunciato un principio di carattere generale che dovrebbe trovare applicazione anche per la prescrizione ordinaria
3. - La questione é inammissibile. In tutti e tre i procedimenti in esame, il giudice a quo può definire il giudizio principale prescindendo dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale relativa al decorso della prescrizione ordinaria durante il rapporto di lavoro.
Il giudizio promosso da Ivo Curotto contro la Federazione italiana dei consorzi agrari davanti al tribunale di Roma ha per oggetto il pagamento di stipendi, indennità varie ed indennità per cessazione del rapporto di lavoro, tutti diritti soggetti a prescrizione breve o presuntiva disciplinati dalle disposizioni degli artt. 2948, n. 3 e 4, e 2955, n. 2, del codice civile, sicché si tratta di materia estranea alle norme che regolano la prescrizione ordinaria.
Il tribunale di Firenze deve decidere su una fattispecie di risarcimento di danni ex art. 2116 del codice civile per irregolare versamento da parte del datore di lavoro di contributi di assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia. Orbene, il corso della prescrizione può essere sospeso, durante il rapporto di lavoro, solo allorquando si tratti di prestazioni salariali che godono della speciale garanzia derivante dall'art. 36 della Costituzione, per il quale l'esercizio del diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro non può tollerare alcuna rinunzia, sia pure implicita.
Poiché l'eventuale accoglimento della questione di legittimità costituzionale potrebbe portare ad una dichiarazione di illegittimità solo nella parte in cui essa si riferisce alle vere e proprie retribuzioni, la questione stessa risulta irrilevante Il giudizio davanti alla Corte di cassazione é stato promosso contro la Cassa di risparmio di Gorizia, e cioè contro un ente che si inquadra fra gli enti pubblici economici.
La sentenza di questa Corte n. 63 del 1966 pone una netta differenza fra lavoratori dell'impiego privato e lavoratori dipendenti da enti pubblici: per i primi soltanto sussiste quel timore del licenziamento che possa indurre il lavoratore alla rinunzia ai propri diritti, mentre per i secondi, che sono garantiti dalla stabilità dell'impiego e dai rimedi giurisdizionali contro l'illegittimità di una risoluzione del relativo rapporto, non sussiste alcun motivo che possa indurre a derogare alle normali disposizioni in materia di prescrizione. E la sentenza di questa Corte n. 143 del 1969 ha ribadito gli stessi concetti.
Per quanto sopra, l'eventuale dichiarazione di illegittimità della norma contenuta nell'art. 2946 del codice civile potrebbe riferirsi soltanto al rapporto di impiego privato: il che vuol dire che la questione é irrilevante anche in riferimento ag1i artt. 3 e 24 della Costituzione, perché nella specie si tratta di rapporto di impiego pubblico
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile nella parte in cui consente che la prescrizione del diritto di credito, del diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 del codice civile e del diritto all'assunzione in pianta stabile vantato dal prestatore d'opera subordinato decorra durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione dalle ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1971
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1971.