Ordinanza n. 41 del 1978
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ORDINANZA N. 41

ANNO 1978

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile, nel testo modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, promosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1977 dalla Corte di cassazione, sul ricorso proposto dalla Cassa di Risparmio di Pisa contro Michelazzi Ferruccio ed altri, iscritta al n. 437 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 16 novembre 1977.

 

Visti gli atti di costituzione della Cassa di Risparmio di Pisa, di Michelazzi Ferruccio ed altri;

 

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice relatore Oronzo Reale.

 

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile, nel testo modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, laddove detta norma riserverebbe un trattamento ingiustificatamente più favorevole ai crediti di lavoro, rispetto agli altri crediti pecuniari, quanto alla possibilità di decorrenza del diritto alla rivalutazione anche da data anteriore a quella della entrata in vigore della legge n. 533 del 1973.

 

Considerato che la stessa questione é stata ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 161 del 1977 e che non vengono prospettati, in questa sede, profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.

 

 

 Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE

 

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1978.