Sentenza n. 218 del 1976
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SENTENZA N. 218

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli articoli 74, terzo comma, 304 bis, primo comma, e 364 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 giugno 1974 dal giudice istruttore del tribunale di Montepulciano nel procedimento penale a carico di Angeli Benedetto ed altri, iscritta al n. 464 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 331 del 18 dicembre 1974;

2) ordinanza emessa il 13 febbraio 1974 dal giudice istruttore del tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Pandozy Aldo ed altri, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 9 luglio 1975;

3) ordinanza emessa l'11 luglio 1975 dal giudice istruttore del tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Gori Sostene, iscritta al n. 391 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 29 ottobre 1975.

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto in fatto

1. - In un procedimento penale conseguente a querela per diffamazione a mezzo stampa presentata contro Benedetto Angeli ed altri, il giudice istruttore presso il tribunale di Montepulciano - al quale erano stati trasmessi gli atti, con sentenza 14 marzo 1973, n. 535, della Corte di cassazione (che aveva così deciso sul conflitto di competenza, in precedenza insorto tra lo stesso giudice ed il pubblico ministero, relativamente alla procedibilità con il rito direttissimo ex art. 21 della legge sulla stampa o con il rito formale ordinario ex art. 74 terzo comma del codice di procedura penale) - ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata ed ha, quindi, sollevato (con ordinanza 20 giugno 1974, emessa in corso di istruttoria dopo l'espletato interrogatorio degli imputati) questione di legittimità, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dell'art. 74 terzo comma del codice di procedura penale citato, "là dove, nel caso di contrasto circa il fondamento della notitia criminis, consenta al giudice istruttore di ordinare l'istruttoria formale anche per i reati commessi a mezzo della stampa, così disapplicando la norma dell'art. 21 legge 1948 n. 47".

In premessa ha affermato il giudice a quo di ritenere che, l'obbligo - stabilito dall'art. 546 del codice di procedura penale per il giudice di rinvio - di "uniformarsi al principio di diritto" affermato dalla cassazione, non implichi preclusione alla formulazione di eccezioni di incostituzionalità: giacché "le norme di cui all'art. 1 della legge 1948 n. 47 e all'art. 23 della legge 1953 n. 87, non prevedono limiti espressi in tal senso, né consentono interpretazioni riduttive".

Non sarebbe per ciò revocabile in dubbio l'ammissibilità della sollevata questione di legittimità dell'art. 74 del codice di procedura penale; anche se la norma viene investita proprio nella interpretazione fissata nella sentenza di rinvio della suprema Corte.

Nel merito, la questione sarebbe non manifestamente infondata: giacché dovrebbe escludersi - alla luce anche di precedenti decisioni della Corte costituzionale relative allo speciale procedimento ex art. 21 legge 1948 n. 47 (sentenze n. 56 del 1961, n. 146 del 1969, n. 109 del 1970 e n. 172 del 1972) e di una pregressa giurisprudenza della cassazione - che il giudizio direttissimo previsto dalla legge per i reati commessi a mezzo della stampa possa venir trasformato in rito ordinario, "stante la tassatività della norma speciale".

La cognizione dei reati commessi con il mezzo della stampa spetterebbe, pertanto, ex art. 21 legge 1948 citato, esclusivamente al giudice del dibattimento.

L'art. 74 terzo comma del codice di procedura penale (nell'interpretazione avallata nella sentenza di rinvio della Cassazione) - consentendo, invece, che anche per i reati anzidetti possa l'istruttore (ove non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione del pubblico ministero) procedere egli con il rito formale (così sostituendosi al giudice naturale del dibattimento) - vulnererebbe, per tale ragione, appunto, il precetto dell'art. 25 della Costituzione.

In subordine (alla eventuale declaratoria di inammissibilità od infondatezza della questione di cui sopra), lo stesso giudice istruttore del tribunale di Montepulciano ha formulato, per altro (in accoglimento di eccezione della difesa degli imputati), ulteriore quesito di legittimità dell'art. 304 bis del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

La norma denunziata (nel testo risultante dalla legge 18 marzo 1971, n. 62) violerebbe, infatti, il diritto costituzionalmente garantito della difesa, nella parte in cui non prevede - secondo l'interpretazione restrittiva recentemente affermata dalla Cassazione (sezione I, sentenza 19 novembre 1973 numero 1734) - "il diritto del difensore dell'imputato di assistere all'interrogatorio dei coimputati del medesimo reato".

2. - In altro procedimento penale a carico di Sostene Gori, il giudice istruttore del tribunale di Roma ha riproposto con ordinanza 11 luglio 1975 la questione - già decisa, nel senso della non fondatezza, con sentenza della Corte n. 63 del 1972 - di legittimità, in riferimento agli articoli 24 e 3 della Costituzione, degli articoli 304 bis e 364 del codice di procedura penale, relativamente alla omessa previsione della presenza del difensore al confronto "fra testi ed imputato".

La motivazione dell'ordinanza di rinvio muove dalla valutazione critica della citata sentenza della Corte: di cui confuta la linea argomentativa sul punto, in particolare, della ritenuta giustificazione della mancata partecipazione difensiva in ragione della successiva ripetibilità dell'atto. Osserva, infatti, in contrario il giudice a quo, che "la particolare struttura del confronto, la sua peculiare morfologia dialettica comportamentale, palesano la necessità di una cristallizzazione nel tempo della procedura, sì che la ripetibilità dell'atto nella fase dibattimentale può, tenuto conto del fatale dissolversi della tensione emotiva, divenire realtà meramente apparente".

3. - Questione analoga é stata sollevata in altra ordinanza (13 febbraio 1974) dallo stesso giudice istruttore del tribunale di Roma: che impugna, sempre in riferimento ai parametri di cui agli articoli 3 e 24 della Costituzione, gli articoli 304 bis e 364 del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevedono la presenza del difensore al confronto fra imputati".

4. - In nessuno dei giudizi relativi alle ordinanze sopra indicate vi é stata costituzione di parti o intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - Preliminarmente si dispone la riunione dei giudizi relativi alle ordinanze indicate, attesa l'analogia e (parziale) identità delle questioni in esse prospettate.

2. - La prima questione sollevata dal giudice istruttore del tribunale di Montepulciano - di legittimità (in riferimento all'art. 25 della Costituzione) dell'art. 74, comma terzo, del codice di procedura penale, "per la parte in cui consente al giudice istruttore, nel caso di contrasto con il pubblico ministero circa il fondamento della notitia criminis, di ordinare l'istruttoria formale anche per i reati commessi a mezzo della stampa" - va dichiarata inammissibile. E ciò a prescindere dalla problematica (oggetto in dottrina di vivaci discussioni, ma qui erroneamente richiamata) sulla sollevabilità o meno, nel giudizio di rinvio, di questioni di costituzionalità che incidono sul principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione: giacché, nella specie, la già intervenuta sentenza della Corte di cassazione (in narrativa ricordata) contiene, non già una enunciazione di principio, sebbene la indicazione, in sede di risoluzione di conflitto, del giudice competente.

Tale decisione, per espressa previsione normativa dell'art. 54 del codice di procedura penale, ha autorità di giudicato.

Cosicché, sul presupposto del rapporto processuale relativo alla competenza (così consolidato), una indagine ulteriore (come quella, appunto, che nella specie si pretende di introdurre con la prospettazione del dubbio di legittimità dell'art. 74 citato) é definitivamente preclusa.

3. - La seconda questione, sollevata dallo stesso giudice di Montepulciano, attiene - come detto - all'art. 304 bis del codice di procedura penale.

La norma é denunziata, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, "nella parte in cui non prevede il diritto del difensore dell'imputato di assistere agli interrogatori dei coimputati": e ciò secondo una interpretazione affermata in una recente sentenza della Corte di cassazione, sulla premessa dell'autonomia dei rapporti processuali facenti capo agli imputati di uno stesso reato e in base all'argomento letterale che l'espressione "parti" al plurale - nel testo dell'art. 304 bis del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 1971 n. 62 (secondo cui, appunto, "i difensori delle parti hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato") - si riferisce alle altre parti private, e non anche agli eventuali coimputati.

Il giudice a quo contesta l'affermata "autonomia dei rapporti" e sostiene (argomentando dall'effetto estensivo dell'impugnazione di cui all'art. 203 del codice di procedura penale) l'unità, invece, del rapporto processuale penale tra imputati dello stesso reato.

Aggiunge, poi, richiamando la sentenza della Corte n. 190 del 1970 (dichiarativa della illegittimità dell'art. 304 bis, nel testo precedente, per la parte relativa alla esclusione dell'assistenza del difensore all'interrogatorio "dell'imputato"), che il diritto della difesa é assicurato nella misura in cui si dia all'interessato la possibilità di partecipare ad una effettiva dialettica processuale e che tale partecipazione é, appunto, essenziale rispetto ad un atto quale l'interrogatorio del "coimputato".

4. - La questione non é fondata.

Può prescindersi dal problema dogmatico (che non incide sul profilo di costituzionalità interessato) della unitarietà o meno del rapporto processuale penale nel caso di concorso di persone nel reato: anche perché l'esame di tale problema introdurrebbe ad un controllo critico della interpretazione dell'art. 304 affermata dalla Cassazione, interpretazione che lo stesso giudice a quo mantiene, invece, ferma nel sollevare la questione di costituzionalità. Rileva, per decidere della fondatezza o non della questione indicata, unicamente stabilire se effettivamente (come si assume nell'ordinanza di rinvio) la partecipazione del difensore all'interrogatorio dei coimputati sia imposta dalle stesse esigenze garantite dall'art. 24 della Costituzione, che risultano poste a base della ricordata decisione di questa Corte n. 190 del 1970.

Al riguardo é sufficiente considerare che (come, poi, ulteriormente chiarito nella successiva sentenza n. 146 del 1973) la ragione fondamentale che, nella decisione n. 190 del 1970 citata, ha condotto a postulare la presenza del difensore allo interrogatorio dell'imputato, ha attinenza al carattere del tutto peculiare di tale atto, che si identifica, non solo e non tanto nella provvista di elementi probatori quanto nella funzione di "mezzo di difesa attraverso l'esposizione da parte dell'imputato dei fatti e delle circostanze che concorrono a formare il suo piano difensivo".

Ora, tale essendo la ratio che impone l'assistenza del difensore all'interrogatorio del proprio assistito, é evidente che questa non ricorre anche per l'interrogatorio del coimputato: essendo, quest'ultimo, un atto che, nei rispetti dell'imputato, non incide sul "suo" programma organico di difesa, ma svolge una funzione soltanto "indiretta" di tipo probatorio, sul piano del convincimento del giudice.

5. - Anche il quesito di legittimità degli articoli 304 bis e 364 del codice di procedura penale - sollevato (con le ordinanze del giudice istruttore del tribunale di Roma in narrativa indicate) per (supposta) violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, relativamente alla omessa previsione dell'intervento del difensore ai confronti in corso di istruzione tra imputato e testi e tra coimputati - é del pari infondato.

Identica questione risulta, del resto, già - in tal senso - risolta con sentenza n. 63 del 1972.

Secondo quanto ha osservato la Corte in tale decisione, valgono, infatti, per i confronti con l'imputato, "gli stessi motivi che giustificano l'esclusione del diritto di intervento del difensore riguardo alla escussione delle prove testimoniali": e, cioé, l'attinenza dell'atto (non al momento della contestazione all'imputato, sebbene) alla "attività dell'inquirente da svolgere in condizioni di riservatezza nei modi a lui suggeriti, di volta in volta, come più utili per la ricostruzione della verità obiettiva" ed, inoltre, la "non definitività", trattandosi di atti "da rinnovare in sede dibattimentale nella pienezza del contraddittorio".

Per di più, specificamente per i confronti con l'imputato, é stato osservato ancora che essi ineriscono ad una "fase istruttoria distaccata" (dove il "distacco", evidentemente, attiene ad un piano di autonomia logica e non soltanto di successione cronologica) rispetto a quella iniziale dell'interrogatorio dell'imputato, la quale "é fase d'impostazione della difesa e delle sue prove" e, perciò appunto, comporta l'intervento del difensore.

La ricordata decisione della Corte non é per vero ignota al giudice a quo. Il quale non adduce elementi nuovi o diversi rispetto a quelli dalla Corte già valutati, ma solo critica la linea argomentativa da essa seguita sul punto, in particolare, dell'affermata "ripetibilità" dell'atto, rilevando che la ripetizione in dibattimento del confronto é una "realtà meramente apparente, tenuto conto del fatale dissolversi della tensione emotiva".

Ora, a tale rilievo di sostanziale irripetibilità del confronto, é agevole replicare che, in realtà, la irripetibilità da cui discende l'esigenza di partecipazione del difensore é (come ancor più chiaramente emerge nella successiva sentenza n. 64 del 1972) quella storica dell'atto (quale, appunto, si configura in relazione a deposizioni o confronti "a futura memoria"), non già quella soltanto del relativo risultato (questa ultima essendo un dato, in certa misura, ineliminabile e scontato, non solo per i confronti).

Per altro, deve ribadirsi che quello della rinnovabilità in dibattimento é, nell'economia della ricordata decisione n. 63 del 1972, argomento di mero contorno; essendo, il mancato intervento del difensore ai confronti indicati, giustificato soprattutto in funzione del fatto che in tali atti non si imposta - come, invece, nell'interrogatorio - il piano programmatico di difesa dell'imputato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'art. 74, comma terzo, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, sollevata dal giudice istruttore del tribunale di Montepulciano con l'ordinanza in epigrafe indicata;

dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 304 bis del codice di procedura penale (nella parte in cui omette di prevedere l'assistenza del difensore dell'imputato agli interrogatori dei coimputati), sollevata, in riferimento allo art. 24 della Costituzione, dallo stesso giudice di Montepulciano;

dichiara, altresì, non fondata la questione di legittimità dello stesso art. 304 bis e dell'art. 364 del codice di procedura penale (nella parte in cui omettono di prevedere l'intervento del difensore ai confronti tra coimputati o tra imputato e testi), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 3 agosto 1976.