Sentenza n.146 del 1973
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SENTENZA N. 146

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola  REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto  AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido  ASTUTI

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis, primo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 giugno 1971 dal pretore di Gallarate nel procedimento penale a carico di Filiberti Luciano, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971;

2) ordinanza emessa il 30 giugno 1971 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Scarpellini Ernani, iscritta al n. 434 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16 del 19 gennaio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto in fatto

Il pretore di Gallarate con ordinanza emessa il 17 giugno 1971 nel procedimento penale in fase istruttoria, a carico di Filiberti Luciano, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis, primo comma, c.p.p. perché in contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto attribuisce al difensore di parte civile il diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato, mentre analogo diritto non sarebbe riconosciuto al difensore dell'imputato relativamente all'interrogatorio della parte civile. Inoltre la norma impugnata sarebbe in contrasto con i menzionati articoli della Costituzione perché non consente al difensore della parte civile di assistere all'interrogatorio del proprio patrocinato.

Relativamente al primo profilo di illegittimità il giudice a quo osserva nell'ordinanza che la diversità di trattamento denunziata sarebbe lesiva di entrambi i principi invocati, perché porrebbe una discriminazione in danno dell'imputato, al di cui difensore dovrebbe riconoscersi il diritto di assistere all'interrogatorio della parte civile, al fine di ristabilire l'equilibrio fra gli interessi delle parti del processo penale.

Sotto il secondo profilo, il pretore rileva poi che, ove riconosciuto il diritto del difensore dell'imputato di assistere all'interrogatorio della parte civile, analogo diritto dovrebbe spettare al difensore della parte civile per quanto riguarda l'interrogatorio del suo patrocinato, giacché, diversamente, questi rimarrebbe "completamente sguarnito di qualunque effettiva assistenza tecnico-professionale", di fronte alla presenza, invece, della difesa dell'imputato, portatore di interessi ben diversi.

Con ordinanza emessa il 30 giugno 1971 nel procedimento penale in fase istruttoria a carico di Scarpellini Ernani, il pretore di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis, primo comma, c.p.p., nella parte in cui esclude la facoltà del difensore dell'imputato di assistere in istruttoria all'assunzione delle prove testimoniali.

A sostegno della censura si afferma che l'esclusione comprometterebbe l'esercizio del diritto di difesa allo stesso modo e per le stesse ragioni per cui lo comprometteva l'esclusione dell'assistenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato previsto dalla stessa norma impugnata, dichiarata illegittima per questa parte con la sentenza n. 190 del 1970 della Corte.

Le suddette ordinanze sono state comunicate e notificate come per legge e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 22 settembre 1971 la prima, e n. 16 del 19 gennaio 1972 la seconda.

Non vi é stata Costituzione di parti.

Considerato in diritto

1. - Le due cause hanno ad oggetto censure di incostituzionalità strettamente connesse, sicché se ne può disporre la riunione e la decisione con unica sentenza.

2. - L'ordinanza del pretore di Gallarate solleva anzitutto in via principale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis c.p.p. nella parte in cui, attribuendo al difensore di parte civile la facoltà di assistere all'interrogatorio dell'imputato, non riconosce eguale facoltà al difensore dell'imputato per quanto riguarda l'interrogatorio della parte civile.

Il contrasto di tale disposizione con gli artt. 3 e 24 della Costituzione risiederebbe, secondo il giudice a quo, nella presunta discriminazione che, con ciò, si porrebbe in essere ai danni dell'imputato, il quale si verrebbe a trovare in posizione di svantaggio nei confronti della parte civile, in quanto leso nel suo diritto di difesa, per la presunta denegata possibilità di essere presente in giudizio sullo stesso piano e con le stesse facoltà della parte civile.

Ma deve osservarsi al riguardo che, come questa Corte ha già avuto modo di precisare con la sentenza n. 190 del 1970, l'interrogatorio dell'imputato assume, nell'economia del processo penale, una fondamentale importanza, per il suo aspetto peculiare che si identifica non solo e non tanto nella provvista di elementi probatori, quanto nella funzione di mezzo di difesa, attraverso l'esposizione, da parte dell'imputato, dei fatti e delle circostanze che concorrono a formare il suo piano difensivo. Ed appunto in vista di tali caratteri, la Corte ritenne, allora, di dover dichiarare l'illegittimità della norma che escludeva il difensore dell'imputato dall'assistenza a tale essenziale mezzo istruttorio , per violazione dell'art. 24 della Costituzione.

D'altronde, é il caso di ricordare che la parte civile é indubbiamente portatrice, nel procedimento penale, di propri interessi privatistici alle restituzioni ed al risarcimento del danno e del correlativo interesse processuale all'accertamento dei fatti ed all'affermazione della responsabilità dell'imputato. E, proprio in funzione di tali interessi, le sono attribuiti, oltre alla facoltà in discussione, particolari poteri processuali che si concretano nel diritto di farsi rappresentare da un difensore (art. 24, comma primo, c.p.p.); di proporre durante l'istruzione mezzi di prova per accertare i fatti e determinare i danni (art. 104 c.p.p.); di assistere per tramite del difensore o del consulente tecnico a quegli atti istruttori cui hanno diritto di presenziare il difensore e il consulente tecnico dell'imputato (art. 304 bis c.p.p.); di prendere visione in cancelleria, per mezzo del difensore, dei verbali relativi ad ogni atto istruttorio (artt. 304 quater, 320, 352 c.p.p.).

Nel quadro di questa facoltà si inserisce indubbiamente in modo coerente l'assistenza del difensore della parte civile all'interrogatorio dell'imputato, quale esplicazione della prevista partecipazione della parte civile all'accertamento penale, s'intende limitatamente ai fini che le sono propri, in guisa da garantirne, appunto nella delicata e peculiare fase istruttoria in esame, l'attività di difesa. La quale, d'altra parte, é regolata dal giudice, che esercita i relativi penetranti poteri a norma dell'art. 304 bis c.p.p., in modo che l'attività stessa, nelle esplicazioni concrete, rimanga correlativa a quelli che sono i caratteri ed i limiti degli interessi di cui la parte civile é, come si é detto, portatrice.

3. - Ciò posto, appare evidente che, data la descritta natura dell'atto istruttorio cui si riferisce il denunziato intervento del difensore di parte civile e le menzionate caratteristiche e finalità del medesimo, non é lecito ritenere la comparabilità della situazione dell'imputato e della parte civile per quanto riguarda l'esplicazione del diritto di difesa nei sensi indicati nell'ordinanza di rinvio, giacché l'interrogatorio della parte civile in istruttoria ha, invece, le caratteristiche tipiche della testimonianza, cioè di una deposizione con l'obbligo di dire i1 vero, resa dal soggetto passivo o dal danneggiato dal reato quale fonte primaria di informazione sui fatti relativi, ed a proposito della quale valgono indubbiamente le considerazioni già volte da questa Corte con la sentenza n. 63 del 1972 al fine di escludere la lesione del diritto di difesa dell'imputato appunto per la mancata assistenza del suo difensore all'interrogatorio dei testi in istruttoria, sancita dall'art. 304 bis cod. proc. penale. E del resto la diversità della funzione riconosciuta dall'ordinamento processuale penale all'esame testimoniale della parte civile rispetto all'interrogatorio dell'imputato é già stata posta specificamente in evidenza da questa Corte con la sentenza n. 190 del 1971, ove si é ribadito che, mentre la prova offerta dall'esame suddetto é direttamente soggetta alla valutazione critica del giudice, onde egli possa basare su di essa la decisione della causa, o debba disattenderla come non veridica, le dichiarazioni dell'imputato, pur non sfuggendo anch'esse ad un controllo di veridicità, costituiscono essenzialmente "mezzo di difesa correlato alla contestazione dell'accusa", e si é conseguentemente negato il contrasto col principio di eguaglianza e con la garanzia di difesa della normativa secondo cui la parte civile é chiamata a testimoniare, a differenza dell'imputato.

Resta così esclusa la sussistenza della lamentata discriminazione in danno dell'imputato, essendo ormai jus receptum che può aversi violazione del principio di eguaglianza quando si sia in presenza di trattamenti diversi attribuiti a situazioni che debbano ritenersi omogenee, il che, invece, come si é detto, non avviene nella specie.

La pretesa violazione del diritto di difesa dell'imputato si identifica sostanzialmente con la lamentata violazione della par condicio dell'imputato e della parte civile in relazione all'assistenza difensiva. Esclusa, come si é detto, la sussistenza della par condicio e quindi della discriminazione, resta necessariamente anche esclusa la sussistenza del prospettato contrasto con la invocata garanzia costituzionale di difesa.

4. - L'ordinanza di rinvio ha sollevato, altresì, la questione di legittimità costituzionale dell'esclusione dell'assistenza del difensore della parte civile all'interrogatorio del proprio patrocinato, subordinandola, peraltro, al riconoscimento della fondatezza della questione principale, cioè del preteso diritto anche del difensore dell'imputato all'assistenza suddetta.

Dovendosi, per le svolte considerazioni, escludere tale ultima facoltà, ne consegue che l'ora menzionata censura non é fondata.

5. - L'ordinanza del pretore di Milano ripropone la questione di legittimità dell'art. 304 bis, primo comma, c.p.p. nella parte in cui esclude il difensore dell'imputato dall'assistenza all'assunzione delle prove testimoniali in istruttoria.

Identica censura é già stata dichiarata infondata con la sentenza n. 63 del 1972 di questa Corte, e poiché non vengono proposte né sussistono ragioni per discostarsi da tale decisione, la questione stessa deve essere dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al difensore dell'imputato di assistere alla escussione dei testi in istruttoria, sollevata con l'ordinanza del pretore di Milano indicata in epigrafe in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione già decisa con sentenza n. 63 del 1972;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non riconosce al difensore dell'imputato il diritto di assistere all'interrogatorio della parte civile, sollevata, con l'ordinanza del pretore di Gallarate indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della stessa norma dell'art. 304 bis, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al difensore della parte civile di assistere all'interrogatorio del proprio patrocinato, sollevata con la menzionata ordinanza in riferimento agli indicati articoli della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1973.