Sentenza n. 20 del 1974
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SENTENZA N. 20

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 290, primo e secondo comma, e 313, terzo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 febbraio 1971 dalla Corte d'assise di Venezia nel procedimento penale a carico di Pavanello Bruno, iscritta al n. 126 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971;

2) ordinanza emessa il 18 novembre 1971 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Baldelli Pio, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 22 novembre 1972;

3) ordinanza emessa l'8 novembre 1972 dalla Corte d'assise di Bari nel procedimento penale a carico di Mughini Giampiero ed altri, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1973.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1973 il Giudice relatore Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Pavanello Bruno, imputato del reato di cui all'art. 290, cpv., del codice penale per avere pubblicamente vilipeso le Forze Armate dello Stato, la difesa dell'imputato eccepiva l'illegittimità della citata disposizione in riferimento all'art.21, primo comma, della Costituzione. Nel ritenere pregiudiziale e non manifestamente infondata la questione, la Corte d'assise di Venezia, con ordinanza 24 febbraio 1971 (n. 126 reg. ord. 1971), argomentando dal principio che la libertà di manifestazione del pensiero non tollera altri limiti se non quelli previsti dalla tutela di altri beni di rilievo costituzionale, ha dubitato che le Forze Armate assumano nel contesto delle norme costituzionali "valore pari al diritto predetto della personalità". La stessa Corte, inoltre, d'ufficio ha contestato la legittimità costituzionale dell'art. 290, cpv., cod. pen. in relazione all'art. 25, secondo comma, Cost. sotto il profilo che la norma incriminatrice del vilipendio, per la sua imprecisione, renderebbe estremamente difficile stabilire i limiti nei confronti della libertà di critica, creando così una discriminazione ingiusta a sfavore di chi, per scarsa educazione, mancanza di cultura, incapacità espressiva, non riesce a contenersi nelle proprie manifestazioni.

Nel giudizio innanzi a questa Corte, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'avvocato generale dello Stato, con atto di intervento 19 maggio 1971, sostiene che la tutela del prestigio delle Forze Armate si inquadra tra i beni di rilievo costituzionale, la cui tutela funge da limite della libertà di manifestazione del pensiero.

Lo dimostrerebbero le molteplici disposizioni costituzionali che si riferiscono direttamente o indirettamente alle Forze Armate ed in ispecie quelle che, sotto il comando del Capo dello Stato, affidano ad esse il compito essenziale della difesa dell'unità della Repubblica. Quanto al preteso contrasto tra la norma denunziata ed il principio di legalità, l'Avvocatura dello Stato ricorda che la dottrina e la giurisprudenza hanno avuto modo di precisare il concetto di vilipendio, inteso nel senso di una "offesa grossolana e brutale lesiva dell'istituzione ma non comprendente, invece, le critiche e le censure con le quali il pensiero si può liberamente e compiutamente manifestare".

2. - Nel corso di altro procedimento penale a carico di Baldelli Pio, imputato del reato di cui all'art. 290, primo comma, del codice penale, per avere, nella sua qualità di direttore responsabile del periodico "Lotta continua", consentito che in numero di detto giornale venisse pubblicamente vilipeso l'Ordine giudiziario, il giudice istruttore del tribunale di Milano, con ordinanza 18 novembre 1971 (n. 343 reg. ord. 1972), ha sollevato questione di legittimità costituzionale della citata disposizione in riferimento all'art. 21, primo comma, Costituzione. Nel ritenere pregiudiziale la questione, il giudice istruttore, premesso che il pubblico ministero aveva richiesto "non doversi procedere per mancanza di autorizzazione ministeriale", ha osservato che la mancanza di detta "condizione di procedibilità" non esclude la rilevanza della questione di legittimità della norma penale sostanziale denunziata, in quanto, in caso di dichiarata incostituzionalità di essa, dovrebbe adottarsi "una diversa e più liberatoria formula di proscioglimento". Nel merito il giudice a quo dubita che, nel confronto tra il valore costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero ed il prestigio dell'Ordine giudiziario, possa prevalere l'esigenza di tutela di quest'ultimo.

Considerato, d'altra parte, che tra pensiero critico e manifestazione vilipendiosa non vi sarebbe alcuna differenza di sostanza, ma al più una differenza formale, il giudice istruttore fa notare che, comunque, nel garantire la libertà d'espressione, la Costituzione "prescinde dalle forme espressive usate".

3. - Nel corso di un terzo procedimento penale a carico di Mughini Giampiero ed altri, imputati del reato di cui all'articolo 290, primo e secondo comma, del codice penale, per avere pubblicamente vilipeso il Governo, l'Ordine giudiziario e le Forze Armate dello Stato in alcuni supplementi del periodico "Lotta continua", con ordinanza 8 novembre 1972 la Corte d'assise di Bari prospettava il dubbio circa la legittimità dell'art. 313, terzo comma, ultima parte, del codice penale, nella parte in cui subordina all'autorizzazione del Ministro per la giustizia, anziché del Consiglio superiore della magistratura, l'esercizio dell'azione penale per il reato di vilipendio dell'Ordine giudiziario, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., e del citato art. 290 cod pen., in riferimento agli artt. 21, 25, secondo comma, e 3, primo comma, Cost. e con argomentazioni non diverse da quelle sopra enunciate.

Anche in questo giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato atto di deduzioni 23 dicembre 1972.

 

Considerato in diritto

 

1. - Le ordinanze di cui in epigrafe riguardano questioni identiche o connesse: i relativi giudizi possono, pertanto, essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - La Corte d'assise di Bari ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui subordina all'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, anziché del Consiglio superiore della magistratura, l'esercizio dell'azione penale per il reato di vilipendio dell'Ordine giudiziario. In riferimento agli articoli 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, si prospetta il dubbio che tale istituto possa costituire una arbitraria ingerenza del potere esecutivo nell'esercizio della funzione giurisdizionale, violando l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.

Peraltro, avendo già con sentenza n. 142 del 1973 questa Corte dichiarata non fondata la questione e non essendo stato addotto alcun motivo nuovo che possa indurre a modificare la precedente pronunzia, deve dichiararsi la manifesta infondatezza della questione predetta.

3. - Ciò premesso la questione di legittimità costituzionale dell'art. 290, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il reato di vilipendio dell'Ordine giudiziario, sollevata, in riferimento all'art. 21, primo comma, Cost., dal giudice istruttore del tribunale di Milano con l'ordinanza del 18 novembre 1971, deve dichiararsi inammissibile. Essa appare manifestamente irrilevante nel giudizio di merito in corso, atteso che nella specie risulta dalla stessa ordinanza non essere stata concessa l'autorizzazione a procedere, di cui all'art. 313, terzo comma, del codice penale, norma la cui legittimità costituzionale é stata riaffermata nel precedente paragrafo.

Invero, la predetta autorizzazione va configurata come un presupposto la cui mancanza impedisce che l'azione penale possa validamente essere iniziata o proseguita, e preclude in modo assoluto al giudice qualsiasi indagine e pronuncia di merito (sent. n. 17 del 1973). La declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 290 non potrebbe avere, quindi, alcuna incidenza sulla decisione riservata al giudice a quo.

4. - Nel merito, la Corte d'assise di Bari, ha denunziato, in riferimento all'art. 21, primo comma, Cost., l'art. 290 cod. pen., nella parte in cui prevede il reato di vilipendio del Governo, dell'Ordine giudiziario e delle Forze Armate dello Stato. Analoga questione é stata sollevata dalla Corte d'assise di Venezia, limitatamente al vilipendio delle Forze Armate. E, secondo le due ordinanze, sul riflesso che il precetto costituzionale riconoscerebbe testualmente come unico limite della libertà di manifestazione del pensiero soltanto il buon costume, ovvero che il prestigio delle entità sopra richiamate non possa in ogni caso inquadrarsi tra i beni degni di tutela e rilievo costituzionale o, comunque, assumere valore pari ai diritti inviolabili della personalità, così da integrarne un giustificato limite. Nelle ordinanze predette si prospettano, inoltre, le ulteriori questioni se l'art. 290 cod. pen. contrasti con gli artt. 25, secondo comma, e 3, primo comma, Cost.; ciò sull'assunto che l'incompleta e troppo generica indicazione della fattispecie penale possa rendere difficile distinguere tra facoltà di critica e manifestazione vilipendiosa e tradursi, quindi, sul piano pratico, in una molteplicità d'interpretazioni giurisprudenziali ed in una disparità di trattamento tra i soggetti, derivandone in definitiva un'ingiusta incriminazione soprattutto di chi, per scarsa educazione, mancanza di cultura o incapacità espressiva, non riesca a controllarsi nella manifestazione del pensiero.

Le questioni non sono fondate sotto alcun profilo.

5. - Circa la censura d'incostituzionalità relativa all'articolo 21, primo comma, Cost., questa Corte ha più volte ribadito che la tutela del buon costume non costituisce il solo limite alla libertà di manifestazione del pensiero, sussistendo invece altri limiti - impliciti - dipendenti dalla necessità di tutelare beni diversi, che siano parimenti garantiti dalla Costituzione (sentenze nn. 19 del 1962; 25 del 1965; 87 e 100 del 1966; 199 del 1972; 15, 16 e 133 del 1973), di guisa che, in tal caso, l'indagine va rivolta all'individuazione del bene protetto dalla norma impugnata ed all'accertamento se esso sia o meno considerato dalla Costituzione in grado tale da giustificare una disciplina che in qualche misura possa apparire limitativa della fondamentale libertà in argomento.

Orbene, la Corte ritiene doversi affermare che, fra i beni costituzionalmente rilevanti, va annoverato il prestigio del Governo, dell'Ordine giudiziario e delle Forze Armate in vista dell'essenzialità dei compiti loro affidati. Ne deriva la necessità che di tali istituti sia garantito il generale rispetto anche perché non resti pregiudicato l'espletamento dei compiti predetti.

In riferimento poi alla particolare censura delineata nell'ordinanza della Corte d'assise di Venezia non può certo negarsi fondamento alla tutela delle Forze Armate. Basta osservare che per una serie di espliciti precetti la loro organizzazione é preordinata, al di fuori di qualificazioni politiche, alla difesa della Patria, mediante il concorso dei cittadini, chiamati all'adempimento di un dovere che la Costituzione, significativamente, qualifica sacro (art. 52).

Non si esclude, peraltro, che in regime democratico siano consentite critiche, con forme ed espressioni anche severe, alle istituzioni vigenti e tanto sotto il profilo strutturale quanto sotto quello funzionale (al caso attraverso le persone e gli organi che ne sono esponenti); anzi tali critiche possono valere ad assicurare, in una libera dialettica di idee, il loro adeguamento ai mutamenti intervenuti nella coscienza sociale (sent. n. 199 del 1912) in ordine ad antiche o nuove istanze.

Ma non impedisce tale libertà di critica la previsione, come reato, della condotta vilipendiosa ipotizzata nell'art. 290 c.p., in una o più delle svariate forme che essa può assumere.

Secondo la comune accezione del termine, il vilipendio consiste nel tenere a vile, nel ricusare qualsiasi valore etico o sociale o politico all'entità contro cui la manifestazione é diretta sì da negarle ogni prestigio, rispetto, fiducia, in modo idoneo a indurre i destinatari della manifestazione (si consideri che per il delitto di cui all'art. 290 é richiesto l'elemento della pubblicità quale definito nell'art. 266, quarto comma) al disprezzo delle istituzioni o addirittura ad ingiustificate disobbedienze. Ciò con evidente e inaccettabile turbativa dell'ordinamento politico - sociale, quale é previsto e disciplinato dalla Costituzione vigente. Il che, per le ragioni sopraccennate, non esclude che si possa, ma con ben diverse manifestazioni di pensiero, propugnarne i mutamenti che si ritengano necessari.

Pertanto la disposizione impugnata, così interpretata, non contrasta con il precetto dell'art. 21 della Costituzione.

6. - Le ulteriori censure ex artt. 25 e 3 Cost. pongono il dubbio se la normativa dell'art. 290 consenta di distinguere in concreto la critica lecita dalla condotta vilipendiosa.

Ma ovviamente ciò spetta al giudice chiamato ad applicare la norma, mentre la Corte non può non ritenere sufficiente, ai sensi dell'art. 25, la specificazione legislativa ancorata al concetto - sopra richiamato - di vilipendio, trattandosi di reato a forma cosiddetta libera, categoria la cui legittimità costituzionale é stata più volte riconosciuta in decisioni di questa Corte.

Questa Corte ha più volte affermato, infatti, che non si viola il principio di legalità e d'uguaglianza quando si ricorre per l'individuazione del fatto costituente reato a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice opera (sent. n. 133 del 1973 e n. 125 del 1971) .

Il che - con riguardo a specifica censura delle ordinanze - vale anche ad escludere che la norma impugnata risulti applicabile solo in danno di persone meno colte o più sprovvedute.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 290, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'assise di Bari con l'ordinanza in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 142 del 1973;

dichiara non fondate nei sensi di cui in motivazione le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 290 del codice penale, nella parte in cui prevede il reato di vilipendio del Governo, dell'Ordine giudiziario e delle Forze armate dello Stato, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 21, primo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, dalle Corti di assise di Bari e di Venezia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 1974.