Sentenza n.17 del 1973
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SENTENZA N. 17

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Giuseppe  CHIARELLI, Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco  PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola  REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo  VOLTERRA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, seconda ipotesi, del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 23 ottobre 1970 dal giudice istruttore del tribunale di Civitavecchia nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Marini Sergio ed altri e di Sander Gerda, iscritte ai nn. 348 e 349 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1973 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto in fatto

Con due ordinanze di analogo contenuto emesse il 23 ottobre 1970 nel corso di procedimenti penali a carico rispettivamente di Marini Sergio e altri e di Sander Gerda, il giudice istruttore presso il tribunale di Civitavecchia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, seconda ipotesi, del codice penale con riferimento agli artt. 102, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione. In entrambe le fattispecie, infatti, il Ministro della giustizia aveva negato l'autorizzazione a procedere contro gli imputati del reato di cui all'art. 290 del codice penale ed in conseguenza il Procuratore della Repubblica aveva per essi chiesto il proscioglimento.

Secondo il giudice a quo, mediante l'esercizio della facoltà di concedere o negare l'autorizzazione a procedere l'autorità amministrativa verrebbe a disporre discrezionalmente del diritto punitivo dello Stato e, in definitiva, a giudicare in base a ragioni di convenienza politica se esso debba trovare attuazione od arrestarsi  svolgendo così attività che caratterizza la funzione giurisdizionale costituzionalmente riservata al giudice.

Sotto altro profilo, inoltre, l'insindacabilità del provvedimento di diniego dell'autorizzazione contrasterebbe con i principi costituzionali sulla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica Amministrazione lesivi di diritti o di interessi legittimi.

Considerato in diritto

1. - I due giudizi hanno identico contenuto e sono perciò riuniti per un'unica decisione.

2. - Stando all'assunto delle ordinanze, l'art. 313, terzo comma, seconda ipotesi, del codice penale, contrasterebbe con l'art. 102, primo comma, della Costituzione, attribuendo al Ministro per la giustizia l'esercizio di attività rientranti nella funzione giurisdizionale, e con l'art. 113 Cost., essendo l'autorizzazione a procedere un atto amministrativo in ordine al quale non é data alcuna garanzia giurisdizionale.

La questione non é fondata.

Non sussiste la denunciata violazione dell'art. 102, primo comma, della Costituzione, perché la valutazione, rimessa al Ministro per la giustizia, in ordine alla concessione o meno dell'autorizzazione a procedere é tipicamente una valutazione di politica opportunità, che non può pertanto confondersi con l'accertamento dei fatti e l'applicazione ad essi delle norme di legge caratterizzanti la funzione giurisdizionale: della quale l'autorizzazione condiziona dall'esterno il valido esercizio, che rimane ove quella sia stata data  interamente riservato alla autorità giudiziaria.

Nemmeno sussiste violazione dell'art. 113 Cost., poiché questa disposizione, statuendo che "contro gli atti della pubblica amministrazione é sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi" e che questa tutela "non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi d'impugnazione, o per determinate categorie di atti", presuppone logicamente che gli atti medesimi, per la loro natura o il loro oggetto, trovino di fronte a se situazioni soggettive di diritto o di interesse legittimo. Ciò che non si verifica nella specie, non potendosi configurare un diritto, od anche solo un interesse giuridicamente protetto, di chi sia indiziato di un reato ad essere, o a non essere, sottoposto a procedimento penale.

La situazione, sotto questo aspetto, é diversa da quella dell'amnistia, che ebbe a formare oggetto della sentenza di questa Corte n. 175 del 1971, perché l'amnistia incide, prima ancora che sul processo, sulla punibilità del fatto. Laddove, l'autorizzazione a procedere si configura come un presupposto. La mancanza del quale impedisce che l'azione possa validamente essere iniziata o proseguire, togliendo efficacia agli atti processuali eventualmente posti in essere medio tempore, e preclude perciò in modo assoluto al giudice qualsiasi indagine e pronuncia di merito.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, seconda ipotesi, del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dalle ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.

Giuseppe  CHIARELLI – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Francesco  PAOLO BONIFACIO – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI –  Nicola REALE - Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA.

         Arduino  Salustri – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1973.