Sentenza n. 65 del 1966
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SENTENZA N. 65

ANNO 1966

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

                                                           

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,  

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 12 giugno 1962, n. 567, contenente norme in materia di affitto di fondi rustici, promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1964 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra l'amministrazione del ricovero di mendicità "Vittorio Emanuele II" ed Opere annesse di Bologna e Montaguti Luigi e Pasquale, iscritta al n. 146 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 28 agosto 1965.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 4 maggio 1966 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ordinanza pronunciata il 18 luglio e depositata il 1 agosto 1964, nel giudizio civile vertente tra l'amministrazione del ricovero di mendicità "Vittorio Emanuele II" ed Opere annesse di Bologna e Montaguti Luigi e Pasquale, il Tribunale di Bologna ha sottoposto a questa Corte taluni dubbi sollevati dall'anzidetta Amministrazione circa la legittimità costituzionale della intera legge 12 giugno 1962, n. 567, la quale demanda a speciali Commissioni tecniche provinciali il compito di determinare la misura annua minima e massima dei canoni cui le parti sono tenute ad adeguarsi nei contratti di affitto di fondi rustici.

L'ordinanza condivide l'osservazione formulata dall'Amministrazione del ricovero di mendicità, secondo cui "esulano dalle limitazioni imposte dalla contestata legge quelle peculiari finalità, come l'utilità e la funzione sociale, in relazione alle quali soltanto la Costituzione consente, agli artt. 41, primo e secondo capoverso, e 42, primo capoverso, la limitazione della libertà dell'iniziativa economica privata": se al legislatore é consentito di recar modifiche alle clausole contrattuali quando queste si rivelino in contrasto con l'utilità sociale, "nell'affitto di fondi rustici la comunità nazionale non ha interesse alcuno a sindacare il canone locatizio di un determinato podere, dalle parti contrattualmente prefissato"; che, in base alle ricordate disposizioni costituzionali e all'art. 44 della Costituzione, può esser considerato "interesse dello Stato solo quello rivolto a sindacare se la conduzione del fondo é attuata con criteri conformi alla funzione sociale, cui la proprietà del suolo deve assolvere per armonizzarsi con l'utilità sociale che la comunità ne attende".

L'ordinanza é stata notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri soltanto il 12 gennaio 1965 e alle parti in causa soltanto il 1 maggio 1965. Essa era stata comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 7 gennaio 1965, ed é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1965 n. 216.

Innanzi a questa Corte si é costituito soltanto il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato un atto di intervento il 27 febbraio 1965, concludendo per la dichiarazione di infondatezza della questione proposta dal Tribunale.

In esso si ricorda come con le sentenze nn. 7 e 8 del 1962 questa Corte abbia riconosciuto la legittimità, ai sensi degli artt. 41 e 42 della Costituzione, degli interventi legislativi in materia di canoni di affitto di fondi rustici; e si osserva che le ragioni di utilità sociale che hanno suggerito la emanazione della legge denunciata dal Tribunale di Bologna sono chiaramente indicate nell'art. 3 della legge stessa, e che l'intervento in tal modo operato dal legislatore "si é attuato nel più rigoroso rispetto delle norme e dei principi enucleabili dagli artt. 41 e 42 della Costituzione mediante garanzie che fanno considerare le modalità ed i limiti dell'intervento come del tutto ragionevoli ed idonei al conseguimento dei fini indicati dalle stesse norme costituzionali".

In data 21 aprile 1966 l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria nella quale le anzidette argomentazioni vengono ribadite con espresso riferimento ai precedenti giurisprudenziali di questa Corte, e particolarmente alle sentenze n. 7 del 1962 e n. 40 del 1964.

 

Considerato in diritto

 

L'affermazione su cui si basa la proposta questione di legittimità costituzionale, secondo la quale le limitazioni imposte dalla legge 12 giugno 1962, n. 567, alla autonomia privata nella stipulazione e nella applicazione dei contratti di affitto di fondi rustici - volte ad assicurare l'equità delle prestazioni a carico dell'affittuario - contrasterebbero con gli artt. 41 e 42 della Costituzione, in quanto rimarrebbe ad esse estraneo ogni obbiettivo di utilità sociale, é chiaramente infondata.

Nella ordinanza n. 87 del 1964 - intervenuta in un giudizio nel quale era stata sollevata (unicamente ad altre, già risolte con la sentenza n. 40 dello stesso anno) analoga questione di legittimità costituzionale, pur limitata ai soli articoli 1 e 16 della medesima legge -, fu già ricordato che questa Corte ha avuto numerose occasioni di affermare che non contrasta con le regole in materia di rapporti economici enunciate nella Costituzione - e precisamente negli artt. 41 e 42 - la limitazione dell'autonomia negoziale a fini di utilità sociale (sentenze 118 del 1957, 7 del 1962, 30 del 1965).

É stato pure ripetutamente affermato che alla Corte non può esser negato, ai fini del sindacato di legittimità di sua competenza - e nel rispetto, quindi, delle valutazioni di merito di spettanza del Parlamento -, il potere di verificare la effettiva sussistenza, nei casi in cui singole leggi incidano limitativamente nel campo dei diritti garantiti in materia economica, della utilità sociale, alla quale la Costituzione condiziona la possibilità di incidere sui diritti stessi (sentenze 11 e 59 del 1960 e 14 del 1964).

É stato altresì precisato, in varie occasioni, che, nella disciplina legislativa dei rapporti economici costituiscono fini di utilità sociale, da un lato, gli interessi della produzione (sentenze 45 e 54 del 1962 e 30 del 1965), dall'altro la protezione del contraente più debole (sentenze 7 del 1962 e 30 del 1965).

Orbene, gli intenti ispiratori della legge in esame - chiaramente risultanti dai lavori preparatori, espressamente enunciati nell'art. 3, ed effettivamente perseguiti in concreto - furono quelli di assicurare, da un canto, "una equa remunerazione per il lavoro dell'affittuario e della sua famiglia", e, dall'altro, - anche con lo strumento della prima -" la buona conduzione dei fondi" (inseparabile da quella, come anche l'esperienza storica insegna): finalità entrambe strettamente corrispondenti a quelle considerate di utilità sociale dalla giurisprudenza or ora ricordata, che la Corte intende espressamente confermare.

É da aggiungere che nella sentenza n. 40 del 1964 fu ampiamente illustrata l'adeguatezza degli strumenti impiegati dalla legge in esame per evitare la possibilità di ingerenze esorbitanti dei pubblici poteri nel campo costituzionalmente garantito all'autonomia negoziale in materia di affittanze agrarie.

La proposta questione di legittimità costituzionale va perciò dichiarata non fondata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, nei confronti della legge 12 giugno 1962, n. 567, contenente norme in materia di affitto di fondi rustici, in riferimento agli artt. 41, secondo e terzo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.

 

Gaspare AMBROSINI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA -  Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO

 

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1966.